Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25730 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23186/2014 proposto da:

FUTURA S.A.S. DI F.E. & C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, e F.E., in proprio,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 101, presso

l’avvocato MARIO PISELLI, che li rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIOVANNI BOLDRINI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

P.F., B.S., BR.EN.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1934/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 01/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato MARIO PISELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La parte ricorrente propone, sulla base di due motivi, ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bologna del 10 settembre 2014, la quale ha respinto il reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Forlì in data 21 maggio 2014 dichiarativa del fallimento della Futura s.a.s. di F.E. & C. e dell’accomandatario medesimo.

La corte territoriale ha ritenuto che: a) si tratta di impresa commerciale, avendo la società per oggetto lo svolgimento di operazioni di compravendita di immobili, intermediazione ed operazioni finanziarie e commerciali in campo immobiliare, in concreto realizzate, posto che la società ha operato come società immobiliare, dotata di patrimonio e garante delle obbligazioni assunte da altre società del gruppo in occasione di finanziamenti bancari; b) il credito, vantato da professionisti per la predisposizione di un piano di riequilibrio della situazione finanziaria del gruppo, è portato da decreto ingiuntivo non opposto; c) sussiste lo stato d’insolvenza, risultando una situazione di grave indebitamento della società, terza datrice d’ipoteca a garanzia di un debito rilevante ed impossibilitata a far fronte alle obbligazioni, in gran parte assunte a favore di altre società del gruppo, per oltre Euro 1.500.000,00, a fronte di un valore del patrimonio immobiliare pari a circa Euro 600.000,00.

Non svolgono difese gli intimati fallimento e creditori istanti.

I ricorrenti hanno depositato la memoria di cui all’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, si denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, artt. 2221 e 2248 c.c., in quanto la Futura s.a.s. di F.E. & C. non è in realtà un imprenditore commerciale, quanto piuttosto una comunione, non avendo mai svolto attività economica, trattandosi di società di comodo finalizzata al godimento di una villa ed all’utilizzo della stessa a titolo di garanzia perchè altre società del gruppo potessero ottenere finanziamenti; del resto, il nuovo L. Fall., art. 1, vale proprio ad escludere all’area di fallibilità tutte le società immobiliari di comodo.

Con il secondo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 5, art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c., perchè i ricorrenti hanno offerto numerose prove dell’assenza dello stato d’insolvenza.

2. – Il primo motivo è infondato.

Costituisce orientamento costante della Corte, da cui non sussistono ragioni per discostarsi, che le società costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto un’attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall’inizio del concreto esercizio dell’attività d’impresa: onde per le società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione (Cass. 16 dicembre 2013, n. 28015, in tema di consorzio con attività esterna; 6 dicembre 2012, n. 21991, sull’impresa pubblica; 26 giugno 2001, n. 8694, per la società immobiliare).

Esattamente in termini, in particolare, è l’ultima decisione citata (Cass. 26 giugno 2001, n. 8694, la quale cita i precedenti ancor più risalenti Cass. 984/1994; 4644/1979; 2067/1972; 1921/1965), secondo cui le società, costituite nelle forme previste dal codice civile ed aventi ad oggetto una attività commerciale, sono assoggettabili al fallimento indipendentemente dall’effettivo esercizio di una siffatta attività, in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non già dall’inizio del concreto esercizio dell’attività di impresa, al contrario di quanto avviene per l’imprenditore commerciale individuale. In detta vicenda, nell’oggetto sociale erano compresi l’acquisto, la vendita, la permuta, la edificazione e la successiva vendita di fabbricati, oltre alla gestione diretta di immobili in genere: sicchè, a fronte di tale area di attività, virtualmente esercitata, la qualità di impresa commerciale era stata correttamente affermata in punto di diritto.

Proprio quanto accade nel caso di specie, in cui la sentenza impugnata e lo stesso ricorso danno atto dell’oggetto sociale immobiliare, nonchè, ancor più, della concreta realizzazione di attività di godimento e disposizione (a fini d’ipoteca) dell’immobile sociale.

3. – Il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, mira in realtà a sottoporre alla Corte un nuovo giudizio di fatto con riguardo all’esistenza, oppure no, dei presupposti dell’insolvenza, incompatibile con la sede di legittimità.

4. – Nulla sulle spese, non svolgendo difese gli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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