Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. II, 03/02/2011, (ud. 12/01/2011, dep. 03/02/2011), n.2573

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.C. ved. C., C.G., C.

A., rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a

margine del ricorso, dall’Avv. Baiocco Alberto, elettivamente

domiciliati nello studio dell’Avv. Angela Mastrone in Roma, via

Scarabellotto, n. 8;

– ricorrenti –

contro

ATER – AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA

PROVINCIA DI TERAMO (già IACP – Istituto Autonomo per le Case

Popolari), in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa, in forza di procura speciale a margine del

controricorso, dall’Avv. Formisani Enzo, elettivamente domiciliata

nello studio dell’Avv. Tommaso Ruperto in Roma, via G. Scartabelli,

n. 21;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello dell’Aquila n. 484

depositata il 6 luglio 2004.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 12

gennaio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

udito l’Avv. Alberto Baiocco;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – R.C., A.M. e P.A. hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Teramo, l’IACP – Istituto Autonomo per le Case Popolari di quella città deducendo che, quali proprietari, unitamente al convenuto, di unità abitative in condominio, avevano deciso di effettuare radicali lavori di rifacimento del tetto; che l’IACP si era offerto di realizzare le opere con una spesa pro capite di L. 1.615.000, da loro versate; che i lavori non erano stati eseguiti correttamente, secondo quanto concordato. Tanto premesso, hanno chiesto l’autorizzazione alla esecuzione delle opere necessarie ed al risarcimento dei danni.

L’IACP, costituendosi, ha contestato il fondamento della domanda ed ha sollecitato la chiamata in causa in garanzia dell’appaltatore C.R..

Questi, ritualmente evocato in giudizio, è rimasto contumace.

L’adito Tribunale, disposta ed eseguita consulenza tecnica d’ufficio, con sentenza del 17 marzo 1992 ha accolto la domanda di esecuzione dei lavori di ripristino, con obbligo di versamento da parte dello IACP agli attori di L. 2.742.370, ha respinto l’istanza risarcitoria ed ha condannato il C. al rimborso allo IACP di tutte le somme da questo dovute agli attori.

2. – La Corte d’appello dell’Aquila, con sentenza n. 484 del 6 luglio 2004, ha respinto il gravame proposto da M.C., C. G. e C.A., quali eredi di C.R.;

ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello nel rapporto processuale tra l’IACP e gli attori appellati A.M., P.A. ed eredi di R.C., con compensazione delle spese; ha condannato gli appellanti M. e C. al rimborso all’appellato delle spese del grado.

3. – Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la M. ed i C. hanno proposto ricorso, sulla base di un motivo.

Ha resistito, con controricorso, l’ATER – Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale della Provincia di Teramo.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento all’art. 1218 cod. civ. e per omessa o insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia.

La Corte avrebbe omesso di raffrontare l’impegno contrattuale intercorso tra gli attori ed il convenuto con quello tra quest’ultimo ed il chiamato in causa, accertamento necessario perchè non potrebbe affermarsi “che la responsabilità manlevata (e cioè quella del convenuto nei confronti degli attori) si fondi sul medesimo inadempimento sul quale si è ritenuta fondarsi quella del chiamato in garanzia nei confronti del convenuto”.

Secondo i ricorrenti, che i lavori fossero diversi da quelli commissionati dall’IACP al C. sarebbe dimostrato dalla stessa consulenza tecnica di primo grado.

La Corte territoriale avrebbe inoltre omesso di prendere in considerazione i documenti inoltrati dal convenuto agli attori in data 9 giugno 1982 e 13 novembre 1981 (e quindi dopo l’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa Cervella).

Con questo omesso esame si sarebbe imputato all’impresa Cervella una responsabilità contrattuale in difetto della sua imprescindibile fonte giustificativa, quale è appunto l’inadempimento ad una assunta obbligazione.

2. – Il motivo è infondato, per la parte in cui non è inammissibile.

2.1. – Innanzitutto è inammissibile la censura nella parte in cui prospetta la violazione o la falsa applicazione dell’art. 1218 cod. civ..

Per costante giurisprudenza (Cass., Sez. 1^, 17 maggio 2006, n. 11501; Cass., Sez. 1^, 8 marzo 2007, n. 5353), il vizio della sentenza previsto dall’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell’art. 366 cod. proc. civ., n. 4, non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere il suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione del vizio, essendo nella specie l’errore di diritto individuato per mezzo della sola preliminare indicazione della norma pretesamente violata, ma non dimostrato per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata.

2.2. – Quanto al vizio di motivazione, occorre premettere che la Corte d’appello, con logico e motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha rilevato che la consulenza tecnica svolta nel giudizio di primo grado, confrontata con l’ordine di esecuzione dei lavori del 9 febbraio 1982, consente di evidenziare la difformità delle opere rispetto a quelle commissionate all’appaltatore. Invero, mentre il documento del 9 febbraio 1982, sottoscritto dall’impresa, prevedeva “lo smantellamento completo del tetto (struttura e copertura) , la ricostruzione del tetto in legno con travi-listelli-arcarcee dell’adeguata sezione, la costruzione del manto di copertura in tegole piane, legate con filo zincato, la fornitura e posa in opera di canali di gronda e scossaline alla pendenza ed ai comignoli (collari), la costruzione di n. 4 comignoli e di un abbaino”, dalla consulenza è emesso che sono state lasciate le esistenti capriate in legno con tirante in ferro, con utilizzazione di parte della vecchia orditura, non è stato sostituito il canale di gronda del lato sud, non sono state fornite e messe in opera le scossaline in lamiera zincata, sono state eseguite solo due canne fumarie con comignoli, anzichè quattro, non sono state realizzate le murature in mattoni in sostituzione delle capriate.

Muovendo da questo accertamento, la Corte territoriale ha ritenuto evidente la difformità ed insufficienza delle opere eseguite rispetto a quanto pattuito con la committente IACP; carenze, queste, che hanno dato luogo alle rimostranze degli attori ed alla conseguente condanna dello IACP alla corresponsione della somma necessaria per il completamento della ristrutturazione del tetto.

Tanto premesso, nel caso in esame non è ravvisabile il lamentato vizio di motivazione, perchè la Corte d’appello, con corretto apprezzamento di merito in relazione alle risultanze istruttorie acquisite (ordine di esecuzione dei lavori del 9 febbraio 1982) ed alla relazione del c.t.u., ha riconosciuto la difformità delle opere rispetto a quelle appaltate all’impresa Cervella.

Nè appaiono decisivi i documenti inoltrati dallo IACP agli attori in data 9 giugno 1982 e in data 13 novembre 1982, non potendo dagli stessi enuclearsi una volontà del committente in contrasto con quella espressa con l’ordine di esecuzione nè una manifestazione di condivisione ed approvazione dell’operato dell’impresa Cervella.

La sentenza impugnata si sottrae pertanto alle critiche di cui è stata oggetto.

Tali critiche – oltre a risolversi nella prospettazione di una diversa valutazione del merito della causa e nella pretesa di contrastare apprezzamenti di fatti e di risultanze probatorie (con riferimento in particolare alla relazione del c.t.u.) che sono inalienabile prerogativa del giudice del merito – non tengono conto del fatto che il sindacato di legittimità ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, è limitato al riscontro estrinseco della presenza di una congrua ed esaustiva motivazione che consenta di individuare le ragioni della decisione e l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. Spetta, infatti, solo al giudice del merito individuare la fonte del proprio convincimento e valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dar prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova. Nè per ottemperare all’obbligo della motivazione il giudice è tenuto a prendere in esame tutte le risultanze istruttorie e a confutare ogni argomentazione prospettata dalle parti, essendo sufficiente, come avvenuto nella specie, che egli indichi gli elementi sui quali si fonda il suo convincimento e dovendosi ritenere per implicito disattesi tutti gli altri rilievi e fatti che, sebbene non specificamente menzionati, siano incompatibili con la motivazione (Cass., Sez. lav., 23 dicembre 2009, n. 27162).

Inoltre, secondo il costante insegnamento di questa Corte (Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2009, n. 26825), si ha carenza di motivazione, nella sua duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, soltanto quando il giudice di merito omette di indicare nella sentenza gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica tali elementi senza però un’approfondita disamina logica e giuridica, ma non anche, come avvenuto nella specie, nel caso di valutazione delle circostanze probatorie in senso difforme da quello preteso dalla parte.

Parimenti, si ha motivazione insufficiente nell’ipotesi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha indotto il giudice del merito alla formulazione del proprio convincimento ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, ma non anche quando – ed è la situazione che si ricorre nella specie – vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati (Cass., Sez. lav., 2 febbraio 1996, n. 914).

3. – Il ricorso è rigettato.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta, il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla parte controricorrente, che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 600,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 12 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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