Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25731 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25856/2014 proposto da:

R.S., in proprio e nella qualità di legale rappresentante

della (OMISSIS) S.N.C., e C.A., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA CICERONE 60, presso l’avvocato RICCARDO CASTELLANI, che

li rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURO CIMINO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS), NONCHE’ DEI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

R.S. e C.A., in persona del Curatore Dott.

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32,

presso l’avvocato GIULIO BERTACCHI, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALBERTO BIGLIARDI, giusta procura in calce al

controricorso;

CHIANTIBANCA – CREDITO COOPERATIVO S.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIORGIO BAGLIVI 8, presso l’avvocato ANNA LUCIA ROSELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONE PISTELLI, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1468/2014 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 16/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per il controricorrente FALLIMENTO, l’Avvocato NICOLA TOBIS

TICCI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per la controricorrente CHIANTIBANCA, l’Avvocato ANNA LUCIA

ROSELLI, con delega orale, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso o,

in subordine, per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente propone, sulla base di tre motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Firenze del 16 settembre 2014, la quale ha respinto l’impugnazione della sentenza del Tribunale della stessa città del 22 maggio 2014 dichiarativa del fallimento della (OMISSIS) s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) il motivo concernente l’esistenza del credito in capo all’istante è aspecifico, non avendo le argomentazioni del giudice di primo grado formato oggetto di censura; in ogni caso, il credito della banca istante è provato sulla base di numerosi documenti; b) sussiste lo stato d’insolvenza, risultando le segnalazioni alla Centrale Rischi, pignoramenti ed una situazione di perdite nel bilancio 2010; c) correttamente è stato esteso L. Fall., ex art. 147, il fallimento al socio C., receduto con atto iscritto il (OMISSIS), quindi meno di un anno dalla sentenza dichiarativa di fallimento, in presenza di debiti preesistenti al recesso.

Resistono con controricorsi la curatela e la banca istante, la quale deposita pure la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso propone tre motivi, che possono essere come di seguito riassunti:

1) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 6 e 15 e art. 2697 c.c., oltre alla mancata ricostruzione di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata ha ravvisato il credito della banca istante negando l’evidenza dei fatti, posto che esso non risulta da nessun atto o documento avente valore probatorio;

2) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 6 e 15, oltre al travisamento e mancata ricostruzione di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la sentenza impugnata ha errato nel ravvisare il requisito dell’insolvenza;

3) violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 5, 6 e 15 e art. 2697 c.c., oltre alla mancata ricostruzione di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, laddove la sentenza ha ritenuto sussistenti debiti sociali prima del recesso del socio Catini e non ha motivato circa l’insolvenza, senza tenere conto inoltre che dopo un semestre dal recesso la società si era di fatto trasformata in impresa individuale.

2. – Il ricorso è inammissibile.

La sentenza impugnata è stata notificata al difensore della parte ricorrente il 16 settembre 2014 ed il ricorso notificato da questa il 27 ottobre 2014, dunque oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla L. Fall., art. 18.

A ciò si aggiunga che i primi due motivi sono in sè inammissibili, in quanto, sotto l’egida del vizio di violazione di legge o motivazionale, mirano in realtà a sottoporre nuovamente in sede di legittimità un giudizio sul fatto; mentre il terzo motivo dimentica che lo scioglimento della società non ne comporta l’estinzione, avendo in fatto inoltre la corte del merito accertato l’anteriorità dei crediti al recesso del socio.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambi i controricorrenti, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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