Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25729 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.V., elettivamente domiciliata in Roma via Flamini a 71,

presso lo studio dell’avv.to Aceto Antonio che la rappresenta e

difende, per mandato a margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12,

presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato che lo

rappresenta e difende nel presente giudizio;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma, sezione equa

riparazione, emesso il 29 ottobre 2007, depositato il 23 aprile 2008,

nella procedura iscritta al n. 55249/06 R.G.;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 4 novembre 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.V. chiedeva alla Corte di appello di Roma l’equa riparazione per il danno conseguente alla non ragionevole durata del procedimento instaurato il 24 novembre 1994 dalla sua dante causa G.E. contro il Consorzio Idrico Alto Calore davanti al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Napoli e da lei proseguito dalla data della costituzione in giudizio del 21 giugno 2004 sino alla data (8 maggio 2006) della sentenza di accoglimento della domanda.

La Corte di appello ha respinto la domanda rilevando che la durata del procedimento era in larga parte ascrivibile al comportamento delle parti costituito in ripetute richieste di rinvio.

Ricorre per cassazione M.V. che si affida ad un unico motivo di impugnazione.

Si difende con controricorso il Ministero della Giustizia.

La Corte riunita in camera di consiglio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la illogicità, erroneità e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 e all’art. 6 par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata con L. 4 agosto 1955, n. 848.

Il ricorso è inammissibile perchè, in violazione al precetto dell’art. 366 bis c.p.c. applicabile alla controversia ratione temporis, la ricorrente ha completamente omesso la prescritta indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume illogica, erronea e contraddittoria ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Le spese del giudizio di cassazione sono poste conseguentemente a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna M.V. al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore del Ministero della Giustizia liquidate in Euro 600,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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