Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25727 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23021-2015 proposto da:

M.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN NICOLA

DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ROMEO,

rappresentato e difeso dall’avvocato DOMENICO ZITO;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI RIPETTA 121,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO COMITO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA LAURA CURATOLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2015 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 16/06/2015 R.G.N. 169/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 61 del 2015, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato l’opposizione ad iscrizione ipotecaria, per contributi omessi, in base al rilievo secondo cui i vizi formali denunziati avrebbero dovuti essere opposti entro il termine previsto per l’opposizione agli atti esecutivi, ampiamente scaduto anche rispetto alla comunicazione d’iscrizione ipotecaria (notificata il 2.9.2010; ricorso giudiziale del 28.2.2011);

2. avverso tale sentenza M.P. ha proposto ricorso, affidato a quattro motivi inerenti a vizi formali della procedura d’iscrizione ipotecaria, al quale ha opposto difese Equitalia Sud, con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. la sentenza del primo giudice, che ha rigettato la domanda per la declaratoria di illegittimità o nullità dell’iscrizione ipotecaria, si palesa, in ossequio al principio dell’apparenza, come pronuncia su un’opposizione agli atti esecutivi suscettibile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c., non di appello ma unicamente di ricorso straordinario per cassazione, ex art. 111 Cost., comma 7;

4. non essendo stato esperito, nei termini, quest’ultimo rimedio impugnatorio, la summenzionata sentenza di primo grado del Tribunale di Palmi, n. 128 del 2013, è ormai da tempo passata in giudicato;

5. ne consegue la cassazione della sentenza impugnata perché, ex art. 382 c.p.c., u.c., il processo non poteva essere proseguito, visto l’erroneo mezzo di impugnazione prescelto (l’appello in luogo del ricorso ex art. 111 Cost., comma 7);

6. segue, coerente, la condanna alle spese, del giudizio di appello e del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo;

7. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto (cfr. in relazione all’incidenza dell’avvenuta ammissione al gratuito patrocinio sulla debenza del contributo unificato, Cass. Sez. Un. 20 febbraio 2020, n. 4315).

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata perché il processo non poteva essere proseguito; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate, per compensi professionali, in Euro 2.000,00 per l’appello e in Euro 3.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre Euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA