Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25727 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C. (c.f. (OMISSIS)), R.V. (c.f.

(OMISSIS)), B.F. (c.f. (OMISSIS)),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VALLARSA 16 – INT. 7, presso

la Dott.ssa ANNA RITA SOFIA, rappresentati e difesi dagli avvocati

FORTUNATO FRANCESCO, AMATO FELICE, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– Intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO depositato il

15/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato FELICE AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che P.C., R.V. e B.F., con ricorso del 31 ottobre 2009, hanno impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Ministro della giustizia, il decreto della Corte d’Appello di Salerno depositato in data 15 settembre 2008, con il quale la Corte d’appello, pronunciando sul ricorso (anche) dei predetti ricorrenti – volto ad ottenere l’equa riparazione dei danni non patrimoniali ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 1, -, in contraddittorio con il Ministro della giustizia – il quale, costituitosi nel giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso -, ha respinto le domande;

che il Ministro della giustizia, benchè ritualmente intimato, non si è costituito nè ha svolto attività difensiva;

che, in particolare, le domande di equa riparazione del danno non patrimoniale – richiesto per l’irragionevole durata del processo presupposto proposte con distinti ricorsi del 2 maggio 2007 – erano fondate sui seguenti fatti: a) gli odierni ricorrenti erano stati convenuti dinanzi al Tribunale di Paola in un giudizio civile avente ad oggetto una azione revocatoria fallimentare con citazione del 10 settembre 1979 e si erano costituiti in data 10 aprile 1980; b) la causa era stata decisa con sentenza del 19 settembre 2005;

che la Corte d’Appello di Salerno, con il suddetto decreto impugnato:

a) ha determinato la durata complessiva del processo presupposto in venticinque anni e quella ragionevole per la definizione dello stesso processo in quattro anni, avuto riguardo alla rilevante complessità e difficoltà di tale processo; b) ha ritenuto che il periodo residuo di irragionevole durata, pari a ventuno anni, è addebitabile al comportamento dilatorio dei convenuti; in particolare: le udienze dal 10 aprile 1980 all’11 giugno 1987 sono state tutte rinviate ad istanza dei procuratori di parte, come sono state rinviate ad istanza di parte le udienze del 3 marzo 1988, 2 giugno 1988, 11 aprile 1991, 16 gennaio 1992, nonchè le udienze collegiali del 14 novembre 1995, 2 aprile 1996 e 15 aprile 1997, per un totale di quindici anni e sette mesi; inoltre, il processo presupposto è rimasto interrotto dal 12 marzo 1999 al 20 gennaio 2003, per un totale di tre anni e dieci mesi; infine, l’udienza del 30 maggio 2003 è stata rinviata per rinnovazione della notificazione, quella del 13 febbraio 2004 per reperimento del fascicolo di parte e quella del 17 maggio 2004 per integrazione del contraddittorio, per un totale di altri due anni; c) conseguentemente, ha respinto le domande in ragione del fatto che gli stessi convenuti avevano provocato il ritardo lamentato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con i due motivi di censura vengono denunciati come illegittimi, anche sotto il profilo del vizio di motivazione: a) il computo a danno delle parti dei rinvii eccedenti il termine di quindici giorni, stabilito dall’art. 81 disp. att. cod. proc. civ.; b) la omessa specificazione delle ragioni dei singoli rinvii, dovuti in gran parte alla nomina del consulente tecnico d’ufficio ed allo svolgimento delle operazioni peritali, nonchè del periodo dell’interruzione del processo, dovuto al decesso di uno dei difensori delle parti;

che il ricorso merita accoglimento;

che infatti, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di equa riparazione di cui alla L. 24 marzo 2001, n. 89, ai fini della eventuale ascrivibilità all’area della irragionevole durata del processo dei tempi corrispondenti a rinvii eccedenti il termine ordinatorio di cui all’art. 81 disp. att. cod. proc. civ., la violazione della durata ragionevole discende non – come conseguenza automatica – dal fatto che sono stati disposti rinvii della causa di durata eccedente i quindici giorni ivi previsti, ma dal superamento della durata ragionevole in termini complessivi, in rapporto ai parametri, di ordine generale, fissati dalla stessa L. n. 89 del 2001, art. 2 con la conseguenza che da tale durata sono detraibili i rinvii richiesti dalle parti solo nei limiti in cui siano imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia delle stesse e, in generale, all’abuso del diritto di difesa, restando invece gli altri rinvii addebitabili alle disfunzioni dell’apparato giudiziario, salvo che ricorrano particolari circostanze, che spetta alla pubblica amministrazione evidenziare, riconducibili alla fisiologia del processo (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 11307 del 2010);

che, nella specie, la motivazione della Corte di Salerno al riguardo è estremamente carente ed apodittica, nella misura in cui evoca una serie generica di rinvii addebitandoli tutti esplicitamente al comportamento processuale dilatorio degli odierni ricorrenti, senza tuttavia alcuna specificazione circa la durata dei singoli rinvii, sia dinanzi al giudice istruttore sia dinanzi al collegio, e delle ragioni che li hanno determinati, nonchè circa gli elementi probatori che l’hanno indotta a ritenere tali rinvii imputabili ad intento dilatorio o a negligente inerzia dei ricorrenti medesimi;

che, pertanto, il decreto impugnato deve essere annullato per i rilevati vizi della motivazione;

che, conseguentemente, la causa deve essere rinviata alla stessa Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, la quale provvederà ad eliminare i vizi rilevati ed a decidere il merito della causa, nonchè a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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