Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22530-2015 proposto da:

B. S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

B.R., B.M., tutti domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GIULIO KLAIN;

– ricorrenti –

contro

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del Presidente pro tempore,

e SERVIZIO LAVORO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del

Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI,

che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati, NICOLO’

PEDRAZZOLI, MONICA MANICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 9/2015 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 26/02/2015 R.G.N. 41/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza n. 9 del 2015, la Corte di Appello di Trento ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione, svolta dall’attuale ricorrente, avverso l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni inerenti al rapporto di lavoro subordinato intercorso con C.M.;

2. avverso tale sentenza la s.r.l. B. e B.M. e B.R. hanno proposto ricorso, affidato ad un motivo, al quale ha opposto difese la Provincia Autonoma di Trento e il Servizio Lavoro della predetta provincia, con unico controricorso, ulteriormente illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. con l’unico motivo di ricorso si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per avere la Corte di merito, con motivazione illogica, incoerente e antigiuridica, trascurato il giudicato esterno, formatosi sulla sentenza n. 6 del 2013 del Tribunale di Rovereto – nella controversia fra i ricorrenti e l’INAIL avverso il medesimo verbale di accertamento – e, dunque, sulla natura del rapporto di lavoro intercorso con il lavoratore in riferimento al quale è stata azionata la pretesa sanzionatoria;

4. il ricorso è da rigettare;

5. pur in presenza di una comune radice degli accertamenti ispettivi, tra le cause inerenti il rapporto contributivo (dell’INPS o dell’INAIL), da un lato, e le sanzioni amministrative, dall’altro, vi è un rapporto di autonomia;

6. le diverse pretese conseguenti ad un dato accertamento non si fondano sul relativo verbale inteso come atto, ma sui fatti costitutivi previsti dalla legge per l’esercizio, da un lato, del diritto alla riscossione dei contributi e dall’altro della potestà sanzionatoria (fra tante, Cass. n. 23045 del 2018, Cass. nn. 11369 e 11539 del 2020) dovendo negarsi, tra l’una e l’altra azione, un rapporto di pregiudizialità/dipendenza, ricorrendo soltanto una mera comunanza di fatti costitutivi dell’uno e dell’altro rapporto;

7. la sentenza impugnata ha statuito in conformità al principio or ora richiamato sulla base della distinzione e dell’autonomia tra le pretese contributive e quella facente capo alla Provincia Autonoma di Trento concernente l’irrogazione di sanzioni amministrative all’esito dell’esercizio della potestà accertativa della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ravvisando un reciproco rapporto di autonomia tra potestà sanzionatoria e obblighi contributivi derivanti al datore di lavoro dal rapporto di lavoro subordinato e qualificando come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto;

8. va, dunque, ribadito il principio in virtù del quale l’efficacia riflessa del giudicato nei confronti di terzi rimasti estranei al processo presuppone che tali soggetti non siano titolari di un rapporto autonomo rispetto a quello su cui è intervenuto il giudicato, mentre tra potestà accertativa dell’ispettorato del lavoro (nella specie, la Provincia Autonoma di Trento, Servizio Lavoro) e diritti ed obblighi inerenti un rapporto di lavoro subordinato sussiste un reciproco rapporto di autonomia, che fa qualificare come res inter alios acta, rispetto a ciascuna delle due posizioni, il giudicato intervenuto nel giudizio inerente all’altro rapporto (da ultimo, Cass. n. 11539 del 2020 cit. ed ivi ulteriori richiami);

9. segue coerente la condanna alle spese, liquidate come in dispositivo;

10. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti ricorrenti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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