Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/02/2020), n.2753

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12579-2019 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPINA MARCIANO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

contro

PUBBLICO MINISTERO;

– intimato –

avverso il decreto N. R.G. 27771/2018 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 17/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAZZI

ALBERTO.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 17 marzo 2019 il Tribunale di Milano rigettava il ricorso proposto da J.A., cittadino del Gambia, avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale e umanitaria;

in particolare il Tribunale: i) riteneva il racconto del richiedente asilo (il quale aveva riferito di essere fuggito dal Gambia a causa dei soprusi e delle prevaricazioni subite dalla zia con cui viveva e dalla falsa accusa di molestie sessuali mossagli dalla cugina) non credibile perchè privo di coerenza interna; ii) rilevava che tale inattendibilità escludeva il pericolo che il ricorrente, in caso di rimpatrio, andasse incontro a sanzioni pubbliche o private per l’episodio di simulazione di violenza carnale asseritamente inscenato dalla cugina; iii) osservava che in Gambia non si registravano conflitti armati, tanto meno nella forma di una generalizzata situazione di violenza indiscriminata; iv) riteneva che il migrante non avesse raggiunto una condizione di integrazione sociale nel paese di accoglienza, in mancanza di un reddito che gli assicurasse l’indipendenza economica, e nel contempo rilevava come questi non avesse allegato che le ragioni di allontanamento dal suo paese di origine, dove gestiva un proprio negozio e aveva lasciato la sorella minore, fossero da ricondursi alla necessità di sottrarsi a condizioni di vita al limite della sopravvivenza; v) rigettava, di conseguenza, le domande proposte;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia J.A. al fine di far valere due motivi di impugnazione;

l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto alcuna difesa;

parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3.1 il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, dell’effettiva situazione sociale, politica ed economica del Gambia e della pericolosità sociale ivi sussistente, poichè il Tribunale non avrebbe svolto alcun accertamento approfondito in relazione al momento dell’allontanamento e all’attuale situazione ivi esistente; alla luce di una simile situazione risultava inoltre più che giustificabile il timore del migrante di non potersi difendere innanzi all’autorità giudiziaria;

3.2 il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, il contraddittorio esame di un fatto decisivo per la controversia, costituito dai presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno: il collegio di merito avrebbe omesso, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, di comparare la situazione del richiedente con quella vissuta prima della partenza a cui il migrante si sarebbe trovato esposto in caso di rimpatrio, tralasciando di valorizzare, a tal fine, lo stato di estrema povertà e disagio sociale da cui il migrante proveniva e la sua oggettiva stabile collocazione nel contesto sociale italiano;

4.2 i motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione del coincidente vizio che li accomuna, sono inammissibili;

il decreto impugnato infatti dà conto della fonte internazionale consultata (Human Rights Watch World Report 2018 – Gambia) sulla specifica situazione esistente, anche in termini di attualità, nel paese di provenienza del migrante;

allo stesso modo il provvedimento impugnato si preoccupa di effettuare la valutazione comparativa asseritamente omessa, laddove esclude un’integrazione sociale in Italia e rileva, per contro, un pregresso inserimento nel tessuto economico del paese di origine oltre che la persistente esistenza, in quel contesto, di legami familiari;

la censura in esame prescinde dagli argomenti offerti dal giudice di merito, risulta così priva dei caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata che il ricorso per cassazione deve necessariamente avere (Cass. 6587/2017, Cass. 13066/2007) e intende nella sostanza proporre una diversa lettura dei fatti di causa, traducendosi in un’inammissibile richiesta di rivisitazione del merito; non assume poi alcun rilievo l’omessa valutazione delle condizioni in cui il diritto di difesa è esercitabile in Gambia e dello stato di estrema povertà e disagio ivi esistente, dato che entrambe le circostanze sono prive di decisività;

rispetto alla prima circostanza è sufficiente rilevare che qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione pregiudizievole personale nel paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. 16925/2018);

rispetto alla seconda circostanza asseritamente tralasciata va detto invece che in mancanza di allegazioni in merito alla necessità di sottrarsi a condizioni di vita al limite della sopravvivenza, come accertato dal collegio di merito, nessuna indagine andava compiuta, dato che il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, in applicazione del principio dispositivo, mentre il giudice non può introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 19197/2015);

5. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede dell’amministrazione intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA