Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25727 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 24291-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F., P.M., P.S. in qualità

di eredi di P.D., nonchè nella qualità di eredi di

D.V.A., elettivamente domiciliati in ROMA, Corso Trieste

n. 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, rappresentati e

difesi dall’avvocato FRANCESCO PALLESCHI;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4783/40/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

16/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.F., P.M. e P.S., nella qualità di eredi di P.D. e di D.V.A. (che resistono, con controricorso e ricorso incidentale), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, n. 4783/40/2015, depositata in data 16/09/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento, emesso a carico del de cuius D., per IRAP ed IVA, dovute in relazione al periodo d’imposta 2005, – è stata parzialmente riformata la decisone di primo grado, che aveva accolto i ricorsi degli eredi (anche la D.V., successivamente deceduta) del contribuente e dello studio legale associato di cui quest’ultimo faceva parte (ricorsi non riuniti dalla C.T.P., malgrado la presentata richiesta di riunione);

– in particolare i giudici della C.T.R. hanno parzialmente accolto il gravame proposto dell’Agenzia, riducendo al 50% talune spese, per carburante e manutenzione di veicoli, ritenute non interamente deducibili, rigettando, tuttavia, i restanti motivi, di merito e di rito, relativamente alla asserita necessità di riunire i ricorsi per constatata ricorrenza di una ipotesi di litisconsorzio necessario;

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;

– i controricorrenti – ricorrenti incidentali hanno depositato memoria.

Diritto

RITENUTO

necessario rinviare a N.R. dinanzi alla V, ai fini della eventuale riunione del presente ricorso con altri due procedimenti, che risultano assegnati a detta Sezione, riguardanti gli accertamenti emessi a carico dell’Associazione professionale Studio Palleschi e dell’altro socio, al 50%, P.F..

PQM

Rinvia a N.R. dinanzi alla 5^ civile, ai fini dell’eventuale riunione con i ricorsi nn. 27783/2014 e 27589/2014 R.G..

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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