Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25732 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 21/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25566/2012 proposto da:

GOGLIO S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA

MASSIMO 57, presso l’avvocato CLAUDIO CAMILLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIANFRANCO DI GARBO, GUIDO

BROCCHIERI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.A., in proprio e nella qualità di erede di M.E.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA 259, presso

l’avvocato MARCO PASSALACQUA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ANGELO BONETTA, GIULIO PONZANELLI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

LANDI FINANZIARIA S.P.A., T.D., T.F.,

G.L., GA.CL., G.S.,

GR.MA.AN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2330/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 28/06/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/09/2016 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato CLAUDIO CAMILLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato GIULIO PONZANELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p. 1. – Goglio S.p.A., società operante nel settore degli imballaggi principalmente destinati al settore alimentare, ha agito in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano nei confronti di Landi Finanziaria S.p.A., G.L., G.S., Ga.Cl., Gr.Ma.An., G.A. e M.E., chiedendo:

a) l’annullamento della Delib. 24 novembre 2000, con cui Landi Finanziaria S.p.A., di cui Goglio S.p.A. era socia, e che controllava P.L.V. S.p.A., operante nel settore cartotecnico, aveva disposto la soppressione della clausola di prelazione contenuta nel proprio statuto sociale;

b) l’accertamento del valido esercizio da parte di essa società attrice della prelazione statutaria in ordine alla cessione di azioni di Landi Finanziaria S.p.A. da G.A. e M.E. a G.L.;

c) la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni derivati dalla complessiva condotta ad essi addebitata, posta in essere in violazione dei principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto sociale al fine di scindere il preesistente rapporto di strutturale sinergia tra le due società, determinato, secondo la stessa attrice, dall’integrazione dell’attività di produzione di imballaggi con quella nel settore cartotecnico.

La medesima deliberazione è stata impugnata da T.F. e T.D., soci di Landi Finanziaria S.p.A..

2. – Il Tribunale adito, con sentenza del 10 marzo 2006 ha accolto parzialmente la domanda attrice, annullando la deliberazione menzionata e respingendo le altre domande.

3. – Tale sentenza è stata impugnata in via principale da Goglio S.p.A., che ha censurato il rigetto della domanda risarcitoria spiegata, ed in via incidentale da G.A..

Con sentenza del 28 giugno 2012, la Corte d’appello di Milano, per quanto rileva, ha respinto l’appello principale e quello incidentale. Ha in particolare ritenuto la Corte di merito, con riguardo al rigetto dell’appello proposto da Goglio S.p.A.:

-) che dovesse essere respinta la richiesta istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio già avanzata in primo grado e correttamente rigettata dal primo giudice perchè ritenuta meramente esplorativa, essendo l’indagine richiesta diretta ad accertare fatti e circostanze non oggetto di specifica deduzione da parte dell’appellante principale Goglio S.p.A.;

-) che dovesse essere disatteso il motivo con cui Goglio S.p.A. aveva lamentato che il Tribunale non avesse apprezzato l’articolato e complesso piano ordito dagli originari convenuti e volto a scardinare il progetto industriale realizzato attraverso la sinergia con Landi Finanziaria S.p.A., nè avesse ravvisato il danno subito dalla stessa società attrice, danno consistito nel mancato acquisto di ulteriori azioni di Landi Finanziaria S.p.A. nonchè nella perdita di valore subita dalla propria partecipazione in tale società;

-) che, difatti, l’annullamento della deliberazione della clausola di prelazione contenuta nello statuto di Landi Finanziaria S.p.A., pronunciato dal Tribunale, era per l’appunto scaturito proprio dall’accurata e specifica valutazione dei comportamenti posti in essere dagli originari convenuti, sintomatici di un complessivo intento fraudolento perseguito con abuso di diritto ed eccesso di potere della maggioranza;

-) che, d’altro canto, il mancato acquisto da parte di Goglio S.p.A. di azioni di Landi Finanziaria S.p.A. non poteva configurarsi come danno, essendo rimasto neutralizzato dall’annullamento della menzionata deliberazione, annullamento per effetto del quale la vendita delle azioni eseguite in violazione della clausola di prelazione era stata considerata come non mai avvenuta;

-) che, inoltre, l’asserita perdita valore della partecipazione azionaria Goglio S.p.A. in Landi Finanziaria S.p.A. implicava per ciò stesso l’esistenza nesso causale tra la condotta denunciata ed il preteso danno, tanto più che Goglio S.p.A. aveva addotto elementi non contestualizzati con la situazione di altre imprese analoghe nell’epoca considerata.

p. 4. – Per la cassazione della sentenza Goglio S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.

