Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2573 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2573 Anno 2018
Presidente: BIANCHINI BRUNO
Relatore: SABATO RAFFAELE

ORDINANZA ULA

sul ricorso 28042-2014 proposto da:
VALORI

s.c.

a

r.l.

CONSORZIO STABILE

(c.f.

08066951008) in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
EMANUELE GIANTURCO 6, presso lo studio dell’avvocato
GIANCARLO CATAVELLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

PELLEGRINO

GIANLUIGI

(PLLGLG67T12H501S),

DIDONNA

MICHELE (DDNMHL68P07A662J) elettivamente domiciliati
in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio
dell’avvocato VALERIA PELLEGRINO, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MARGHERITA PEDONE;

Data pubblicazione: 02/02/2018

- controricorrenti

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 29/09/2014, R.G.n. 79899/13;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;

Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avvocato

ALVISE

VERGERIO,

con

delega

dell’Avvocato GIANCARLO CATAVELLO difensore del
ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DOMENICO D’AMATO, con delega
dell’Avvocato VALERIA PELLEGRINO difensore dei
controricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento del
controricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

27.06.2017 n. 6 28042-14 ORD

Rilevato che:

1. Con decreto depositato il 20/09/2013 il tribunale di Roma, in

Michele Didonna, ha ingiunto alla Valori s.c. a r.l. – Consorzio Stabile
il pagamento della somma di euro 32.940 oltre accessori a titolo di
spettanze per la prestazione forense relativa all’appello proposto dalla
s.c. a r.l. innanzi al Consiglio di Stato avverso sentenza del t.a.r. della
Puglia in Bari.
2. Con ricorso depositato il 29/09/2013 e notificato il 14/02/2014
l’intimata ha proposto opposizione contestando di dovere compensi
alla luce del fatto che il giudizio era stato proposto al fine di rimediare
a un errore dei professionisti; in subordine, deducendo essere minore
l’importo dovuto.
3.

Con ordinanza depositata il 29/09/2014 il tribunale, in

composizione collegiale, ha dichiarato inammissibile l’opposizione in
quanto tardiva.
A sostegno della decisione, il tribunale ha considerato:
– che, come in precedenza per il procedimento previsto, per i casi
di cui all’art. 28, dai successivi artt. 29 e 30 della I. n. 794 del 1942,
anche il procedimento di cui all’art. 14 d. Igs. n. 150 del 2011 poi
divenuto applicabile consentisse l’opposizione a decreto ingiuntivo
avvalendosi del procedimento sommario ivi previsto solo nei casi
contemplati dal legislatore di contestazioni limitate alla liquidazione e
non estese, come nel caso di specie, alla stessa debenza;
– che, quindi, contestando l’an della pretesa, la società avrebbe
dovuto proporre opposizione con rito ordinario, avviato con citazione;

accoglimento di ricorso monitorio degli avv. Gianluigi Pellegrino e

- che, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza,
se l’opponente abbia introdotto il giudizio con ricorso, la sanatoria sia
possibile a condizione che esso sia notificato, e non solo depositato,
nel termine indicato dal decreto, ciò che nel caso di specie non è
avvenuto.

proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.

[rectius,

oggi, a seguito del d. Igs. n.40 del 2006, che ha modificato l’art. 360,
quarto comma, cod. proc. civ., ai sensi di tale ultima norma] sulla
base di due censure. Gli avv. Gianluigi Pellegrino e Michele Didonna
hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato
memorie.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente illustra l’ammissibilità del
ricorso ex art. 111 Cost. (peraltro conformemente alla giurisprudenza
di questa corte di cui in appresso), per cui i motivi in cui si sostanzia
l’impugnazione sono in effetti quelli indicati dalla parte come secondo
e terzo.
2. Con il secondo motivo la ricorrente – richiamate alcune delle
obiezioni mosse dal tribunale all’applicazione del procedimento ex art.
14 del d. Igs. n. 150 del 2011 anche a regolare l’opposizione a
decreto ingiuntivo in tema di spettanze forensi estesa a contestare la
debenza nell’an – lamenta essere erronea, per violazione appunto di
detto art. 14 oltre che degli artt. 645, 647 e 702 bis cod. proc. civ., la
statuizione in diritto relativa all’applicabilità del giudizio ordinario
avviato con citazione (rispetto alla quale la proposizione con ricorso
resterebbe soggetta a sanatoria sono nel caso di tempestiva notifica
dello stesso).

-2


oltre frontespizio

4. Avverso tale decisione la Valori s.c. a r.l. – Consorzio Stabile ha

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 24
Cost. e dell’art. 101 cod. proc. civ., per non essere stata sottoposta la
questione della tardività dell’opposizione, rilevata d’ufficio, al
contraddittorio delle parti.
4. In ordine al motivo indicato dalla parte come secondo (in

tradizionale accolto da questa corte cui ha fatto riferimento il
tribunale – sussistano recenti precedenti di diverso segno (v. Cass. n.
4002 del 29/02/2016, n. 5843 del 08/03/2017 e n. 12411 del
17/05/2017), tanto che con ordinanza n. 13272 del 25/05/2017
questa sezione ha rimesso altro procedimento al primo presidente ex
art. 374, comma secondo, cod. proc. civ. all’eventuale fine di
composizione del contrasto da parte delle sezioni unite di questa
corte; consta che la relativa trattazione sia stata fissata per l’udienza
del 24/10/2017.
5.

Appare dunque opportuno, in attesa della pronuncia delle

sezioni unite, disporre rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La corte rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda
sezione civile, il 27 giugno 2017.
Il presidente

(B. Bianchini)
il

t- u i

idLPObITATO IN

CANCELLERIA

Roma, 0 2 FEB. 2018

effetti, il primo) deve rilevarsi come – rispetto all’orientamento

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