Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. trib., 30/01/2019, (ud. 11/09/2018, dep. 30/01/2019), n.2573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Luigi – Presidente –

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2118/2012 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

GALLO s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Giuseppe

Natola e con domicilio eletto presso lo studio del ridetto difensore

in Roma, alla via Claudio Monteverdi n. 16;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 638/01/10 depositata il 25/11/2010, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/9/2018 dal consigliere Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha

accolto in parte l’appello dell’Amministrazione Finanziaria, confermando la pronuncia di prime cure e annullando, per quanto qui interessa, uno dei rilievi contenuti nell’avviso di accertamento impugnato, per IRPEG, IVA e IRAP 2003, relativo a reddito non dichiarato per Euro 319.257,00 con riferimento all’omessa indicazione in dichiarazione di ricavi per Euro 300.000;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione l’Erario con atto affidato a due motivi;

– Resiste il contribuente con controricorso;

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo di ricorso si denuncia vizio motivazionale, per avere il secondo giudice affermato in modo del tutto apodittico che la società contribuente avrebbe fornito la prova, in base a non meglio identificata documentazione, che i ricavi contestati come non dichiarati erano invece stati correttamente dichiarati, appostandoli in bilancio quali crediti verso terzi e non più sotto la voce “fatture da emettere”;

– Il motivo è fondato;

– La CTR non ha compiutamente esposto le ragioni in forza delle quali, a fronte di scritture contabili che non risultano per nulla, men che meno approfonditamente, esaminate – e a quanto è dato comprendere in questa sede neppure analiticamente descritte in motivazione – ha ritenuto, effettivamente del tutto apoditticamente, che i ricavi riferiti alle fatture da emettere non dichiarati nel 2003 e ripresi a tassazione, siano confluiti nella sezione dell’attivo patrimoniale dell’anno successivo dedicata ai crediti verso clienti;

– La semplice capienza numerica, infatti, non basta a far ritenere provato quanto dedotto dal contribuente e risulta essere consistente in una mera illazione, in assenza di una ricostruzione contabile dotata di sufficiente dettaglio quanto alle scritture oltre che di una qualunque illustrazione del fatto in nota integrativa che consentano nel complesso di identificare ciascun credito come proprio quello portato dalla fattura emessa e appostato nella autonoma voce relativa ai crediti;

– Tal illustrazione in nota integrativa, invero, appare ancor di più del tutto inspiegabile stante l’ammontare dei ricavi in questione, che certamente meritavano un cenno in quella sede, e la collocazione nella posta di bilancio “di arrivo”, altrettanto meritevole di spiegazione;

– assorbito il 2 motivo.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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