G.A. ha resistito con controricorso ed ha poi depositato memoria.

Gli altri intimati non hanno spiegato attività in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. – Il ricorso contiene due motivi.

5.1. – Il primo motivo è svolto da pagina 20 a pagina 30, sotto la rubrica: “Motivazione omessa od insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, per non aver tenuto conto del complesso dei comportamenti fraudolenti posti in essere da G.A. e L. in concorso con gli altri soci “sindacati”. Art. 360 c.p.c., n. 5″.

Dopo aver ricostruito lo svolgimento della vicenda e, in particolare, il complesso delle successive condotte finalizzate a recidere il collegamento tra Goglio S.p.A. e Landi Finanziaria S.p.A., la società ricorrente ha per l’appunto sostenuto che la Corte d’appello non avrebbe valutato dette condotte nel loro complesso, ma avrebbe focalizzato la propria attenzione esclusivamente sulla deliberazione di soppressione della clausola di prelazione contenuta nello statuto sociale di Landi Finanziaria S.p.A..

Dopodichè si sostiene che la Corte di merito non si sarebbe avveduta della circostanza che essa Goglio S.p.A. aveva acquistato una partecipazione nel capitale sociale di Landi Finanziaria S.p.A., con un esborso di oltre 17 miliardi di Lire, ad un prezzo che intanto si giustificava, in quanto tale acquisto, tenuto conto della manifestazione di volontà proveniente da G.A. e M.E. di vendere le proprie partecipazioni, avrebbe condotto all’acquisizione della maggioranza assoluta del capitale azionario, mentre non si giustificava in mancanza dell’acquisizione del controllo: di guisa che la pronuncia di annullamento della menzionata deliberazione non aveva cancellato, come invece affermato dalla Corte d’appello, gli effetti della trama ordita dagli originari convenuti.

Sostiene altresì la società ricorrente che il complotto architettato da G.A. e G.L. avrebbe condotto al completo distacco dell’attività industriale di Goglio S.p.A. e di Landi Finanziaria S.p.A..

5.2. – Il secondo motivo è svolto da pagina 31 a pagina 40 del ricorso sotto la rubrica: “A) motivazione omessa od insufficiente in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio per non aver tenuto conto del danno subito da Goglio S.p.A. per effetto del complessivo comportamento fraudolento posto in essere da G.A. e L. in concorso con gli altri soci “sindacati”. Art. 360 c.p.c., n. 5; b) violazione o falsa applicazione degli artt. 1218, 1221, 1223, 1227 e 2697 c.c.. Art. 360 c.p.c., n. 3; c) motivazione insufficiente in ordine alla pronuncia di rigetto dell’istanza istruttoria di consulenza tecnica d’ufficio. Art. 360 c.p.c., n. 3; violazione o falsa applicazione degli artt. 61 e 62 c.p.c.. Art. 360 c.p.c., n. 3″.

Si sostiene nuovamente che la Corte d’appello non avrebbe valutato nel loro complesso i comportamenti illegittimi denunciati, non avrebbe considerato il maggior prezzo pagato da Goglio S.p.A. per l’acquisizione del pacchetto azionario di Landi Finanziaria S.p.A., non avrebbe tenuto conto della recisione del cordone ombelicale che legava le due società.

La società ricorrente prosegue evidenziando che a seguito delle condotte in discussione P.L.V. S.p.A., controllata da Landi Finanziaria S.p.A., dopo aver ottenuto per lungo tempo risultati ottimi, ne aveva ottenuto di negativi a partire dal 1999, in coincidenza del complotto di cui si è detto, risultati negativi da porre in correlazione con le condotte perpetrate da G.A. e G.L. se non altro in applicazione del principio del più probabile che non, tanto più che la controparte non aveva neppure ipotizzato una serie causale diversa tale da giustificare le perdite di P.L.V. S.p.A..

Viene ancora affermato nel secondo motivo che la Corte d’appello avrebbe errato nel porre l’accento sulla circostanza della mancata comparazione dei risultati economici di P.L.V. S.p.A. con quelli di altre imprese del medesimo settore, giacchè sarebbe spettato al danneggiante provare che l’andamento del mercato avrebbe comunque prodotto i medesimi effetti.

