Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25733 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 14/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.M.T. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CHISIMAIO 42, presso l’avvocato ALESSANDRO

FERRARA, rappresentato e difeso dall’avvocato FERRARA SILVIO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/11/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- Con il decreto impugnato la Corte d’appello di Napoli ha rigettato la domanda ai sensi della L. n. 89 del 2001 proposta da parte ricorrente al fine di ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali subiti in conseguenza della durata, ritenuta irragionevole, di un giudizio pendente dinanzi al TAR Campania dall’1.12.1991 e non ancora definito all’epoca del ricorso.

Ha osservato la Corte di appello che, pur non essendo stata ancora definita la domanda nel processo presupposto, tuttavia il ricorrente non aveva assunto alcuna iniziativa per ottenere la definizione del procedimento per un lungo lasso di tempo dal 1991, epoca di presentazione del ricorso.

Ciò, secondo la Corte di merito, assumeva nel contesto unitario della vicenda processuale, chiaro valore sintomatico della mancanza di plausibili attese circa la verosimile fondatezza della pretesa esperita. Il fatto, poi, che l’inerzia del ricorrente si fosse protratta dal 1991 sino all’epoca della decisione della domanda di equa riparazione, stava sicuramente a significare che il medesimo era ben consapevole del probabile insuccesso dell’iniziativa assunta con la pretesa esperita. Da ciò discendeva il difetto della condizione soggettiva d’incertezza, presupposto essenziale per la configurabilità dello stato di disagio, la cui ricorrenza costituisce ineliminabile condizione di fondatezza della domanda di equa riparazione, secondo quanto affermato tra le altre da Cass. 1765/2002.

Contro il predetto decreto parte attrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.- Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c.;

violazione e mancata applicazione della L. n. 848 del 1955 (art. 6 parag. 1, 13, 19 e 53 della Convenzione ratificata) e artt. 24 e 111 Cost.. Nullità del procedimento e del decreto ex art. 360 c.p.c., n. 4.

Formula, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito:

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è conforme all’art. 112 c.p.c. e art. 2967 c.c. la statuizione che escluda il diritto all’equa riparazione per eccessiva durata del processo sulla base della considerazione assorbente del mancato interesse della parte alla sollecita decisione del ricorso, dedotta dal mancato deposito di istanze sollecitatorie del tipo dell’istanza di prelievo o dell’istanza di prosecuzione del giudizio L. n. 205 del 2000, ex art. 9, comma 2, in assenza di specifica eccezione.

deduzione e prova dell’amministrazione resistente, che abbia, al contrario, concluso per la fondatezza, quanto all’an, della pretesa di parte ricorrente? Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2 001, art. 2. Contestuale violazione e mancata applicazione della L. n. 848 del 1955 (art. 6 parag. 1, 13 19 e 53 della Convenzione ratificata) e artt. 24 e 111 Cost., nonchè L. 6 dicembre 1971, n. 1034, art. 23 e R.D. 17 agosto 1907, artt. 51 e 53, nonchè della L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2 in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Formula il seguente quesito di diritto:

Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è conforme a diritto la statuizione che escluda il diritto all’equa riparazione per eccessiva durata del processo, stante il comportamento quiescente di parte ricorrente, rea di non aver utilizzato strumenti intesi alla sollecita decisione del ricorso amministrativo del tipo dell’istanza di fissazione di udienza L. n. 205 del 2000, ex art. 9, comma 2, laddove non sia stata data la prova in giudizio nè eccepita da controparte nè aliunde acquisita L. n. 89 del 2001, ex art. 3, comma 5, che la segreteria del TAR abbia comunicato l’avviso di perenzione del ricorso ultra decennale? Con il terzo motivo denuncia violazione e mancata applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2. Contestuale violazione e mancata applicazione della L. n. 848 del 1955 (art. 6 parg. 1, 13, 19 e 53 della Convenzione ratifica) e artt. 24 e 111 Cost. in relazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione art. 360 c.p.c., n. 5.

