Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25730 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 14/05/2019, dep. 14/10/2019), n.25730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13600-2018 proposto da:

IMMOBILIARE L. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato MARCO TOGNARINI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– controricorrente –

sul regolamento di competenza avverso la sentenza n. 170/282017 della

COMNIISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di MASSA CARRARA, depositata il

18/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI;

lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del

SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE Dott. DE AUGUSTINIS U., che conclude

in via principale per l’inammissibilità del ricorso, in via

gradata, sussistendone i presupposti, per la normale trattazione da

parte della V Sezione.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Immobiliare L. s.r.l., in qualità di incorporante della società Valor s.r.l., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la decisione della CTP di Massa, depositata il 18 ottobre 2017 che, decidendo il ricorso per giudizio di ottemperanza promosso in relazione al giudicato formatosi avverso la sentenza n. 1607/1/15, ha respinto il ricorso ritenendo che la CTR della Toscana, con la sentenza n. 176/02/2013, depositata il 30.9.2013, nel respingere il ricorso dell’Agenzia avverso la sentenza di primo grado con la quale la parte soccombente era stata condannata al pagamento delle spese processuali in misura pari ad Euro 5000,00, aveva riliquidato in misura omnicomprensiva le spese processuali dell’intero giudizio in Euro 2000,00, travolgendo la statuizione originariamente operata dal giudice di primo grado.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso deducendone l’inammissibilità.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, va esaminato il primo motivo di ricorso, con il quale si prospetta l’errore nel quale sarebbe incorsa la CTP di Massa Carrara in quanto giudice funzionalmente incompetente a decidere il giudizio di ottemperanza promosso in esito alla sentenza della CTR Toscana.

Ora, giova evidenziare che la disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70 attiene alla competenza esecutiva (così la definisce Cass. n. 9340/2002) delle commissioni tributarie provinciali e regionali in sede di ottemperanza alle decisioni passate in giudicato e rese dai medesimi organi.

Orbene, la questione che solleva il ricorrente, concernente la competenza funzionale della CTR a decidere sul ricorso in ottemperanza che la stessa parte aveva proposto davanti alla CTP di Massa e non alla CTR Toscana che aveva delibato sull’appello avverso la pronunzia di primo grado, attiene sicuramente al procedimento previsto dal legislatore in tema di esecuzione delle sentenze del giudice tributario e, dunque, rientra nell’ambito della dizione, contemplata dallo stesso art. 70 cit., comma 10 che consente la proposizione del ricorso per cassazione per “inosservanza delle norme sul procedimento”.

In questa direzione milita, del resto, la giurisprudenza di questa Corte – cfr. Cass. n. 18526/2005 (che pure richiama Cass. n. 15084/2004) proprio in una vicenda nella quale si discuteva del riparto di competenza fra CTP e CTR in sede di ottemperanza -.

Si tratta semmai di stabilire se l’attivazione del giudizio di ottemperanza davanti al giudice incompetente funzionalmente consenta al soggetto che ha proposto il ricorso di dolersi innanzi a questa Corte dell’errore nel quale è incorsa la parte stessa, avendo l’Agenzia sostenuto che in parte qua ricorrerebbe la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 2 o comunque dovendosi applicare analogicamente l’indirizzo giurisprudenziale inaugurato dalle Sezioni unite di questa Corte in tema di giurisdizione – cfr. Cass., S.U., n. 21260/2016 – a cui tenore l’attore che abbia incardinato la causa dinanzi ad un giudice e sia rimasto soccombente nel merito non è legittimato ad interporre appello contro la sentenza per denunciare il difetto di giurisdizione del giudice da lui prescelto in quanto non soccombente su tale autonomo capo della decisione -.

Non risulta invero applicabile alla fattispecie risulta il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 5, comma 2 calibrato sulla competenza della commissione tributaria nel giudizio di merito e non in quello esecutivo, compiutamente disciplinato dall’art. 70 che, appunto, consente la proposizione del giudizio di legittimità per le ipotesi di violazione delle regole del procedimento ivi disciplinato.

Parimenti, non convincente è il richiamo all’indirizzo espresso dalle Sezioni Unite in tema di impugnabilità delle decisioni sfavorevoli nel merito per difetto di giurisdizione da parte del soggetto che aveva adito il giudice, non vertendosi in parte qua in una vicenda sovrapponibile a quella appena indicata, qui discutendosi della competenza funzionale del giudice adito in sede di ottemperanza e trovando il tema della competenza in sede di ottemperanza specifica regolamentazione proprio nell’art. 70 che, come si è visto, consente la proposizione del ricorso per cassazione anche per la verifica dell’autorità adita in sede di ottemperanza.

Va piuttosto dichiarata la carenza di interesse al ricorso, una volta che la CTR Toscana ha chiarito la portata della sentenza oggetto di ottemperanza mediante l’ordinanza di correzione in modo favorevole alla società – e riconoscendo che la liquidazione delle spese operata dalla CTR Toscana non aveva riguardato le spese del giudizio di primo grado. Ciò ha eliso in tal modo l’interesse della società alla decisione in sede di ottemperanza sulla questione della liquidazione sulle spese processuali disposta in sede di appello che, ormai, non può essere messa in discussione per effetto del giudicato formatosi in appello secondo il contenuto specificato nell’ordinanza di correzione.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.

La peculiarità della vicenda impone la compensazione delle spese del giudizio, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese, dando atto della sussistenza, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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