Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25731 del 30/10/2017
Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 26/04/2017, dep.30/10/2017), n. 25731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATERA Lina – Presidente –
Dott. MANNA Felice – Consigliere –
Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14952/2013 proposto da
TRIVELLA S.p.A. c.f. 04025830151, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GERMANICO 109, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNA SEBASTIO,
rappresentata e difesa dall’avvocato ATTILIA FRACCHIA;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), c.f. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE UMBERTO
TUPINI, 103, presso lo studio dell’avvocato GABRIELE GIANESE,
rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO ORESTE ADRIANO PRELLE,
MICHELE GILIBERTI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1921/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 31/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
26/04/2017 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.
Fatto
PREMESSO
Che:
La società Trivella SpA propone ricorso in cassazione, nei confronti del Condominio (OMISSIS), contro la sentenza della Corte d’appello di Milano – depositata Il 31 maggio 2012 – che ha rigettato l’impugnazione proposta dalla medesima società contro la decisione del Tribunale di Milano, che aveva respinto l’opposizione al decreto di ingiunzione alla società di rimborsare al Condominio quanto pagato a titolo di oneri per l’occupazione del suolo pubblico connessa all’esecuzione di un contratto d’appalto di lavori di risanamento di balconi e passerelle, rigettando anche la domanda riconvenzionale della società di condanna del convenuto a pagare gli interessi relativi al ritardato pagamento del corrispettivo spettante alla medesima.
Il Condominio si difende con controricorso.
Il Condominio e la società Trivella (quest’ultima, però, scaduto il termine fissato dall’art. 380-bis c.p.c., comma 1) hanno depositato memoria.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza “per carenza assoluta o mera apparenza di motivazione”.
Il motivo è infondato. La motivazione del provvedimento impugnato non è mancante o meramente apparente, come dimostra lo sviluppo del motivo che la motivazione analiticamente esamina nelle sue varie parti per poi concludere parlando non mancanza, ma di contraddittorietà della motivazione, vizio questo non denunciabile ai sensi dell’invocato n. 4 dell’art. 360.
2. Il secondo motivo lamenta “violazione o falsa applicazione degli artt. 1175,1375,1176 e 1227 c.c.; violazione del principio di solidarietà (art. 2 Cost.)”.
Il motivo è inammissibile. Esso denuncia plurime violazioni di legge, ma in realtà contesta la ricostruzione in fatto posta in essere dal giudice di secondo grado e chiede a questa Corte un riesame ad essa precluso.
3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronunzia: la ricorrente aveva attaccato la decisione di primo grado che aveva confermato il decreto ingiuntivo chiedendo alla Corte d’appello di revocarlo e ciò la Corte non ha fatto.
La censura è infondata. La ricorrente aveva infatti chiesto alla Corte d’appello di revocare il decreto ingiuntivo “per l’effetto” dell’accoglimento, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, dell’accertamento delle somme “effettivamente dovute dalla Trivella, dichiarando quest’ultima esonerata dal contribuire al pagamento di qualsiasi onere imposto dal Comune per interessi e spese” e “condannando il condominio alla restituzione delle somme percette in eccesso”. Quanto alla pronuncia di questa Corte invocata dalla ricorrente (Cass. 13085/2008), essa si riferisce all’ipotesi in cui, avvenuto il pagamento della somma ingiunta dal decreto e cessata la materia del contendere, il decreto ingiuntivo va revocato dal giudice dell’opposizione, ipotesi differente da quella di specie ove sì vi è stato il pagamento della somma ingiunta (a fronte della concessione della provvisoria esecutività del decreto), ma la materia del contendere non è certo cessata.
4. Il quarto motivo lamenta violazione degli artt. 2697,1326,1965,1967 c.c.: la Corte d’appello ha ritenuto, come il giudice di primo grado, rinunciata la pretesa della società Trivella di vedersi riconoscere gli interessi di mora, trascurando che la lettera in cui tale rinuncia sarebbe stata posta in essere non sarebbe stata accettata dal Condominio.
Il motivo è inammissibile, in quanto non censura la ratio decidendi alla base del rigetto del motivo di appello da parte della Corte di Milano: la Corte afferma infatti che nella lettera della ricorrente del 29 ottobre 2014 “si ritrovano esposte dalla stessa Trivella SpA le ragioni giustificatrici del rifiuto di puntuale pagamento di tutte le rate da parte del Condominio, ossia la presenza di vizi nelle opere”.
5. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13 , comma 1-bis.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore dei controricorrenti che liquida in Euro 2.200 per compensi, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-bis, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della Sezione Seconda Civile, il 26 aprile 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017