Goglio S.p.A. lamenta infine il rigetto dell’istanza di consulenza tecnica d’ufficio, avente secondo la ricorrente carattere percipiente. Si evidenzia che il quesito proposto in grado d’appello era diverso da quello avanzato in primo grado, sicchè la Corte d’appello non avrebbe potuto motivare il diniego, come invece aveva fatto, riportandosi alla motivazione del Tribunale.

p. 6. – Il ricorso è inammissibile giacchè ciascuno dei motivi è inammissibile.

p. 6.1. – E’ inammissibile sotto diversi aspetti il primo motivo, volto, nel quadro di applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006, trattandosi di sentenza di appello pubblicata prima del 10 settembre 2012, alla denuncia di un asserito errore motivazionale concernente il rigetto della domanda risarcitoria spiegata da Goglio S.p.A..

6.1.1. – Con riguardo al primo profilo del primo motivo – quello volto a denunciare la mancata organica considerazione del complesso delle condotte degli originari convenuti G.A. e G.L. – occorre in generale rammentare che il “fatto”, cui la norma in detta formulazione allude, è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. n. 21152/2014). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006). Dunque, a pena di inammissibilità, il motivo deve contenere l’indicazione della precisa risultanza mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso (Cass. n. 4980/2014; Cass. n. 4849/2009) nonchè delle ragioni per le quali si sarebbe giunti senza dubbio ad una decisione diversa (Cass. n. 25756/2014).

E’ viceversa inammissibile la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non potendo mai la corte di cassazione procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sè degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

Nel caso in esame ciò che la società ricorrente addebita alla Corte d’appello è non già il vizio motivazionale in ordine ad uno specifico fatto controverso e decisivo per il giudizio, bensì la – asserita – mancata valutazione complessiva delle condotte addebitate a G.A. e G.L., ossia, in definitiva, la valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti.

Per di più detta valutazione la Corte d’appello ha puntualmente compiuto, dal momento che il primo motivo svolto da Goglio S.p.A. con il proprio atto di appello, sul quale la doglianza ora in esame è in buona sostanza ricalcata, mirava per l’appunto a sostenere che il Tribunale non avesse preso in considerazione “l’articolato e complesso piano teso a scardinare il progetto industriale originario che prevedeva lo stretto collegamento operativo e gestionale” tra le due società più volte menzionate: a tal riguardo, infatti, la Corte d’appello ha specificamente osservato, facendo propria la motivazione adottata dal Tribunale, che quest’ultimo aveva accuratamente valutato i comportamenti denunciati accertando proprio in funzione di essi il vizio di abuso del diritto di accesso di potere della maggioranza tale da giustificare l’annullamento della deliberazione della clausola di prelazione dello statuto sociale di Landi Finanziaria S.p.A..

Nondimeno la Corte d’appello ha ritenuto:

-) che le condotte in discorso non valessero a dimostrare il verificarsi di un danno alle stesse causalmente riconducibile, dal momento che il mancato acquisto da parte di Goglio S.p.A. delle azioni di Landi Finanziaria S.p.A. in ordine alle quali essa aveva esercitato il proprio diritto di prelazione era stato neutralizzato dall’annullamento pronunciato dal tribunale, per effetto del quale la vendita delle azioni eseguite in violazione della clausola di prelazione era stata considerata tamquam non esset;

-) che nessun automatica implicazione poteva stabilirsi tra l’accertamento delle condotte poste in essere dai due convenuti G. e gli elementi di diminuzione del reddito messi in evidenza da Goglio S.p.A., tanto più che la società attrice non aveva neppure dedotto che il negativo andamento di P.L.V. S.p.A. non si giustificasse in ragione delle condizioni di mercato del tempo, avuto riguardo alla situazione di imprese dell’analogo settore.

In definitiva, in violazione dei principi poc’anzi riassunti, la società ricorrente, lungi dal devolvere a questa Corte lo scrutinio di uno specificato errore motivazionale, altro non ha fatto che sollecitare un nuovo esame del merito della controversia, evidentemente estraneo all’ambito del giudizio di legittimità.

p. 6.1.2. – Quanto agli ulteriori due profili del primo motivo – con i quali si deduce che il pregiudizio subito da Goglio S.p.A. dovesse essere rapportato per un verso alla circostanza che l’acquisto da parte sua del pacchetto azionario di Landi Finanziaria S.p.A. era stato effettuato ad un prezzo adeguato solo in previsione del conseguimento della maggioranza assoluta delle azioni, e, per altro verso, al completo distacco tra le attività industriali dell’una e dell’altra società – è agevole osservare che essi non risultano affatto trattati dalla Corte d’appello, che, anzi, non vi fa cenno alcuno neppure nella parte dedicata allo svolgimento del processo dinanzi al Tribunale: dalla sentenza d’appello, cioè, non risulta nè che si fosse dibattuto dell’acquisto del pacchetto azionario di Landi Finanziaria S.p.A. ad un prezzo superiore a quello effettivo, trattandosi di partecipazione di minoranza (si discorre a pagina 9 della sentenza semmai, di una “asserita perdita di valore della partecipazione azionaria di Goglio S.p.A. nella Landi Finanziaria S.p.A.”), nè che si fosse dibattuto nella concreta realizzazione del distacco delle attività dell’una e dell’altra società.

