Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 04/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 04/02/2021), n.2573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 389-2014 proposto da:

D.A.P., elettivamente domiciliato ROMA VI DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato MARINI Giuseppe, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato POLLAROLO Ernestina;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA NORD SPA, domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI, rappresentato e

difeso dagli avvocati CIMETTI MAURIZIO, PARENTE GIUSEPPE;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI TORINO;

– intimata –

avverso, la sentenza n. 54/2013 della COMM.TRIB.REG. di TORINO,

depositata il 09/05/2013;

udita la relazione causa svolta nella camera di consiglio del

06/11/2019 dal Consigliere Dott. MARCELLO MARIA FRACANZANI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente reagiva alla cartella di pagamento relativa all’anno di imposta 2003 per Irpef, Irap ed IVA, notificatagli il 18 agosto 2009. Rappresentava al giudice di prossimità doglianze relative alla nullità della notifica per mancanza di relata, nullità per difetto di motivazione e per mancanza di sottoscrizione ed indicazione del responsabile del procedimento.

Il ricorso veniva rigettato e la sentenza sostanzialmente confermata in appello, salva diversa ripartizione delle spese di lite, in ordine alla pronuncia sulla legittimazione dei contraddittori.

Ricorre per cassazione la contribuente, evocando in giudizio l’Agenzia delle entrate nei diversi domicili e rappresentanze organiche, nonchè l’esattore, proponendo cinque motivi di gravame, cui replica l’Avvocatura generale dello Stato e, altresì, per i profili di proprio interesse, spiega controricorso altresì la concessionaria per la riscossione.

In prossimità dell’udienza la parte privata ha depositato memoria e, successivamente, istanza di rinvio per pendenza trattative su compensazione delle spese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Vengono proposti cinque motivi.

1. Con il primo motivo si propone doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c. per non aver dato Equitalia la prova della notifica, avendo prodotto solo l’avviso di ricevimento postale, ma non la relata di notifica.

Questa Corte ha affermato la legittimità della notifica a mezzo posta senza relata di notifica. In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell’atto per causa a sè non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Cass. V, n. 29710/2018).

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma “semplificata” di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato. (Cass. VI – 5, n. 28872/2018). Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

2. Con il secondo motivo si propone ancora vizio ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 nonchè artt. 148 e 149, nella sostanza lamentandosi essersi proceduto a notifica in forma diretta da parte del concessionario e non attraverso gli intermediari autorizzati per la notificazione.

La notifica in via diretta è ormai pacificamente ritenuta legittima e, peraltro, questa Corte ha stabilito che la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (Cass. V, n. 17198/2017).

Il motivo è infondato e va disatteso.

3. Con il terzo motivo si propone ancora doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26,D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60,L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 4 nonchè art. 148 e 149, nella sostanza lamentandosi essersi proceduto a notifica a mezzo del servizio postale in assenza di relazione di notifica.

Tale procedura è stata ritenuta in più occasioni legittima da questa Corte (cfr. Cass. V, n. 28872/2018 precitata), il motivo è quindi infondato e va disatteso.

4. Con il quarto motivo si propone ancora doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione L. n. 241 del 1990, art. 3 e L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, nella sostanza lamentandosi che la cartella non sia stata adeguatamente motivata. La CTR si è in realtà attenuta ai canoni di questa Corte, ove anche di recente ha confermato come in tema di riscossione delle imposte sul reddito, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 25 non è indispensabile l’indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell’accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l’indicazione di circostanze univoche ai fini dell’individuazione di quell’atto, così che resti soddisfatta l’esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti. A tale interpretazione non è di ostacolo la previsione contenuta nel D.M. Finanze n. 321 del 1999, art. 1, comma 2, e art. 6, comma 1, (che nel caso di iscrizione a ruolo o di cartella che conseguano ad un atto precedentemente notificato, richiede l’indicazione degli “estremi di tale atto e la relativa data di notifica”), in quanto essa va letta in combinato disposto con le di poco successive norme primarie contenute, prima in via generale nello Statuto del contribuente (L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 3) e poi, con specifico riferimento ai ruoli ed alle cartelle, nel D.Lgs. n. 32 del 2001 (art. 8, comma 1, lett. a) che ha modificato il D.P.R. n. 602 cit., artt. 1 e 12), che si limitano a richiedere che gli atti da ultimo indicati contengano soltanto “il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione anche sintetica della pretesa” (Cass. V, n. 1111/2018).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

5. Con il quinto motivo si eccepisce ancora doglianza ex art. 360 c.p.c., n. 3 per violazione art. 480 c.p.c., comma 4, art. 125 c.p.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, nella sostanza censurandosi esser stata ritenuta legittima la cartella e del ruolo pur privi di sottoscrizione.

La pronuncia della CTR anche sotto profilo è aderente alla giurisprudenza di questa Corte, ove ha ritenuto che in tema d’imposte sui redditi, l’avviso di accertamento, a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, nel caso in cui la sottoscrizione non sia quella del capo dell’ufficio titolare, in caso di contestazione, incombe sull’Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere, mentre, in mancanza di una sanzione espressa, per la cartella esattoriale, il diniego di condono, l’avviso di mora e l’attribuzione di rendita, opera la generale presunzione di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass. V, n. 27871/2018).

Anche in tema di nullità del ruolo, questa Corte ha avuto modo di precisare come anche nel diritto tributario si esplichi la disciplina dei c.d. “vizi dequotati” secondo la legge generale sul procedimento amministrativo, per cui In tema di requisiti formali del ruolo d’imposta, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12 non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi della sua omessa sottoscrizione, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell’esistenza del potere o della provenienza dell’atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni. D’altronde, la natura vincolata del ruolo, che non presenta in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, comporta l’applicazione del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Così Cass. V, n. 27561/2018).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In definitiva, il ricorso è infondato e dev’essere rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 2:300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonchè in Euro 2.300,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori della controricorrente Equitalia Nord S.p.A., per dichiarato anticipo fattone.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, il 6 novembre 2019 e, a seguito di riconvocazione, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2021

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