Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/10/2017, dep.27/10/2017),  n. 25726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 21783-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SI.TEL. IMPIANTI S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SEVERINI n. 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TINELLI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 259/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA, depositata il 24/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/10/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO

che:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti della società SI.TEL. Impianti s.r.l. (che resiste con controricorso e ricorso incidentale), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 259/01/16, depositata in data 24/02/2016, con la quale – in controversia concernente le impugnazioni di avvisi di accertamento per IRES, IRAP ed IVA, relativi ai periodi d’imposta 2005, 2006, 2007 e 2008 è stata confermata la decisione di primo grado, che, disponendo preliminarmente la riunione dei giudizi connessi, aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente;

– in particolare i giudici della C.T.R., riuniti l’appello proposto dall’Agenzia e quello proposto dalla società, per ragioni di connessione, li hanno ritenuti entrambi infondati, sul presupposto della totale ragionevolezza logico-giuridica dell’iter argomentativo seguito dai giudici di primo grado per pervenire all’adozione della decisione gravata;

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti;

Diritto

RITENUTO

necessario rinviare a N.R. per nuova proposta, dovendo essere esaminato il controricorso con ricorso incidentale.

PQM

Rinvia a N.R. per nuova proposta.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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