Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25732 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 10/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.P., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Ennio

Quirino Visconti n. 99, presso l’avv. PALMA Antonio, che, con gli

avv.ti Giuseppe Valentino, Giovan Battista Iazeolla e Giuliano

Agliata, lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso.

– ricorrente –

contro

1) COMUNE DI MINTURNO, in persona del sindaco p.t., autorizzato a

stare in giudizio da Delib. G.M. 5 marzo 2011, n. 77 ed elettivamente

domiciliato in Roma, alla Via Barzellotti n. 8, presso l’avv. NAPPA

Luigi, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del

controricorso;

2) C.R., sia in proprio che quale presidente della

sottocommissione elettorale circondariale di (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Barzellotti n. 8, presso

l’avv. Luigi Nappa, che lo rappresenta e difende, per procura a

margine del controricorso;

3) G.P., in proprio quale cittadino elettore e quale

primo dei non eletti nella stessa lista del ricorrente per le

elezioni al consiglio regionale della Campania del 2010,

rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso,

dall’avv. Enrico Soprano, presso il cui studio in Roma, alla Via

degli Avignonesi n. 5 elettivamente domicilia;

– controricorrenti –

NONCHE’:

COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DEL COMUNE DI (OMISSIS), in

persona del presidente p.t.;

– intimato –

e

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI ROMA;

– interventore ex lege –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma sez. 1, n.

329/2011, del 18 – 31 gennaio 2011;

Udita, all’udienza del 9 novembre 2011, la relazione del cons. Dott.

. Fabrizio Forte e sentiti l’avv. Mario Verusio, per delega dei

difensori, per il ricorrente, l’avv. Soprano, per il controricorrente

Soprano, l’av. Nappa, per il controricorrente C. e la

sottocommissione elettorale da lui presieduta, l’avv. Ciaraldi, per

il controricorrente Comune di Minturno e il P.G. Dott. Federico

Sorrentino, che conclude per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31 gennaio 2 011, la Corte d’appello di Roma rigettava il ricorso di D.P. contro la Delib. 28 ottobre 2010, n. 55 della Sottocommissione elettorale circondariale del Comune di Minturno, che lo aveva cancellato dalle liste elettorali a seguito della nota del Prefetto di Latina, che comunicava la condanna del D., con sentenza del Tribunale penale di Napoli del 12.10.2005 n. 7730, alla pena principale della reclusione di diciotto mesi e a quella accessoria della sospensione per cinque anni dei diritti elettorali, oltre che alla interdizione dai pubblici uffici per lo stesso tempo per il delitto di turbativa delle elezioni politiche e amministrative tenute nel 2001.

Aveva dedotto il D. alla Corte di merito che nè il P.M., nè uffici dell’amministrazione giudiziaria, come il cancelliere del tribunale o un funzionario del casellario avevano sollecitato l’esecuzione della sentenza penale per la pena accessoria della privazione dei diritti elettorali, perchè essa doveva ritenersi sospesa con quella detentiva principale. Aveva rilevato il ricorrente che comunque il D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2, comma 2, se esclude ogni effetto della sospensione della pena sulla “privazione” del diritto elettorale, nulla sancisce sulla “sospensione” dello stesso diritto ed è norma di stretta interpretazione. La delibera della sottocommissione di cancellazione dalle liste elettorali del D. era da questi ritenuta illegittima, in quanto il collegio che l’aveva disposta era composto in modo difforme dalla legge, non essendo stati convocati i suoi componenti per iscritto su un ordine del giorno prefissato ed avendo deciso sulla posizione del ricorrente senza contraddittorio con lui, dovendo la sentenza penale produrre effetto sui diritti elettorali del condannato, solo dalla data della revisione semestrale delle liste elettorali, successiva a quella delle elezioni.

Il comune di Minturno aveva rilevato, nel costituirsi, che la Procura della Repubblica di Napoli aveva chiesto alla sua commissione circondariale la cancellazione dalle liste elettorali del D. con missiva del 3 ottobre 2010, nella quale espressamente si escludeva che la sospensione della pena potesse rilevare pure per la privazione dei diritti elettorali. La revisione delle liste per effetto della condanna penale poteva avvenire anche prima della cadenza semestrale di legge e la sottocommissione che aveva emesso il provvedimento impugnato in persona del suo presidente, viceprefetto aggiunto C.R., aveva confermato la legittimità di tale delibera. Per il dr. C. che si era costituito in giudizio l’atto della sottocommissione era meramente ricognitorio di circostanze rese note con missive e comunicazioni del Prefetto e del Questore locali, quali organi di P.S., e del P.M. presso il Tribunale di Napoli, quale autorità preposta alla esecuzione delle sentenze penali, per cui la privazione del diritto elettorale del D. costituiva un atto dovuto. Interveniva in giudizio pure l’elettore G.P., legittimato ai sensi del citato D.P.R. n. 223 del 1967, art. 42 per opporsi al diniego di cancellazione del D. dalle liste elettorali, avendo interesse a tale adempimento, quale candidato che si sarebbe surrogato al ricorrente per la perdita dei diritti elettorali di lui, nella qualità di consigliere regionale della Campania.

Con l’intervento del P.G., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso sul difetto di legittimazione del prefetto di Latina a chiedere la cancellazione dalle liste elettorali del D. e dopo che il ricorrente ha prospettato la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2 per violazione dell’art. 51 Cost., comma 1, e artt. 2 e 3 della Cost., ritenuta manifestamente infondata, la Corte d’appello di Roma ha deciso nei sensi indicati con la sentenza indicata. Per la cassazione di tale sentenza, P. D. propone ricorso di sette motivi, notificato tra il 28 febbraio e il 1 marzo 2011, nei termini di cui al D.P.R. n. 223 del 1967, art. 45, comma 3, del cui replicano i controricorrenti in epigrafe indicati Comune di Minturno e Sottocommissione elettorale circondariale dello stesso comune con il suo presidente dr. R. C., con controricorsi notificati l’11.3.2011 e tempestivamente depositati – quello dell’ente locale anche illustrato da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. – e G.P., con controricorso notificato il 21.3.2011 depositato nei termini di legge e illustrato da memoria, ai sensi della norma di rito da ultimo citata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 105 c.p.c. in relazione all’interesse ad agire del C., in proprio e quale presidente della sottocommissione elettorale circondariale, la cui delibera è stata oggetto di impugnazione e del G., quale elettore e primo dei non eletti subentrante al D. nel posto di consigliere regionale della Campania, di cui lo stesso deve essere privato per la perdita del diritto alla eleggibilità. Si afferma dal ricorrente che se il C. avesse agito nella qualità di organo della sottocommissione, avrebbe dovuto essere assistito dall’Avvocatura generale dello Stato, mancando per tale parte ogni interesse personale alla resistenza nella presente azione.

In rapporto alla posizione del G., manca invece la concretezza e attualità dell’interesse ad agire, sia come elettore ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 42 che quale primo dei non eletti, dato che la privazione del diritto elettorale è solo il presupposto per l’intervento di altri organi, come la Giunta per le elezioni e il Consiglio regionale, ai quali è rimessa la declaratoria di decadenza del ricorrente dalla carica di consigliere regionale della Campania e l’eventuale surrogazione del G..

1.2. Il D. deduce, in secondo luogo, l’errata applicazione dell’art. 166 c.p., del D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223, art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 113, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e dell’art. 112 c.p.c, per mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella sentenza oggetto di ricorso. Erroneamente s’è ritenuto inapplicabile alla fattispecie l’art. 166 c.p. che estende la sospensione condizionale della pena principale “alle pene accessorie”, affermandosi, come già nella delibera della sottocommissione elettorale del comune di Minturno, che al caso va applicato il D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2 per cui “la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”. Ad avviso del ricorrente, tale norma non può applicarsi alla fattispecie, perchè il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113 distingue la “sospensione” dalla “privazione” del diritto di elettorato passivo e al D. è stata irrogata la prima di tali pene accessorie e non la seconda, che è diversa e per la quale non è escluso che la sospensione della pena principale si estenda ad essa, in base alla lettera della L. n. 223 del 1967, art. 2 a carattere speciale, relativa alla sola “privazione” e non alla “sospensione” del diritto di cui al comma 2.

Il D. è stato condannato alla “sospensione” del diritto elettorale e non alla “privazione temporanea” di esso e, per la sospensione concessa delle pene anche accessorie, deve ritenersi non essere stato privato della capacità elettorale dalla sentenza che lo ha condannato per reati elettorali, per cui la cancellazione dalle liste degli elettori del Comune di Minturno era illegittima e tale si era ritenuta dai competenti uffici del P.M. che, in una prima fase, neppure avevano chiesto tale cancellazione del D., domandando in seguito detto adempimento, in applicazione della deroga della sospensione della pena accessoria del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2.

1.3. Il terzo motivo di ricorso denuncia la omessa o insufficiente motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul punto decisivo della sospensione della pena accessoria della privazione del diritto alla eleggibilità del D. nella carica di consigliere regionale. Che si tratti di pena accessoria è chiarito dal collegamento tra la perdita dei diritti elettorali e la interdizione dai pubblici uffici, che è tipica pena accessoria ed ha la stessa durata di quella principale.

Se in passato la privazione del diritto alla eleggibilità poteva essere considerata “effetto penale” della sentenza, allo stato costituisce pena accessoria a quella detentiva principale oggetto della condanna, con la conseguenza che correttamente si è affermato che la sospensione condizionale si estende anche alla perdita o privazione temporanea dei diritti elettorali (Cass. pen. 12 maggio 2010 n. 31708), in quanto pena sia pure accessoria, cui deve applicarsi l’art. 166 c.p. (Cass. 28 ottobre 2008 n. 25896).

1.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta carenze di motivazione anche in relazione alla illogica giustificazione della mancata estensione della sospensione della pena alla privazione del diritto alla eleggibilità, di cui al D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2 in rapporto all’art. 51 Cost., non risultando chiari i principi costituzionali tutelati da detta norma a garanzia del corpo elettorale che giustificherebbero una deroga tanto grave alla disciplina generale della sospensione condizionale delle pene accessorie.

Se hanno rilievo costituzionale le finalità di rendere eccezionali le limitazioni dell’elettorato passivo, che di regola non può limitarsi, è incomprensibile la deroga alla ordinaria estensione alle pene accessorie della sospensione della pena principale, che può essere logica e giustificabile sul piano costituzionale solo per le condanne per delitti più gravi, ad es. per le esigenze e finalità della legislazione antimafia di cui alla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15 in ordine alla disciplina del diritto di essere eletto, che non corrisponde a quella successiva della L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 1 che ha introdotto la non estensione del beneficio della sospensione condizionale anche alla privazione della capacità elettorale, come pena accessoria. Nel caso, si è rigettato il ricorso contro la delibera di cancellazione del D. dalle liste elettorali, senza indicare le ragioni per le quali, in deroga alle regole costituzionali, si fa prevalere l’ineleggibilità sul diritto fondamentale di essere eletto, senza una spiegazione razionale che vi è invece nella speciale natura della legislazione antimafia per evitare infiltrazioni di organizzazioni delinquenziali negli organi elettivi.

Afferma il ricorrente che si è violato l’art. 51 Cost., non tendendo la L. n. 15 del 1992 che nega la sospensione della privazione dell’eleggibilità essere giustificata da esigenze di natura generale, come quella della lotta alla mafia o dal tentativo di impedire infiltrazioni mafiose nelle istituzioni elettive, impedendo di candidarsi a soggetti autori di reati minori, come quelli per il quale fu condannato il D., in mancanza di interessi di rango primario o costituzionale da tutelare, in rapporto ai delitti elettorali per cui vi fu la condanna del ricorrente.

1.5. Con il quinto motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 3 del Prot. n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, perchè la perdita della eleggibilità è effetto automatico della condanna per il reato e non consegue ad una valutazione della personalità del soggetto che possa giustificare la privazione del diritto ad essere eletto.

1.6 Il sesto motivo di ricorso censura la sentenza impugnata perchè l’esecuzione della delibera della sottocommissione che privava il D. della eleggibilità non è stata sollecitata dall’organo legittimato a proporla, cioè dal questore, ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 32 ma dal Prefetto e non è provenuta dal P.M., come organo della esecuzione delle misure di prevenzione.

Nella fattispecie, il D. afferma di avere saputo da organi di stampa della sua cancellazione dalle liste elettorali del Comune di Minturno, notificato successivamente a lui dalla competente sottocommissione circondariale elettorale, al di fuori dell’ipotesi ordinaria di cancellazioni semestrali delle commissioni elettorali.

1.7. Si censura infine il difetto di giurisdizione per la privazione del diritto di eleggibilità, attivo e passivo, che nel caso non trova riscontro neppure negli atti, essendosi dichiarato il difetto di eleggibilità di cui ai provvedimenti normativi che precedono, dopo avere deliberato la privazione del diritto elettorale una commissione di soli tre membri che, nel caso, ha deciso senza contraddittorio con la parte interessata, che perde il diritto alla eleggibilità.

2. Il ricorso è infondato, salvo che per alcune sue parti da ritenere inammissibili.

2.1. Il primo motivo del ricorso è infondato, perchè erroneamente esclude l’interesse ad agire ex art. 105 c.p.c., del C. e del G., anche se il primo, quale organo della sottocommissione circondariale elettorale che ha dichiarato il D. privo del diritto alla eleggibilità, certamente legittimata nella causa ai sensi del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 42, comma 3, e da qualificare convenuta e non interventrice, ha interesse concreto e attuale a contrastare la impugnativa (art. 100 c.p.c.) di un suo atto. Correttamente il C. agisce anche in proprio, in quanto l’azione del D. chiede di rilevare la illegittimità della delibera della commissione da lui presieduta quale viceprefetto e la potenziale ingiusta lesione del diritto del D. alla eleggibilità, per cui egli può essere chiamato anche a rispondere personalmente del danno eventualmente arrecato al candidato per la lesione di tali diritti.

C’è quindi di certo l’interesse concreto e attuale del C. a difendere la legittimità del provvedimento dell’organismo da lui presieduto e non rileva la circostanza della mancata difesa di tale parte dall’Avvocatura generale dello Stato a smentire l’assunto, non essendo la commissione un’amministrazione dello Stato, per la quale sussista il dovere della difesa erariale in applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, con infondatezza del ricorso anche per tale profilo.

In ordine all’interesse dell’interventore G., primo dei non eletti al Consiglio regionale della Campania nella stessa lista del D. che lo surrogherebbe nel seggio lasciato libero dal ricorrente per la perdita dei diritti elettorali, il suo interesse “concreto e attuale” a difendere la delibera impugnata in questa sede e connesso alla sua volontà di tutelare la posizione acquisita o acquisenda di consigliere regionale in ragione del provvedimento impugnato di cui ha interesse a difendere la validità (sull’interesse dei primi dei non eletti nelle cause sulla eleggibilità cfr., tra altre, Cass. 11 dicembre 2007 n. 25946, 24 luglio 2006 n. 16889, S.U. 16 marzo 2004 n. 6323); anche per l’interventore G., il primo motivo di ricorso è quindi da rigettare.

2.2. I motivi di ricorso dal secondo al quarto vanno trattati unitariamente, perchè tendono a negare che alla fattispecie possa applicarsi la deroga all’art. 166 c.p., per la privazione temporanea del diritto alla eleggibilità. In primo luogo, si deduce che erroneamente si è negata dalla Corte d’appello la natura di pena accessoria per la privazione temporanea della capacità elettorale del ricorrente, richiamando la più recente giurisprudenza di legittimità, per cui la sospensione o privazione temporanea del diritto alla eleggibilità costituisce una pena accessoria dei c.d.

delitti elettorali, commessi in occasione di elezioni e con incidenza sull’andamento di esse, che devono sul piano logico incidere specialmente sul loro autore, privandolo temporaneamente di quei diritti elettorali che egli ha violato in danno di terzi, tentando di limitare la libera espressione del diritto di voto degli altri con i reati elettorali per cui fu condannato (cfr. Cass. 28 ottobre 2008 n. 25896, 17 gennaio 2006 n. 788, 13 marzo 1993 n. 3 036), così superando la vecchia giurisprudenza (Cass. 22 luglio 1977 m. 3268) che qualificava la sospensione come mero effetto penale della sentenza di condanna. V’è anzitutto da rilevare che l’art. 20 c.p. chiarisce che “le pene accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa”, per cui la distinzione su cui insiste il ricorso tra tali effetti e le pene stesse non ha rilievo dirimente della questione della eventuale inefficacia temporanea della perdita dei diritti elettorali per la sospensione della pena principale, che si pretende debba estendersi a quella accessoria.

Va rilevato che il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 113 al comma 1, prevede la fattispecie della sospensione temporanea dei diritti elettorali per le condanne alla reclusione per reati elettorali, precisando, al secondo comma, solo la durata di tale privazione anche del diritto alla eleggibilità, quando condannato sia un candidato.

Nella norma non sono previsti due tipi diversi di conseguenze delle condanne alla reclusione per i delitti elettorali, cui consegue come pena accessoria la interdizione dai pubblici uffici e la privazione temporanea o sospensione dei predetti diritti di elettorato.

Consegue la infondatezza del secondo motivo di ricorso, dovendo ritenersi che al D. si è applicata la “unica” pena accessoria della L. n. 361 del 1957, art. 113 che in astratto potrebbe dar luogo alla estensione del beneficio della sospensione della pena principale a quella accessoria, di cui all’art. 166 c.p., se non fosse intervenuta successivamente la espressa previsione di deroga di tale regola di cui al D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2, comma 2 come sostituito dalla L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 1 per il quale “le condanne penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato”.

Se la sospensione ai sensi dell’art. 166 c.p. si è estesa alle condanne penali per i reati elettorali di cui al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, art. 86 e segg. relativi alle elezioni comunali, come rileva la Cass. pen. 12 maggio 2010 n. 31708 richiamata in ricorso, la statuizione viene giustificata in base al principio di successione delle leggi nel tempo, ritenendo la norma codicistica novellata dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19 successiva al T.U. sulle elezioni comunali e come tale idonea a superare la natura speciale di tale norma. Anche a non considerare che la novella dell’art. 166 c.p. si riferisce solo al secondo e non al primo comma della norma, rimasto identico e che estende il beneficio della sospensione alle pene accessorie, in ordine alla tenuta delle liste elettorali e al diritto alla eleggibilità di cui al D.P.R. 223 del 1967, va rilevato che la deroga alla estensione del beneficio della sospensione condizionale alla privazione temporanea dei diritti elettorali, di cui al secondo comma dell’art. 2, è stata introdotta dalla L. 16 gennaio 1992, n. 15, art. 1 successiva alla modifica dell’art. 166 c.p. e pertanto permane pienamente efficace, per cui correttamente è stata applicata dalla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 11 disp. gen., e ben motivata è sul punto la decisione di merito ed anche il terzo motivo del ricorso va di conseguenza rigettato.

Non sembra illogica la motivazione della Corte d’appello che collega al bene offeso dai delitti elettorali, cioè la libera espressione del voto, il permanere della privazione dell’elettorato attivo e passivo anche in caso di beneficio della sospensione della pena detentiva, a tutela della libertà del corpo elettorale, che nel delitto per il quale fu condannato il D. in occasione di precedenti consultazioni elettorali comunali, nelle quali egli era stato candidato, ha determinato voti irregolari, avendo il ricorrente imposto la riapertura di seggi chiusi.

E’ lo stesso bene tutelato con la condanna a pena detentiva nel delitto elettorale, che impone il permanere degli effetti della pena accessoria della privazione dei diritti elettorali, anche se è sospesa la pena principale, e nessun rilievo hanno le misure di prevenzione di cui alla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 15 relative ai delitti di mafia di tipo diverso, per ritenere eccessiva o irrazionale la scelta legislativa, di non sospendere nel caso di delitto elettorale, la pena accessoria della sospensione del diritto alla eleggibilità. Anche il quarto motivo di ricorso deve quindi respingersi apparendo manifestamente infondata la questione di irragionevolezza della sanzione accessoria, in rapporto al tipo di delitto per il quale si è irrogata la pena principale, lesivo dello stesso bene (la libertà di voto) per cui si irroga la sanzione accessoria.

Come è stato correttamente affermato la irrilevanza della sospensione condizionale della pena sulla incandidabilità del condannato “non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo; nè tale assetto risulta in contrasto con alcun parametro costituzionale, come già stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 132 del 2001” (Cass. 27 maggio 2008 n. 13831).

Pertanto i tre motivi dal secondo al quarto del ricorso sono da ritenere infondati e da rigettare.

2.3. Il quinto motivo di ricorso denuncia una pretesa violazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo nella privazione dei diritti elettorali del D., risulta affrontato e risolto negativamente, in relazione al voto attivo da questa Corte, con la sentenza 17 gennaio 2006 n. 788, la quale va confermata, anche per la eleggibilità e i diritti elettorali passivi, la cui perdita temporanea non diviene inefficace per la sospensione condizionale della pena principale.

Nel diritto interno, la privazione temporanea del diritto di essere eletti per condanne penali, prevista anche in altri ordinamenti (ad es. per la Francia, Cour de Cassation sez. pen. 23.11.1999 ric. Le Pen), non consegue a norme generiche che introducono categorie generali di pene ma a condanne concrete, per specifiche pene detentive irrogate in rapporto a reati che il legislatore presume rilevanti sul piano della manifestazione dei diritti elettorali.

La valutazione della personalità del condannato assume rilievo nel caso di riabilitazione (Cass. 21 aprile 2004 n. 7593), assumendo rilievo solo la fattispecie del reato commesso cui il legislatore collega la sanzione accessoria.

Nella nostra fattispecie di diritto interno, per i delitti violativi del bene della libertà e correttezza della competizione elettorale, che di per sè evidenziano l’esigenza di tutelare da eventuali futuri reati dello stesso tipo, è palese la logicità e proporzionalità della sanzione irrogata al suo autore, di non poter votare nè essere votato per il tempo fissato dal giudice e previsto dalla legge.

Nella stessa logica, appare manifestamente infondata, come già detto, ogni questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 223 del 1967, art. 2 come modificata dalla L. n. 15 del 1992, già dichiarata inammissibile per irrilevanza con ordinanza del giudice delle L. 18-19 luglio 1996, n. 327 e ritenuta infondata con riferimento alla stessa norma prima della novella, con riferimento alla indegnità al voto che determina la privazione del diritto per il fallito (C. Cost. 12 marzo 1970 n. 43).

In conclusione, il quinto motivo di ricorso deve rigettarsi.

1.6. Il sesto motivo del ricorso è inammissibile in quanto dallo stesso corpo del ricorso risulta chiaro che la richiesta di cancellare il D. dalle liste elettorali non è pervenuta dal solo Prefetto, che avrebbe comunque potuto agire quale organo di P.S., in sostituzione del questore, ma dallo stesso P.M. in esecuzione della sentenza penale di condanna che, come risulta dagli atti, era contenuta nella comunicazione del dispositivo di questa, ai fini della privazione temporanea del diritto di elettorato passivo.

1.7. Non attiene alla giurisdizione l’ultimo motivo di ricorso che denuncia una pretesa improponibilità della domanda relativa ad una delibera di organi amministrativi, che avrebbe violato anche il diritto al contraddittorio del D.. In realtà il D.P.R. n. 223 del 1967, art. 42 prevede che il ricorso contro la cancellazione dalle liste elettorali, in quanto teso non alla tutela di interessi legittimi, ma ad evitare la privazione di un diritto fondamentale del cittadino, compete alla cognizione del giudice ordinario, cioè la Corte d’appello, la quale, ai sensi dell’art. 113 Cost., è l’organo di giurisdizione che può annullare l’atto della P.A. che ha deliberato la cancellazione dalle liste elettorali del ricorrente, rimanendo ferma la chiara competenza amministrativa della sottocommissione evocata in causa a decidere del modo di attuare la sospensione dei diritti elettorali del D. e i termini di durata di essa in conformità alla legge.

3. In conclusione il ricorso deve rigettarsi e il ricorrente deve pagare la spese del giudizio di legittimità a ciascuno dei controricorrenti nella misura che si liquida in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai ciascuno dei controricorrenti le spese del giudizio di cassazione che liquida, per ognuno di loro, in Euro 2.500,00, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA