Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25730 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25730 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 29532-2010 proposto da:
BIANCONI FRANCESCO C.F. BNCFNC74S24L1170, CESTARI
GIORGIO C.F. CSTGRG76P13L117Q, CRISPO GIUSEPPE C.F.
CRSGPP71A28Z112Z,

2013
2790

DE

SANTO

DSNRND68H11L117Z,

FABRIZI

FBRLSN76D01L117N,

MENICHELLI

ORLANDO

C.F.

ALESSANDRO

C.F.

CLAUDIO

C.F.

MNCCLD73P22L117A, NERI STEFANO C.F. NRESFN74C19L117L,
RATINI MICHELE C.F. RTNMHL74C29L117J, SCOSTA SIMONE
C.F. SCSSMN77R22L117N, tutti elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9-C INT. 23, presso lo studio dell’avvocato RIENZI CARLO, che

Data pubblicazione: 15/11/2013

li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrenti contro

MERAKLON S.P.A. C.F. 09885390154, in persona del
, legale rappresentante pro tempore, elettivamente

lo studio dell’avvocato TARTAGLIA FURIO, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controri corrente –

avverso la sentenza n. 246/2010 della CORTE D’APPELLO
di PERUGIA, depositata il 25/08/2010 R.G.N. 196/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato TABANO MARIACRISTINA per delega
RIENZI CARLO;
udito l’Avvocato TARTAGLIA FURIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
De Santo Orlando, Crispo Giuseppe, Menichelli Claudio, Scosta
Simone, Bianconi Francesco, Neri Stefano, Ratini Michele, Cestari

spa il 29.12.1998 convennero in giudizio la parte datoriale per
ottenerne la condanna al pagamento del premio di produzione,
previsto dal CCNL Industria Chimica e soppresso, per il personale
inserito a far data del 1°.12.1998, in forza di un contratto integrativo
aziendale risalente al 19.12.1998, di cui contestarono la validità.
Radicatosi il contraddittorio, il Giudice adito rigettò il ricorso.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza del 28.4 – 25.8.2010,
confermò la pronuncia di prime cure, osservando, a sostegno del
decisum, quanto segue:
– poiché, quando i lavoratori erano stati assunti, l’accordo
integrativo aziendale era già stato stipulato ed era regolarmente in
vigore, doveva ritenersi che, con l’accettare l’assunzione, senza nulla
obiettare, essi avevano accettato anche la situazione contrattuale
che avevano trovato entrando in azienda e così, implicitamente,
avevano avallato la rappresentatività e la regolare partecipazione
della RSU alla stipula dell’accordo;
– inoltre, l’eventuale violazione dei regolamenti riguardanti il
numero dei membri della RSU necessariamente presenti alla firma
era questione meramente interna al sindacato, che non poteva
essere opposta dai singoli lavoratori all’azienda, rispetto alla quale
valeva il principio generale di affidamento;

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Giorgio e Fabrizi Alessandro, assunti alle dipendenze della Meraklon

- nel caso di specie non risultava esservi stata alcuna obiezione
sindacale in tutti gli anni in cui l’accordo è stato in vigore;
– anzi, con il nuovo accordo integrativo del 24.7.2009, era stata

– poiché il nuovo accordo, a dire degli stessi ricorrenti, era stato
sottoscritto dalla RSU con il rispetto di tutte le disposizioni
regolamentari sindacali, era evidente che ciò valeva a confermare la
piena regolarità – sempre sotto l’aspetto della rappresentatività
sindacale – anche di quello del 1998;
– ciò valeva anche a smentire la convinzione degli appellanti di una
durata solo quadriennale dell’accordo del 1998 e/o di una sua
inefficacia a seguito del sopravvenuto CCNL del 12.2.2002,
quantomeno perché sarebbe valso comunque come rinegoziazione;
– l’obbligo, che sarebbe rimasto inevaso, di deposito dell’accordo
integrativo aziendale del 1998 all’Ufficio Provinciale del Lavoro non
risultava sanzionato a pena di nullità.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, De Santo
Orlando, Crispo Giuseppe, Menichelli Claudio, Scosta Simone,
Bianconi Francesco, Neri Stefano, Ratini Michele, Cestari Giorgio e
Fabrizi Alessandro hanno proposto ricorso per cassazione fondato
su quattro motivi.
L’intimata Meraklon spa ha resistito con controricorso, illustrato con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

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confermata la validità di quello dedotto in giudizio fino al 30.11.2009;

1. Con la memoria illustrativa la controricorrente ha dedotto che in
data 18.7.2011 (dunque successivamente alla notifica del ricorso) è
stata ammessa all’amministrazione straordinaria ai sensi del dl.vo n.

conferma la circostanza; la controricorrente ha quindi chiesto che
venisse dichiarata l’interruzione del giudizio e che, comunque, il
ricorso fosse dichiarato improcedibile.
La richiesta non può essere accolta, stante il consolidato
orientamento di questa Corte secondo cui, al giudizio di cassazione,
in quanto dominato dall’impulso d’ufficio, non sono applicabili le
comuni cause di interruzione previste in via generale dalla legge (cfr,
ex plurimis, Cass., SU, n. 11195/1992; Cass., nn. 710/1995;
2010/1995; 5755/1999; 4767/2003; 5672/2003; 12581/2004;
21153/2010), ivi compresa quindi l’ammissione all’amministrazione
straordinaria di una parte (cfr, Cass., n. 8685/2012).
2. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di plurime
norme di legge e di CCNL (artt. 12, punto 2, lett. d, e 16, commi 10 e
11 CCNL del 1998; legge 863/84; art. 2077, comma 2, cc),
deducono l’illegittimità dell’accordo integrativo aziendale del
19.12.1998, non essendo quest’ultimo abilitato a sopprimere un
elemento della retribuzione disciplinato dal CCNL.
Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge e di CCNL (art. 19 legge n. 300/70; art. 60 CCNL del 1998; art.
2 protocollo 23.7.1993), nonché vizio di motivazione, i ricorrenti si
dolgono che la Corte territoriale abbia ritenuto il verbale del

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270/99; la documentazione prodotta in allegato alla memoria

19.12.1998, considerato come contratto collettivo, idoneo a
modificare in peius la disciplina del CCNL, deducendo che l’accordo
anzidetto doveva ritenersi illegittimo per l’assoluta carenza delle

deducono inoltre di non avere mai prestato consenso all’esclusione
dalla loro retribuzione del premio di produzione e che nei contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato era stato richiamato il
premio di produzione e non veniva fatto alcun riferimento all’accordo
anzidetto; parimenti nelle buste paga era prevista la voce premio di
produzione, anche se non erogata; la Corte territoriale aveva
valorizzato il legittimo affidamento della parte datoriale, omettendo
però di valutare gli elementi che deponevano per la buona fede dei
lavoratori; deducono altresì che, a mente dell’art. 2 del protocollo del
23.7.1993, lo strumento della contrattazione aziendale non avrebbe
potuto essere utilizzato per la definizione del trattamento retributivo
dei dipendenti e che l’accordo del 19.12.1998 era da ritenersi
discriminatorio, senza alcuna giustificazione, tra posizioni di lavoro
identiche.
Con il terzo motivo, denunciando violazione dei legge (art. 2, comma
7, legge n. 863/84), nonché vizio di motivazione, i ricorrenti
deducono che il mancato deposito del ridetto accordo del
19.12.1998 presso l’Ispettorato provinciale del lavoro ne aveva
determinato la nullità; la Corte territoriale avrebbe comunque dovuto
valutare anche tale circostanza, che aveva impedito ai lavoratori di

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garanzie sindacali formali e sostanziali che avrebbe dovuto avere;

prendere conoscenza del contenuto dell’accordo, al fine di
considerarlo inidoneo ed inefficace.
Con il quarto motivo, denunciando violazione dell’art. 68 [rectius: 66]

erroneamente la Corte territoriale aveva desunto dall’accordo
integrativo intervenuto il 24.7.2009 che il precedente accordo del
19.12.1998 non avrebbe avuto efficacia limitata alla durata
contrattuale del CCNL del 1998 e che non sarebbe venuto meno a
seguito del sopravvenire del CCNL del 2002; pertanto, secondo i
ricorrenti, stante la previsione del suddetto art. 66 CCNL del 2002, il
“verbale aziendale del 2009, sottoscritto da tutte le sigle sindacali
nominativamente precisate, non può esser inteso come atto di
rinuncia ai pregressi diritti acquisiti derivanti da norme inderogabili né
di conferma di un atto, il verbale del 1998, inesistente e la cui
invalidità e inefficacia permane”.
3. In via di priorità logica deve essere esaminato il terzo motivo di

gravame.
L’art. 2 legge n. 83/84, di conversione del di 726/84, prevede, al 1°
comma, la concessione di un contributo a favore dei datori di lavoro
in caso di stipulazione di contratti collettivi aziendali che, “…al fine di
incrementare gli organici, prevedano, programmandone le modalità
di attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione
della retribuzione, e la contestuale assunzione a tempo
indeterminato di nuovo personale con richiesta nominativa …”.

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CCNL Industria Chimica del 12.2.2002, i ricorrenti deducono che

Il successivo comma 7 stabilisce che “I contratti collettivi di cui al
precedente comma 1 devono essere depositati presso l’ispettorato
provinciale del lavoro. L’attribuzione del contributo è subordinata

corrispondenza tra la riduzione concordata dell’orario di lavoro e le
assunzioni effettuate. All’ispettorato provinciale del lavoro è
demandata altresì la vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei
contratti di cui al comma 1, disponendo la sospensione del contributo
nei casi di accertata violazione”.
Ne discende che:

l’accordo aziendale del 19.12.1998 non rientrava tra quelli

contemplati dalla norma testé esaminata e non sussisteva quindi
l’obbligo di deposito ivi previsto;

comunque, per completezza di motivazione, il mancato deposito

non è sanzionato dalla nullità del contratto ai sensi dell’art. 1418,
comma 3, cc, né vi è in alcun modo ricollegata una qualsivoglia
previsione di inopponibilità ai lavoratori che ne siano destinatari.
Anche il preteso vizio di motivazione dedotto al riguardo è quindi
senz’altro insussistente e il motivo non merita accoglimento.
4. L’art. 16 CCNL industria chimica del 4.6.1998 stabilisce al

comma 10 che “I premi di produzione di cui all’art. 16, CCNL 20.7.90
e gli istituti retributivi analoghi definiti a livello aziendale, non conciati
con elementi obiettivi, restano fissati definitivamente nelle cifre già
concordate”; il successivo comma 11 prevede tuttavia che “Ai
lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del presente

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all’accertamento, da parte dell’ispettorato del lavoro, della

contratto saranno riconosciute le suddette cifre, ferma restando
l’applicabilità di eventuali diverse normative che per i neo-assunti
dovessero essere previste da leggi o accordi sindacali’.

aziendali, venga pattuita l’esclusione del premio in parola per i
lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore del contratto,
risultando inconferente il richiamo dei precedenti commi del
medesimo articolo, contemplanti la partecipazione delle RSU alla
(eventuale) costituzione della diversa voce retributiva denominata
premio di partecipazione.
4.1 11 profilo di doglianza afferente alla corresponsione del premio di

produzione in forza di un uso aziendale è inammissibile,
configurando una questione implicante un accertamento di fatto che
non è stata trattata nella sentenza impugnata, senza che i ricorrenti
abbiano indicato i tempi e i modi attraverso i quali detta questione
sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso
per cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni
che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello,
non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase
di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio,
cosicché la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del

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Ne resta quindi confermata la possibilità che, attraverso accordi

merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo
abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex
actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito

12138/2011; 4752/2011).
Per completezza di motivazione deve comunque rilevarsi che l’uso
aziendale presuppone l’esistenza di un trattamento di maggior
favore a favore dei lavoratori rispetto a quello previsto dai contratti
individuali e collettivi di lavoro, il che non si verifica nella fattispecie
all’esame, ove il premio di produzione costituisce un elemento
aggiuntivo della retribuzione contrattualmente previsto, e che
comunque, secondo il più recente e condiviso orientamento di
questa Corte, agendo l’uso aziendale (qualora fosse riscontrabile nel
caso che qui ne occupa) sul piano dei singoli rapporti individuali allo
stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo
aziendale, deve riconoscersi la conseguente legittimazione delle
fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in
peius del trattamento in tal modo attribuito (cfr, Cass., n. 8342/2010).

4.211 primo motivo di gravame non può quindi ritenersi fondato.
5. Il quarto motivo investe la portata e gli effetti dell’accordo
integrativo del 24.7.2009, di cui lamenta l’errata interpretazione da
parte della Corte territoriale.
Il motivo è tuttavia improcedibile, perché tale accordo integrativo non
è stato prodotto in una con il ricorso per cassazione, né sono stati
fornite le necessarie indicazioni per il suo reperimento all’interno dei

lo

(cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006; 13958/2007;

dimessi fascicoli di parte, qualora vi fosse effettivamente contenuto,
in violazione degli artt. 366, n. 6, e 369, comma 2, n. 4 cpc (cfr, ex

plurimis,

Cass., SU, nn. 28547/2008; 22726/2011; Cass., n.

Il motivo, del resto, presenta altresì evidenti profili di inammissibilità
per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per
cassazione, non essendo stato riprodotto il contenuto del ridetto
accordo integrativo del 24.7.2009, né, in relazione al disposto
dell’art. 66 CCNL 2002 (“Il presente contratto annulla e

sostituisce, dalla data della sua applicazione, i contratti collettivi
nazionali e provinciali integrativi preesistenti, per le categorie di
lavoratori cui si riferisce. Per quanto concerne gli

accordi

intercon federali, gli altri accordi provinciali e gli accordi aziendali,
s’intendono superate e sostituite (salvi facendo i casi di esplicito
richiamo) le norme afferenti agli istituti disciplinati dal presente
contratto le cui disposizioni – nell’ambito di ciascuno degli istituti
stessi – sono correlate e inscindibili tra loro e non sono cumulabili
con alcun altro trattamento. Peraltro per quanto concerne i predetti
altri accordi provinciali e accordi aziendali, le Parti interessate si
consulteranno per proporre poi alle rispettive competenti OOSS
periferiche l’accordo per l’opzione – in relazione ai singoli istituti – fra
le norme di cui al presente contratto e quelle degli accordi in
questione regolanti i singoli istituti stessi. L’opzione non potrà essere
esercitata dopo il 60 0 giorno dalla data di stipulazione del presente
contratto.”), il contenuto delle clausole da cui dovrebbe desumersi

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20535/2009).

che tale contratto abbia innovato alla disciplina relativa al premio di
produzione.
6. Restano pertanto coperte dal giudicato le affermazioni della

dell’accordo del 1998 e/o di una sua inefficacia a seguito del
sopravvenuto CCNL del 12.2.2002 e ricognitive della conferma della
piena regolarità, sotto l’aspetto della rappresentatività sindacale,
dell’accordo integrativo aziendale del 19.12.1998.
Dal che discende l’inaccoglibilità della censura (svolta con il secondo
motivo) concernente l’illegittimità di tale accordo per l’asserita
assoluta carenza delle garanzie sindacali formali e sostanziali che
avrebbe dovuto avere.
6.1 Quanto agli altri profili di doglianza svolti con tale motivo, deve
osservarsi che:
– la condivisa giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che i
contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori
dell’azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali
stipulanti, salvo il caso (non riscontrato e neppure dedotto nel
presente giudizio) di quei lavoratori che, aderendo ad una
organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso
dall’accordo (cfr, Cass, nn. 10353/2004; 6044/2012);
– dal che discende l’infondatezza delle doglianze fondate sul
mancato richiamo nei contratti individuali dell’accordo integrativo
aziendale del 19.12.1998 e sull’indicazione negli stessi e nelle buste
paga della voce premio di produzione, nonché di quella afferente ad

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Corte territoriale negatorie della durata solo quadriennale

un preteso vizio di motivazione della sentenza impugnata per non
valutato gli elementi che (asseritamene) deponevano per la buona
fede di lavoratori; dovendo altresì considerarsi, a quest’ultimo

motivazione adottata dal giudice di merito possa essere considerata
adeguata e sufficiente, non è necessario che essa prenda in esame,
al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte
dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio
convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente
rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse
(cfr, ex plurimis, Cass., n. 12121/2004), e che spetta al giudice del
merito controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove e
scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a
dimostrare i fatti in discussione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n.
5802/1998);
– la censura relativa alla dedotta violazione del protocollo del
23.7.1993 è inammissibile, perché introduce una questione non
trattata nella sentenza impugnata e in relazione alla quale i ricorrenti
non indicano i tempi e i modi con cui sarebbe stata devoluta alla
Corte territoriale; per completezza di motivazione va comunque
osservato che la censura, se ammissibile, sarebbe altresì infondata
nel merito, avendo le parti collettive concluso legittimamente
l’accordo integrativo in forza dell’esplicita e già ricordata previsione
dell’art. 16, comma 11, CCNL del 1998;

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riguardo, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, affinché la

- per le stesse ragioni processuali e sostanziali testé indicate va
ravvisata l’inammissibilità e, per completezza di motivazione,
l’infondatezza, del profilo di doglianza relativo al preteso carattere

6.2 Nei distinti profili in cui si articola i anche il primo motivo non può
quindi

essere accolto.

7. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 4.100,00 (quattromilacento), di cui euro
4.000,00 (quattromila) per compenso, oltre accessori come per
legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

discriminatorio dell’accordo integrativo del 19.12.1998.

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