Vale dunque in proposito rammentare che sono inammissibili i motivi di ricorso che deducono temi nuovi non trattati nelle precedenti fasi del giudizio Cass. 18891/2007; Cass. 10560/2008). Ove pertanto una determinata questione non risulti trattata nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (Cass. 1435/2013; Cass. 14947/2012).

6.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

6.2.1. – Nella sua prima parte il motivo ripropone in sintesi argomenti già svolti nel primo motivo, sicchè valgono in proposito le considerazioni già svolte.

6.2.2. – Quanto alla questione del nesso causale, occorre rammentare che la disciplina del nesso di causalità c.d. materiale è dettata, così in ambito contrattuale come extra contrattuale, dagli artt. 40 e 41 c.p., con la precisazione che la valutazione in proposito compiuta in ambito civile sulla base della regola del “più probabile che non”, (Cass. 8 luglio 2010, n. 16123; Cass. 7 luglio 2009, n. 15895), mentre l’art. 1223 c.c., richiamato nel motivo dalla società ricorrente, secondo cui il danno comprende tanto la perdita quanto il mancato guadagno, in quanto siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento, si colloca dal versante della causalità giuridica, ossia della delimitazione dei danni addebitabili al danneggiante.

La disciplina così delineata sta anzitutto a significare che l’ordinamento bandisce l’idea di un danno in re ipsa, ma richiede sempre e comunque che il danno sia altro dall’inadempimento e, in particolare, sia costituito dalle conseguenze pregiudizievoli che l’inadempimento ha cagionato al danneggiato, per l’appunto per li rami del nesso di causalità.

Nè v’è dubbio che, in tema di responsabilità contrattuale spetti al danneggiato fornire la prova dell’esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore (Cass. 10 ottobre 2007, n. 21140).

Orbene, la Corte d’appello, dopo aver posto l’accento sull’annullamento della deliberazione di soppressione del diritto di prelazione, ha osservato, a pagina 9 della sentenza, che la sussistenza di un nesso di causalità tra l’addebito a G.A. e G.L. delle condotte accertate dal Tribunale, da un lato, ed il pregiudizio economico messo in evidenza dalla società appellante, ivi compresa la asserita perdita di valore della partecipazione azionaria di Goglio S.p.A. in Landi Finanziaria S.p.A., dall’altro lato, non poteva essere data per scontata, tanto più che Goglio S.p.A. aveva offerto, in ordine alla situazione di Landi Finanziaria S.p.A. “elementi non contestualizzati con la situazione di altre imprese analoghe nell’epoca che viene in considerazione”.

In breve, la Corte di merito ha ritenuto che Goglio S.p.A. non avesse provato sussistenza del nesso di causalità tra la condotta di G.A. e G.L. ed un qualche specifico pregiudizio economico.

Tale conclusione non può che essere condivisa con le precisazioni che seguono.

Anzitutto, nel quadro del secondo motivo, il danno pare essere rapportato non più all’acquisto del pacchetto azionario di Landi Finanziaria S.p.A. ad un prezzo superiore a quello effettivo, ovvero alla realizzazione del distacco delle attività dell’una e dell’altra società, bensì ai deludenti risultati raggiunti dal 1999 in poi da Landi Finanziaria S.p.A..

D’altro canto, ciò che l’attrice-appellante aveva chiesto, in atto d’appello, era il risarcimento dei danni “per l’adozione della Delib. invalida assunta dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 24 novembre 2000, e comunque per la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto sociale”, danni quantificati nella misura di Euro 4.600.000 (si vedano le conclusioni trascritte a pagina 2 della sentenza impugnata).

Nel caso in esame, allora, è agevole osservare che dalla lettura del ricorso per cassazione non riesce affatto a comprendersi come la condotta addebitata a G.A. e G.L. – avere in buona sostanza ordito una trama per fare di quest’ultimo il solo dominus di Landi Finanziaria S.p.A., scorporata dal progetto industriale in precedenza perseguito in sinergia con Goglio S.p.A. -, condotta per di più non realizzatasi, per essere stata paralizzata dall’annullamento della deliberazione di soppressione della clausola di prelazione contenuta nello statuto sociale di Landi Finanziaria S.p.A., possa aver determinato una grave flessione nei risultati economici di quest’ultima, tanto più che, come si è detto, neppure risulta comprovato che la scissione operativa tra l’una e l’altra società abbia effettivamente avuto luogo. E ciò a tacere del rilievo che una simile ricostruzione appare in definitiva incomprensibile, se non implausibile, giacchè postulerebbe l’autolesivo intento di G.L. di appropriarsi di una florida società, quale era Landi Finanziaria S.p.A., conducendola, a quanto par di capire, alle soglie del tracollo.

Rimane del tutto oscuro, infine, alla lettura del ricorso per cassazione, attraverso quali calcoli la ricorrente fosse pervenuta a quantificare il pregiudizio subito nella somma di Euro 4.600.000.

Va da sè che del tutto correttamente la Corte d’appello ha ritenuto non provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ascritta ai due menzionati convenuti ed un danno allegato in modo peraltro confuso e, in corso di lite, mutevole.

6.2.3. – Neppure può condividersi la doglianza della società ricorrente secondo cui il raffronto tra l’andamento economico di Landi Finanziaria S.p.A. e di altre società del medesimo settore dovesse essere collocato non già dal versante del fatto costitutivo della pretesa risarcitoria spiegata, di cui dell’art. 2697 c.c., comma 1, bensì da quello del fatto impeditivo, modificativo o estintivo previsto dal secondo comma della stessa disposizione.

Si è già visto, difatti, che la prova del nesso di causalità incombe sul danneggiante, di guisa che la circostanza in discorso atteneva all’evidenza, per l’appunto, alla dimostrazione che il negativo andamento economico di Landi Finanziaria S.p.A. era da ascrivere proprio alla condotta posta in essere da G.A. e G.L..

6.2.4. – Quanto alla consulenza tecnica, si deve in generale rammentare che il giudizio sulla necessità ed utilità di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione; tuttavia, quando la decisione della controversia dipende unicamente dalla risoluzione di una questione tecnica, poichè i fatti da porre a base del giudizio non possono essere altrimenti provati ed accertati, non può il giudice da un lato non utilizzare le nozioni tecniche di comune conoscenza e neppure disporre (anche d’ufficio) indagini tecniche, e dall’altro respingere la domanda perchè non risultano provati i fatti che avrebbero potuto accertarsi soltanto con l’impiego di conoscenze tecniche, senza incorrere nel vizio di insufficienza e contraddittorietà della motivazione (Cass. 10 marzo 2007, n. 4853).

Nel caso in esame, la Corte d’appello ha osservato che la relativa istanza era stata correttamente respinta dal Tribunale perchè meramente esplorativa, in quanto diretta ad accertare fatti e circostanze non oggetto di specifica deduzione da parte di Goglio S.p.A.: ed ha ritenuto di tener fermo lo stesso giudizio anche in grado d’appello.

Nel ricorso si evidenzia che il quesito formulato in appello era diverso da quello formulato in primo grado ed aveva ad oggetto l’accertamento “(1) della perdita di valore della partecipazione di Goglio S.p.A. in Landi, tra la data di acquisizione e la data odierna, nonchè (2) della misura degli utili ricavabili dalla detta partecipazione, a partire dall’esercizio 2000 e fino alla data odierna”.

Ma, in effetti, la modificazione del quesito era del tutto marginale e soltanto formale, dal momento che in primo grado era stata richiesta “la determinazione dei diversi valori attribuibili alla partecipazione acquisita dalla Goglio S.p.A. nella Landi Finanziaria S.p.A.” (pagina 39 del ricorso): per cui bene la Corte d’appello poteva riproporre il medesimo giudizio adottato dal Tribunale.

Nè coglie nel segno l’osservazione del ricorrente secondo cui la consulenza in discorso avrebbe avuto natura percipiente.

Ed infatti, in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla consulenza tecnica d’ufficio ed alle correlate indagini peritali funzione “percipiente”, quando essa vetta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare, per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone (Cass. 22 gennaio 2015, n. 1190): ma, nella specie, la Corte di merito ha ritenuto, con apprezzamento non sindacabile in questa sede, e del resto neppure specificamente censurato, che la consulenza fosse diretta ad accertare fatti e circostanze non oggetto neppure di specifica deduzione da parte di Goglio S.p.A..

Sicchè deve escludersi che la Corte d’appello fosse tenuta a disporre la consulenza non già per determinare l’entità di un danno già emergente ex actis, bensì per andare alla ricerca del suo soltanto ipotetico verificarsi.

7. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore di G.A., delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e quant’altro dovuto per legge.

Così deciso in Roma, il 21 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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