Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25729 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22983-2015 proposto da:

F.P., elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE

CLODIA 80 presso lo studio dell’avvocato ALBERTO PROSPERINI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LUCIANA ROMEO, EMILIA FAVATA, che lo

rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2039/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/03/2015 R.G.N. 2516/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. DANIELA CALAFIORE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 2039 del 2015, la Corte d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta, solo in punto di totale compensazione delle spese del giudizio, da F.P. nei confronti dell’INAIL, avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia che aveva accolto parzialmente e con decorrenza successiva a quanto richiesto la domanda di revisione della rendita di cui fruiva, proposta dallo stesso F., con compensazione totale delle spese del giudizio;

ad avviso della Corte territoriale, l’unico divieto posto al giudice nella determinazione delle spese di lite era quello di porre le stesse a carico del vincitore, mentre, nel caso di specie, si era in presenza di una fattispecie di parziale accoglimento della domanda, determinata dallo spostamento della decorrenza del beneficio richiesto che, quindi, come da giurisprudenza di legittimità consolidata, giustificava la compensazione;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione F.P. sulla base di un unico motivo, successivamente illustrato da memoria;

resiste l’INAIL con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con l’unico motivo si deduce l’omessa o apparente motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6, in ragione del fatto che, con la motivazione adottata, al più, la Corte d’appello aveva giustificato la totale compensazione delle spese ma non aveva spiegato il rigetto del motivo d’appello che aveva chiesto l’affermazione della compensazione parziale, ritenendola opportuna;

il motivo è infondato;

la sentenza impugnata ha fornito motivazione in ordine alla totale compensazione delle spese posta dal primo giudice, ma il ricorrente ritiene che dovesse anche motivare espressamente sul motivo d’appello che aveva denunciato la violazione dell’art. 92 c.p.c. in quanto alla parziale soccombenza, di cui non contesta la ricorrenza, avrebbe dovuto corrispondere la parziale compensazione delle spese del giudizio;

tale peculiare profilo della doglianza è tuttavia infondato perché la scelta di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non pone due diverse alternative fondate su presupposti distinti, come tali suscettibili di distinte motivazioni, ma rappresenta il margine (quantitativo) dell’esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice in caso di vittoria non piena della parte;

la Corte d’appello ha ritenuto giustificata la decisione di compensare interamente le spese di prime cure dopo aver osservato che la domanda era stata solo in parte accolta quanto al grado di inabilità riscontrato ed alla decorrenza della prestazione rispetto alla data della relativa domanda amministrativa;

in effetti, in tema di spese processuali, questa Corte ha ripetutamente affermato (Cass.13 agosto 2014 n. 17938; Cass., 10 agosto 2005, n. 16821; Cass., 30 marzo 2011, n. 7307; Cass. 18 luglio 2007, n. 16000; Cass. 16 maggio 2003, n. 7716; Cass. 28 gennaio 2014, n. 1778; Cass. 10 maggio 2011, n. 10228; Cass. 1 giugno 2005, n. 11689; Cass. 8 luglio 2004, n. 12658) che il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa;

inoltre, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula dal sindacato di legittimità la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi, (v.ad es. Cass. Sez. 5 n. 15317 del 19/6/2013);

nella fattispecie la Corte di merito ha correttamente ritenuto che il primo giudice avesse fatto corretto uso del suo potere discrezionale nel decidere di compensare integralmente le spese, nel momento in cui ha considerato la parziale soccombenza del ricorrente in primo grado;

d’altra parte, questa Corte ha già avuto modo di affermare a tal riguardo (Cass. Sez. Lav., n. 16821 del 10/8/2005) che “atteso che la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, qualora la parte, in applicazione dell’art. 149 disp. att. c.p.c., ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa; ne consegue che il giudice – il quale ai sensi dell’art. 91 c.p.c. incontra come unico limite l’impossibilità di condannare al pagamento delle spese la parte integralmente vittoriosa – può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi”;

pertanto, il ricorso va rigettato.

non è luogo a pronunciare sulle spese del presente giudizio, essendo applicabile, come già accaduto nel giudizio d’appello, l’art. 152 disp. att. c.p.c.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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