Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2573 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA
sul ricorso 23793-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –

2013
3003

contro

CIUFFA PALMIRO, BERNARDI MARIA ROSSELLA nella loro
qualità di soci della Soc. CASTELTERMICA SNC di
CIUFFA TIZIANA e C., elettivamente domiciliati in
ROMA VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato
D’AYALA VALVA FRANCESCO, che li rappresenta e difende

Data pubblicazione: 05/02/2014

con procura notarile del Not. Dr. JANNITTI PIROMALLO
RODOLFO in ARICCIA (RM) il 24/02/2011, rep. n. 99465;
– resistenti con procura notarile –

avverso la sentenza n. 321/2008 della COMM.TRIB.REG.
di ROMA, depositata il 09/09/2008;

udienza del 30/10/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per la
nullità della sentenza.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SENTENZA
Ragioni della decisione

1. L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Maria Rossella Bernardi e Palmiro Ciuffa (che
hanno resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 321/1/08 con la quale la C.T.R. Lazio,
sezione n. 1, ha annullato l’avviso di accertamento relativo al reddito ritratto dai predetti Bernardi e

Il ricorso, col quale si denuncia violazione del litisconsorzio necessario originario per essersi il
giudizio svolto senza la partecipazione della società, è fondato.
Occorre infatti rilevare che nella specie si controverte di avviso di accertamento Irpef concernente
reddito di partecipazione a società di persone e che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte,
l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle
società di persone e delle associazioni di cui all’art. 5 d.P.R. 917/8 e dei soci delle stesse e la
conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di
partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso
tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società
riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci -salvo il caso in cui questi prospettino
questioni personali- sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la
controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi, non avendo infatti tale
controversia ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi
comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con
conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di
integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari
affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr.
SU n. 14815 del 2008).
Ritenuta, per quanto sopra esposto, la nullità della sentenza e dell’intero procedimento per
violazione dell’integrità del contraddittorio, in accoglimento del ricorso deve essere disposta la

Ciuffa dalla rispettiva partecipazione alla società “Casteltermica s.n.c.”.

cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla C.T.P. di Roma perché provveda a rinnovare il
procedimento nel rispetto dell’integrità del contraddittorio.
Considerato lo sviluppo processuale della vicenda nonché la circostanza che la giurisprudenza
richiamata è successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, si dispone la compensazione delle
spese dell’intero processo fin qui svolto.
PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.P. di Roma. Compensa le spese
dell’intero processo.
Roma 30.10.2013

La Corte

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