Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28782-2015 proposto da:

D.L.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G.

BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FEDERICA VUOLI, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI PERO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI PAGANELLI

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10832/2015 del TRIBUNALE di MILANO, emessa e

depositata il 28/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. SCODITTI ENRICO;

udito l’Avvocato MIUZEU PAOLO, per il ricorrente, che si riporta alla

memoria;

udito l’Avvocato MICHELE AURELI (delega avvocato PAGANELLI LUIGI),

per il controricorrente, che si riporta ai motivi del controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere relatore Dott. SCODITTI Enrico ha depositato in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.: ” D.L.A.G. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Rho il Comune di Pero chiedendo il risarcimento dei danni subiti dal proprio motoveicolo a seguito di sinistro stradale. Espose la parte attrice che la causa del sinistro era addebitabile alla sede stradale da poco bitumata e dunque scivolosa in assenza di segnalazione. Si costituì la parte convenuta chiedendo il rigetto della domanda. Il giudice adito rigettò la domanda. Avverso detta sentenza propose appello il D.L.. Si costituì la parte appellata chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza di data 28 settembre 2015 il Tribunale di Milano rigettò l’appello. Motivò il giudice di appello nel senso che l’appellante non aveva assolto l’onere di provare l’esistenza del nesso causale tra la cosa in custodia e l’evento di danno, ed in particolare non era stata fornita alcuna prova della presenza sull’asfalto di anomalie tali da renderlo sdrucciolevole e determinare la perdita di controllo del motoveicolo (la dichiarazione del teste di parte appellante appariva generica e contrastata dai testi di controparte e dalla risultanze del verbale d’incidente), mentre appariva provato, sulla base del rapporto d’incidente e la testimonianza di S.M., che l’asfalto non presentava anomalie e che la perdita di controllo del mezzo era imputabile al conducente. Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo D.L.A.G. e resiste con controricorso la parte intimata.

Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2700 e 2729 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c.. Osserva il ricorrente di avere fornito prova mediante la documentazione fotografica e la testimonianza resa da P.S. circa l’imputazione del sinistro alle condizioni dell’asfalto stradale e che il giudice aveva pertanto violato il precetto della prudenza nella valutazione della prova. Aggiunge che le valutazioni espresse dall’agente verbalizzante hanno valenza indiziaria, mentre le dichiarazioni di S.M. in quanto raccolte dal verbalizzante non hanno natura testimoniale e possono valere al massimo come indizio, e che non sussistono indizi tali da corroborare quanto dichiarato dallo S..

Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha statuito che fosse onere probatorio del danneggiato dimostrare la presenza sull’asfalto di anomalie tali da renderlo sdrucciolevole e determinare la perdita di controllo del motoveicolo e tale statuizione non è stata impugnata dal ricorrente. Nell’ambito della regola sul riparto dell’onere probatorio così fissata, il giudice di merito ha valutato il relativo onere non assolto. Tale ratio decidendi appare assorbente rispetto alla successiva statuizione per la quale l’ente comunale avrebbe provato, sulla base del rapporto d’incidente e la testimonianza di S.M., che l’asfalto non presentava anomalie. Non vengono quindi in rilievo le censure relative alla valenza processuale degli elementi probatori a supporto delle allegazioni di parte convenuta nei gradi di merito. Restando sul piano della valutazione di mancato assolvimento da parte dell’attore dell’onere della prova, trattasi di valutazione incensurabile in sede di legittimità se non per vizio motivazionale. Costituisce ius receptum quello secondo cui l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (fra le tante Cass. 21 luglio 2010, n. 17097)”;

che sono seguite le rituali comunicazioni e notificazioni e che è stata presentata memoria;

considerato che il Collegio condivide la proposta di decisione contenuta nella relazione del consigliere relatore;

che pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

che poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali che liquida in Euro 2.000,00 per compenso, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e oneri accessori, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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