Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25729 del 15/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 25729 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: BANDINI GIANFRANCO

SENTENZA

sul ricorso 28475-2010 proposto da:
SMA S.P.A. C.F. 08970540152, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
In ROMA, VIA DI RIPETTA 142, presso lo studio
dell’avvocato DELFINO MAURIZIO, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2789

SCAGLIONE

ALESSANDRO

C.F.

SCGLSN60M02F158C,

elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE
TRIONFALE 77, presso lo studio dell’avvocato GUGLIOTTA

Data pubblicazione: 15/11/2013

CAROLA, rappresentato e difeso dall’avvocato SORBELLO
GAETANO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 1523/2009 della CORTE D’APPELLO
di MESSINA, depositata il 28/11/2009 R.G.N. 1399/2006;

udienza del 03/10/2013 dal Consigliere Dott.
GIANFRANCO BANDINI;
udito l’Avvocato CATTANI GIANLUCA per delega DELFINO
MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Messina, con sentenza del 17 – 28.11.2009,
confermò la pronuncia di prime cure nella parte in cui aveva

datrice di lavoro SMA spa, il danno alla professionalità e quello
biologico in conseguenza del demansionamento patito; riformò
invece parzialmente la liquidazione del danno alla professionalità
effettuata in primo grado, riducendo il relativo importo in misura pari
al 50% delle retribuzioni previste per i dipendenti di I livello dal
novembre 1998 fino a quando il lavoratore non fosse stato adibito a
mansioni corrispondenti alla suddetta qualifica.
La Corte territoriale, a sostegno del decisum e per ciò che ancora qui
rileva, osservò quanto segue:
– lo Scaglione aveva dedotto di avere svolto mansioni
corrispondenti al I livello quale ispettore per il settore ortofrutta su
tutta la provincia dal 1992 all’ottobre 1998, quando era stato
trasferito alla sede di Messina, dove gli erano stati affidato compiti di
operaio addetto alle vendite, rientranti nel IV livello;

non vi era stata contestazione in ordine al demansionamento,

che di fatto aveva portato lo Scaglione a svolgere, da mansioni di
primo livello, mansioni meramente esecutive, malgrado gli fosse
stato mantenuto l’inquadramento;

dalle deposizioni testimoniali nessun riscontro aveva ricevuto

l’assunto difensivo della SMA, che aveva sostenuto l’esistenza di un
patto derogatorio tra le parti in forza del quale, in fase di

3

riconosciuto a favore di Scaglione Alessandro, nei confronti della

ristrutturazione aziendale, lo Scaglione aveva richiesto il
trasferimento alla sede di Messina, dove viveva, accettando e
consentendo il demansionamento;
– non vi era dunque prova che il mutamento di mansioni e il
trasferimento fossero stati disposti a richiesta dello stesso lavoratore,
ossia in base ad una sua esclusiva scelta, a cui fosse pervenuto
senza alcuna sollecitazione, neppure indiretta, del datore di lavoro;
– in base all’istruttoria testimoniale era risultato che il trasferimento
era stato disposto dalla direzione commerciale e dalla direzione del
personale e l’accettazione del trasferimento da parte dello Scaglione
nulla toglieva alla illegittimità del comportamento datoriale,
mancando elementi da cui poter evincere quali fossero stati i termini
di tale accettazione, soprattutto con riferimento alla individuazione
delle mansioni in concreto poi da affidare al lavoratore, sia
nell’immediatezza, che nel prosieguo del rapporto;
– né era stato dimostrato dalla parte datoriale che il
demansionamento fosse stato determinato da una impossibilità della
prestazione derivante da causa a lei non imputabile, avendo invece
l’istruzione svolta fornito la prova della assunzione di nuovi ispettori
ortofrutta;
– nel caso concreto era conseguito allo Scaglione un danno da
dequalificazione professionale, sia per l’impoverimento della
capacità professionale già acquisita (perdita di contatti con i fornitori
e con i vari punti vendita e della capacità di controllo delle strategie
di vendita), sia dalla mancata acquisizione di una maggiore capacità,

4

sia per la perdita di ulteriori possibilità di guadagno conseguenti a
una diversa possibilità di offerta delle proprie capacità nel mercato
del lavoro; tale danno alla professionalità appariva consequenziale,

il danno che dal trasferimento a mansioni nettamente inferiori era
derivato al lavoratore, comportando tale situazione la lesione del
diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del
lavoratore nel luogo di lavoro, con conseguenze sia sulla sua vita
professionale, che di relazione;
– la quantificazione del danno alla professionalità operata dal primo
Giudice appariva tuttavia eccessiva, dovendo comunque la
valutazione equitativa del danno mettere in considerazione il corretto
mantenimento della giusta retribuzione, il minor disagio derivato allo
Scaglione dal trasferimento presso la sede di residenza, la
sostanziale accettazione del perdurare di tale illegittima situazione
nella comprensibile prospettiva di una utile e adeguata ricollocazione
sulla base della qualifica di appartenenza, la minore responsabilità e
il diverso impegno fisico e mentale fornito dal lavoratore negli anni,
cosicché, malgrado la dequalificazione fosse stata sicuramente
grave in rapporto alle nuove mansioni rispetto alle precedenti,
doveva ritenersi che il danno andasse quantificato nella percentuale
del 50% della retribuzione lorda e non dell’intero, così come liquidata
dal primo Giudice;
– lo Scaglione aveva fornito prova del danno alla salute sia in
ordine all’an, che al nesso causale con il demansionamento,

5

proprio perché la situazione protrattasi nel tempo aveva conclamato

attraverso una consulenza medico-legale redatta da uno specialista
in malattie nervose e mentali e in medicina del lavoro, la cui
esperienza era ben conosciuta dal Collegio;
numerosi certificati infatti attestavano l’esistenza di una sindrome

ansiosa reattiva con note ipocondriache, evidenziata da depressione
del tono dell’umore, perdita dell’autostima, ipobulia con riduzione
dell’iniziativa volontaria, ipopatia;

erano inoltre agli atti numerose missive inviate all’Azienda con cui

il lavoratore aveva lamentato il proprio stato di disagio nello
svolgimento delle mansioni di operaio addetto alle vendite, la
condizione di frustrazione lavorativa e l’insorgenza di turbe
psichiche, che, aggravandosi nel tempo, lo avevano poi portato nel
2003 a fruire di notevoli periodi di astensione dal lavoro;

il consulente di parte aveva spiegato come da determinate

situazioni, tutte sovrapponibili al caso in questione, fosse stato
accertato che potevano conseguire alterazioni dell’equilibrio socioemotivo, disturbi psicologici e disturbi del comportamento e che
effettivamente lo Scaglione aveva sofferto di severe alterazioni
dell’equilibrio emotivo con ansia, depressione, insonnia, sicuramente
riconducibili al comportamento datoriale nel rispetto del criterio
cronologico, della continuità fenomenica e dell’efficienza della causa
lesiva ed in mancanza, peraltro, di altre cause;

la valutazione operata di un danno biologico del 30% non

appariva contestabile, né era stata validamente contestata dalla

6

parte datoriale, così come la consequenziale determinazione in
termini risarcitori effettuata sulla base di corretti indici.
Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, la SMA spa ha

proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi e illustrato
con memoria..
L’intimato Scaglione Alessandro ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli
artt. 2103 cc e 437, comma 2, cpc, nonché vizio di motivazione,
deduce che, sulla base delle acquisite deposizione testimoniali, la
Corte territoriale avrebbe dovuto riconoscere che lo Scaglione aveva
chiesto di sua spontanea volontà di essere trasferito, essendo
consapevole della deroga in peius delle sue mansioni, pur di
prestare la sua attività lavorativa a Messina; la Corte territoriale,
inoltre, avrebbe dovuto ammettere, anche d’ufficio, l’ulteriore prova
per testi richiesta in appello in ordine al suddetto accordo
derogatorio; né, in ogni caso avrebbe potuto riconoscere allo
Scaglione la tutela di cui all’art. 2103 cc attesa l’acquiescenza
manifestata dal suo inerte comportamento protrattosi nel tempo.
1.1 Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la
deduzione con il ricorso per cassazione di un vizio di motivazione
non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il
merito della vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la
sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e
della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal

7

i

giudice di merito, essendo del tutto estranea all’ambito del vizio in
parola la possibilità, per la Corte di legittimità, di procedere ad una
nuova valutazione di merito attraverso l’autonoma disamina delle

Per conseguenza il vizio di motivazione, sotto il profilo della
omissione, insufficienza e contraddittorietà della medesima, può dirsi
sussistente solo qualora, nel ragionamento del giudice di merito,
siano rinvenibile tracce evidenti del mancato o insufficiente esame di
punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili
d’ufficio, ovvero qualora esista un insanabile contrasto tra le
argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire
l’identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della
decisione; per conseguenza le censure concernenti i vizi di
motivazione devono indicare quali siano gli elementi di
contraddittorietà o illogicità che rendano del tutto irrazionali le
argomentazioni del giudice del merito e non possono risolversi nella
richiesta di una lettura delle risultanze processuali diversa da quella
operata nella sentenza impugnata (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
824/2011; 13783/2006; 11034/2006; 4842/2006; 8718/2005;
15693/2004; 2357/2004; 12467/2003; 16063/2003; 3163/2002).
Al contempo va considerato che, affinché la motivazione adottata dal
giudice di merito possa essere considerata adeguata e sufficiente,
non è necessario che essa prenda in esame, al fine di confutarle o
condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è
sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento,

8

emergenze probatorie.

dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le
argomentazioni logicamente incompatibili con esse (cfr, ex pludmis,
Cass., n. 12121/2004), e spettando al giudice del merito controllare

risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in
discussione (cfr, ex plutimis, Cass., SU, n. 5802/1998).
Nel caso all’esame la sentenza impugnata ha esaminato tutte le
circostanze rilevanti ai fini della decisione, svolgendo un

iter

argomentativo esaustivo, coerente con le emergenze istruttorie
acquisite e immune da contraddizioni e vizi logici; le valutazioni
svolte e le coerenti conclusioni che ne sono state tratte configurano
quindi un’opzione interpretativa del materiale probatorio del tutto
ragionevole, espressione di una potestà propria del giudice del
merito che non può essere sindacata nel suo esercizio (cfr, ex
plurimis, Cass., nn. 14212/2010; 14911/2010).
In definitiva, quindi, le doglianze dei ricorrenti si sostanziano nella
esposizione di una lettura delle risultanze probatorie diversa da
quella data dal giudice del gravame e nella richiesta di un riesame di
merito del materiale probatorio, inammissibile in questa sede di
legittimità, senza che, peraltro, le deposizioni testimoniali invocate
dalla ricorrente a sostegno del suo assunto presentino di per sé un
carattere di decisività tale da condurre, in termini di certezza ad una
diversa decisione sul punto.
1.2 Neppure appare fondata la doglianza relativa alla mancata
ammissione di un’ulteriore prova testimoniale.

9

l’attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere, tra le

Tale prova, richiesta solo in appello, era infatti all’evidenza tardiva ed
inammissibile (cfr, art. 437, comma 2, cpc).
La Corte territoriale ha inoltre dato atto di come non fosse stato

disposti a richiesta dello stesso lavoratore, ossia in base ad una sua
esclusiva scelta, a cui fosse pervenuto senza alcuna sollecitazione,
neppure indiretta, del datore di lavoro; non si era dunque in presenza
di una parziale lacuna delle risultanze probatorie, rispetto alle quali si
sarebbe potuta ritenere l’indispensabilità della prova in parola, ma di
un quadro istruttorio già definito nelle sue conclusioni con il
fallimento della dimostrazione dell’eccezione svolta dalla parte
datoriale.
1.3 La questione degli effetti conseguenti alla (pretesa) acquiescenza
del lavoratore, implicante un accertamento di fatto, non è stata
trattata nella sentenza impugnata.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, i motivi del ricorso per
cassazione devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che
siano già comprese nel tema del decidere del giudizio d’appello, non
essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità
questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase
di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio,
cosicché la parte ricorrente, al fine di evitare una statuizione di
inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di
allegare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del
merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo

10

provato che il mutamento di mansioni e il trasferimento fossero stati

abbia fatto, onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex
actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito
(cfr, ex plufimis, Cass., nn. 16303/2002; 2140/2006; 13958/2007;

Nel caso di specie la ricorrente non ha specificato se e in che termini
la questione sarebbe stata devoluta al Giudice del gravame e ciò
determina quindi l’inammissibilità della doglianza.
Per completezza di motivazione deve peraltro osservarsi che la
pretesa acquiescenza del lavoratore e gli effetti che se ne
vorrebbero trarre in termini di accettazione tacita del
demansionamento involgono una valutazione tipicamente di merito
sottratta al sindacato di legittimità e che, anche in punto di fatto,
seppure ad altri fini, la Corte territoriale ha evidenziato che il
lavoratore, con numerose missive inviate all’azienda, aveva
lamentato il proprio stato di disagio nello svolgimento delle mansioni
a cui era stato destinato.
1.4 Nei distinti profili in cui si articola, il motivo all’esame non può
pertanto trovare accoglimento.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di plurime norme
di legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la
Corte territoriale abbia riconosciuto la sussistenza del danno in
assenza di qualsivoglia allegazione e prova al riguardo da parte del
lavoratore.

11

12138/2011; 4752/2011).

Con il terzo motivo, deducendo violazione di plurime norme di legge,
nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia quantificato il danno in misura eccessiva.

congiuntamente.
2.1Secondo l’orientamento di questa Corte, in tema di
demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto
del lavoratore al risarcimento del danno professionale va dimostrato
in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento, assumendo
peraltro precipuo rilievo la prova per presunzioni, per cui dalla
complessiva valutazione di precisi elementi dedotti (caratteristiche,
durata, gravità, conoscibilità all’interno ed all’esterno del luogo di
lavoro dell’operata dequalificazione, frustrazione di precisate e
ragionevoli aspettative di progressione professionale, eventuali
reazioni poste in essere nei confronti del datore comprovanti
l’avvenuta lesione dell’interesse relazionale, effetti negativi dispiegati
nelle abitudini di vita del soggetto) – il cui artificioso isolamento si
risolverebbe in una lacuna del procedimento logico – si possa,
attraverso un prudente apprezzamento, coerentemente risalire al
fatto ignoto, ossia all’esistenza del danno, facendo ricorso, ai sensi
dell’art. 115 cpc, a quelle nozioni generali derivanti dall’esperienza,
delle quali ci si serve nel ragionamento presuntivo e nella
valutazione delle prove (cfr, ex plurimis, Cass., SU, nn. 6572/2006;
4063/2010).

12

I motivi, tra loro strettamente connessi, possono esser esaminati

A tali criteri, come diffusamente esposto nello storico di lite, si è
attenuta la Corte territoriale nel riconoscimento del danno e nella sua
conseguente liquidazione equitativa, svolgendo un percorso

onde le censure svolte con i motivi all’esame non possono essere
accolte.
3. Con il quarto motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale:
– abbia riconosciuto allo Scaglione, in violazione del principio di
corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, il danno biologico quale
conseguenza del demansionamento, laddove nel ricorso introduttivo
tale danno era stato dedotto come prodotto da mobbing, nel mentre
il primo Giudice aveva escluso che nella fattispecie fosse ravvisabile
un’ipotesi di mobbing;
– abbia riconosciuto la sussistenza del danno biologico in assenza
di prova del medesimo, sulla base di semplici valutazioni e
basandosi su una perizia di parte priva di autonomo valore
probatorio, senza ammettere la pur richiesta CTU medico legale.
3.111 primo Giudice, in ordine al danno biologico, ebbe a rilevare che
” … dalla violazione dell’art. 2103 c. c. derivano (…) conseguenze
pienamente sovrapponibili a quella invocate dal ricorrente, il quale,
pur dando dei fatti una definizione non condivisibile, ha comunque
delineato quanto serve a fondare l’accoglimento della domanda”.

13

motivazionale coerente con i dati acquisiti e immune da vizi logici,

Secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di ultra od
extrapetizione in cui sia incorso il giudice determina una nullità
relativa della decisione non rilevabile d’ufficio e, perciò, per poter

specifico motivo di impugnazione, altrimenti questo giudice incorre
anch’esso nell’errore di ultrapetizione (cfr, ex plurimis, Cass., nn.
4594/2000; 11559/2000; 10516/2009; cfr, altresì, Cass., SU,
14083/2004).
Conseguentemente la ricorrente avrebbe dovuto impugnare in
appello la surricordata interpretazione della domanda resa dal primo
Giudice, deducendone il difetto di motivazione e la conseguente
asserita violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il
pronunciato.
Non avendo la Corte territoriale affrontato la questione, né avendo la
ricorrente indicato in quali termini e modi la stessa sarebbe stata
devoluta al Giudice del gravame, la relativa doglianza svolta in
questa sede, giusta le considerazione già esposte nell’ambito della
disamina del primo motivo, è inammissibile.
3.2 In ordine al secondo profilo di doglianza, premesso che il giudizio

sulla necessità ed utilità di disporre una consulenza tecnica d’ufficio
rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, la cui
decisione è, di regola, incensurabile in Cassazione, tanto più
allorché il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni
proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza,
sufficienti a dar conto della soluzione adottata (cfr, ex plurimis,

14

essere corretto dal giudice del gravame, deve formare oggetto di

Cass., n. 11143/2003), va osservato che, secondo l’orientamento di
questa Corte, attesa l’esistenza, nel vigente ordinamento, del
principio del libero convincimento del giudice, la pronuncia di merito

parte, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca
adeguata motivazione di tale sua valutazione e ciò tanto più laddove
il relativo giudizio risulti corroborato da altre risultanze probatorie (cfr,
ex plutimis, Cass, nn. 3677/1980;1325/1984; 1416/1987; 2574/1992;
12411/2001; 26550/2011).
Nel caso di specie la Corte territoriale, nei termini diffusamente
ricordati nello storico di lite, ha dato adeguata motivazione delle
ragioni per le quali ha ritenuto di seguire le conclusioni esposte nella
dimessa relazione tecnica di parte, rilevando al contempo la
sussistenza di precisi elementi probatori al riguardo, costituiti da
numerosi certificati attestanti l’esistenza della malattia denunciata
(sindrome ansiosa reattiva con note ipocondriache, evidenziata da
depressione del tono dell’umore, perdita dell’autostima, ipobulia con
riduzione dell’iniziativa volontaria, ipopatia) e dando atto delle
numerose missive inviate dal lavoratore all’azienda con cui era stato
lamentata la situazione di disagio cagionatagli dallo svolgimento
delle mansioni a cui era stato destinato e l’insorgenza di turbe
psichiche, che, aggravandosi nel tempo, lo avevano poi portato a
fruire di notevoli periodi di astensione dal lavoro.

15

può porre a fondamento della propria decisione una consulenza di

La Corte territoriale ha pertanto reso una motivazione coerente con i
dati acquisiti ed immune da vizi logici, che non rimane scalfita dalle
censure della ricorrente.

pertanto accoglibile.
4. Con il quinto motivo, denunciando violazione di plurime norme di
legge, nonché vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte
territoriale abbia confermato la quantificazione del danno biologico
(30%) operata dal primo Giudice, assumendo che la stessa era stata
contestata con il ricorso d’appello.
4.1 La censura è infondata, poiché il giudizio di congruità espresso al
riguardo dalla Corte territoriale riposa implicitamente sulla compiuta
disamina dei pregiudizi di carattere sanitario già evidenziati nella
motivazione circa sussistenza del danno, scevra da vizi per le ragioni
già indicate.
5. In definitiva il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in euro 4.600,00 (quattromilaseicento), di cui euro
4.500,00 (quattromilacinquecento) per compenso, oltre accessori
come per legge.
Così deciso in Roma il 3 ottobre 2013.

3.311 motivo all’esame, nei distinti profili in cui si articola, non è

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA