Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 04/02/2010
Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 15/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2573
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
C.C.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale del Lazio n. 175/5/07 depositata il giorno 11 giugno 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, Dott. PRATIS, che ha concluso aderendo alla relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Amministrazione ricorre per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, ha accolto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto opposto dall’ufficio in relazione ad istanze di rimborso per IRPEF relativa agli anni dal 1995 al 2002.
L’intimato non ha svolto difese.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 36 e 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4:
la Commissione tributaria regionale avrebbe omesso di pronunciarsi in ordine al motivo di appello con cui si censurava la decisione di primo grado per non aver rilevato l’intervenuta decadenza in cui era incorso il contribuente. La censura è manifestamente fondata in quanto il giudice del gravame ha totalmente ignorato la censura in questione, la decadenza peraltro è rilevabile anche d’ufficio.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento del secondo.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010