Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25732 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 15/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15050-2018 proposto da:

B.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI PORTA

CASTELLO 33, presso lo studio dell’avvocato SIMONE PALOMBI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARIA BENEDETTI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 930/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

06/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato:

che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso del contribuente confermando l’atto impugnato;

che la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello del contribuente ritenendo che ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis è sufficiente che dalla segnalazione emergano elementi utili a stabilire la presenza di un reddito non dichiarato non anche la prova certa dell’imponibile accertato; inoltre, in tema di accertamento dell’IRPEF l’amministrazione finanziaria può utilizzare sia il metodo analitico che quello induttivo; a conferma del corretto operato dell’Ufficio nell’applicazione della normativa vi è l’oggettiva dimostrazione delle circostanze che hanno portato al recupero;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre l’Agenzia delle entrate si costituiva con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, il contribuente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 111 Cost., art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 2-4 per difetto assoluto di motivazione;

considerato che, secondo questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, viola il “minimo costituzionale” richiesto per la motivazione la decisione che affermi la legittimità della sentenza sulla base di asserzioni acritiche e apodittiche, che non consentano di apprezzare la effettività della motivazione (Cass. 17 ottobre 2018, n. 26018), dal momento che in seguito alla riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile” (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940);

considerato che nel caso di specie la CTR, senza minimamente descrivere il fatto, si è limitata a riportare delle massime generiche senza alcun riferimento al caso di specie e a fare delle affermazioni ancor più generiche e vaghe nonchè stereotipate, cosicchè la motivazione, sebbene formalmente presente, ben può dirsi apparente e incomprensibile e quindi, in ultima analisi, assente perchè ad un’enunciazione delle massime ritenute applicabili, non è seguita la puntuale disamina del caso di specie, rendendo così impossibile la comprensione della ratio decidendi;

ritenuto pertanto fondato il motivo d’impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 15 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA