Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25729 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/10/2017, (ud. 16/02/2017, dep.30/10/2017),  n. 25729

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2064-2013 proposto da:

D.U., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS),

presso lo studio dell’avvocato RENATO MIELE, rappresentato difeso

dall’avvocato LUIGINO MARIA MARTELLATO;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore,

ora FALLIMENTO (OMISSIS) S.r.l. in persona del Curatore pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 248/2011 del TRIBUNALE DI SASSARI – SEDE

DISTACCATA di ALGHERO, depositata il 01/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2017 dal Consigliere Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società (OMISSIS) ha ottenuto nei confronti di D.U. un decreto di ingiunzione a pagare una somma di denaro a titolo di pagamento, pro quota, di spese che la ricorrente assumeva di aver sostenuto per la manutenzione ordinaria e straordinaria di parti e impianti comuni compresi nel complesso immobiliare denominato (OMISSIS), al cui interno la società esercitava un’attività alberghiera.

D. ha instaurato giudizio di opposizione, chiedendo la revoca del decreto e, in via riconvenzionale, domanda di indennizzo dell’utilizzo esclusivo dei beni comuni. L’opposizione si è chiusa con il rigetto, da parte del Giudice di pace di Alghero, delle domande proposte da D..

2. Contro tale decisione D. ha proposto appello: il Tribunale di Sassari, con sentenza del 1 dicembre 2011, ha respinto l’impugnazione.

3. D. propone ricorso in cassazione, articolato in sei motivi.

La parte intimata non ha proposto difese.

Parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è denunciata la violazione dell’art. 1134 c.c., nonchè motivazione omessa/insufficiente/ contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: il giudice d’appello avrebbe errato nel ritenere richiedibili al ricorrente spese sostenute dalla società (OMISSIS) per il suo esclusivo godimento di parti comuni e comunque nel ritenere sussistente il requisito dell’urgenza ex art. 1134.

Il motivo è da ritenersi fondato, in conformità a quanto questa Corte ha già statuito, in cause sovrapponibili alla presente (cfr. Cass. 20151/2013, nonchè più di recente Cass. 9177/2017).

Il Tribunale ha sì ritenuto che, trattandosi di un condominio, il rimborso delle spese per la conservazione e la manutenzione delle parti comuni, anticipate da uno dei condomini, trova la sua disciplina nell’art. 1134 c.c., in base al quale il diritto è riconosciuto soltanto per le spese urgenti e non in base al mero dato della trascuratezza degli altri comunisti, ma ha poi – con falsa applicazione di legge che si riflette nella contraddittorietà della motivazione – ravvisato l’urgenza in una situazione di fatto in cui tale urgenza delle spese (intesa, secondo lo stesso Tribunale che si richiama alla pronuncia delle sezioni unite n. 2046/2006, come l’erogazione che non può essere differita senza danno o pericolo) non è ravvisabile (il Tribunale richiama infatti la diffusa inerzia degli altri titolari di immobili compressi nel complesso e la “difficoltà di procurarsi tempestivamente il consenso e la necessaria cooperazione degli altri condomini”, in relazione all’ “adeguamento di tutti gli impianti e servizi comuni alle normative di igiene e sicurezza pubblica disciplinanti l’attività alberghiera” e, comunque, al mantenimento degli spazi comuni).

2. L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento dei restanti cinque motivi, con i quali è denunciata violazione degli artt. 167 e 345 c.p.c., art. 1123 c.c., nullità della sentenza per omesso esame di un motivo d’appello, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (secondo motivo); violazione degli artt. 345 e 167 c.p.c., D.P.R. 26 ottobre 1972, motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (terzo motivo); violazione dell’art. 167 c.p.c., motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quarto motivo); motivazione omessa/insufficiente/contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (quinto motivo); violazione dell’art. 345 c.p.c., motivazione omessa insufficiente contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (sesto motivo).

3. La sentenza impugnata va quindi cassata e la causa rinviata al Tribunale di Sassari, in persona di diverso magistrato, che procederà a un nuovo esame e provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; pertanto cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Sassari, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile, il 16 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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