Formula il seguente quesito: Ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2, è conforme a diritto la statuizione che escluda la sofferenza psicologica per l’eccessiva durata del giudizio stante la consapevolezza della sostanziale infondatezza della pretesa azionata, desunta dall’inerzia processuale di parte ricorrente, che giammai ha depositato l’istanza di prosecuzione del giudizio di cui alla L. n. 205 del 2000, art. 9, comma 2? Con il quarto motivo denuncia vizio di motivazione in ordine al fatto decisivo così sintetizzato ex art. 366 bis c.p.c.: il fatto decisivo e controverso è precisamente la valutazione della complessità della causa e del comportamento assolutamente inerte dell’ufficio giudiziario, reo di quella stessa palese violazione di legge che la Corte di merito ha addossato alla T., ritenuta disinteressata alla celere decisione del giudizio amministrativo presupposto, perchè non ha depositato alcuna istanza sollecitatoria del tipo dell’istanza di prelievo o dell’istanza di prosecuzione del giudizio L. n. 89 del 2001, ex art. 9, comma 2, laddove alcun avviso di perenzione era stato comunicato dalla segreteria del TAR;

omissione che, ove esattamente valutata, avrebbe comportato un giudizio di palese responsabilità del Ministero resistente, a fronte della assoluta semplicità della causa e dell’ultradecennale inerzia del TAR Campania, non solo nel fissare l’udienza di discussione del ricorso ma anche nell’adempire agli obblighi posti dalla L. n. 205 del 2000, nonostante il deposito dell’istanza di fissazione di udienza contestuale al ricorso amministrativo.

3. – Il ricorso è fondato alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite le quali, con la sentenza n. 28507 del 2005, componendo un contrasto emerso nella giurisprudenza di questa Corte, hanno affermato, in adesione all’indirizzo espresso dalla Corte di Strasburgo, che la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo va riscontrata, anche per le cause proposte davanti al giudice amministrativo, con riferimento al periodo di tempo decorso dall’instaurazione del procedimento, senza che su di esso possa incidere la mancata o ritardata presentazione dell’istanza di prelievo. La sentenza ha, quindi, precisato che la presenza di strumenti sollecitatori non sospende nè differisce il dovere dello Stato di pronunciare sulla domanda, nè implica il trasferimento sul ricorrente della responsabilità per il superamento del termine ragionevole per la definizione del giudizio, salva restando la valutazione del comportamento della parte al solo fine dell’apprezzamento del lamentato pregiudizio (v. anche Sez. 1, Ordinanza n. 25054 del 2010 in fattispecie analoga alla presente). A ciò va aggiunto che in tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, la circostanza che la causa di merito abbia avuto esito negativo, sia pure prevedibile, è irrilevante ai fini del riconoscimento del danno non patrimoniale, giacchè l’esito favorevole della lite non condiziona il diritto alla ragionevole durata del processo, nè incide di per sè sulla pretesa indennitaria della parte che abbia dovuto sopportare l’eccessiva durata della causa, salvo che essa si sia resa responsabile di lite temeraria o, comunque, di un vero e proprio abuso del processo;

l’esito sfavorevole del giudizio può tuttavia incidere riduttivamente sulla misura dell’indennizzo, allorchè la domanda sia stata proposta in un contesto tale da renderla, se non temeraria, comunque fortemente aleatoria (Sez. 1, Sentenza n. 24107 del 13/11/2009).

Il provvedimento impugnato deve essere cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito, stante la complessiva durata del processo presupposto di circa 15 anni, la Corte, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., può liquidare l’indennizzo di Euro 7.500,00 conformemente alla giurisprudenza della CEDU e di questa Corte.

Invero, va tenuto conto della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui deve ritenersi congrua, anche in base a quanto afferma la Corte d’appello in ordine alla esiguità della posta in gioco per l’esiguità del trattamento pensionistico chiesto e denegato dalla Corte dei Conti, la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano” (Sez. 2A, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Le spese processuali – nella misura liquidata in dispositivo – vanno poste a carico dell’Amministrazione soccombente.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente la somma di Euro 7.500,00 per indennizzo, gli interessi legali su detta somma dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 600,00 per diritti e Euro 490,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; e per il giudizio di legittimità in Euro 965,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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