Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/10/2017, dep.27/10/2017), n. 25726
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21783-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SI.TEL. IMPIANTI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE
TINELLI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 259/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 24/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
PREMESSO
che:
– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della società SI.TEL. Impianti s.r.l. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 259/01/16, depositata in data 24/02/2016, con la quale – in controversia concernente le impugnazioni di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, relativi ai periodi d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 è stata confermata la decisione di primo grado, che, disponendo preliminarmente la riunione dei giudizi connessi, aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente;
– in particolare i giudici della C.T.R., riuniti l’appello proposto dall’Agenzia e quello proposto dalla società, per ragioni di connessione, li hanno ritenuti entrambi infondati, sul presupposto della totale ragionevolezza logico-giuridica dell’iter argomentativo seguito dai giudici di primo grado per pervenire all’adozione della decisione gravata;
– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;
Diritto
RITENUTO
necessario rinviare a N.R. per nuova proposta, dovendo essere esaminato il controricorso con ricorso incidentale.
PQM
Rinvia a N.R. per nuova proposta.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017