Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 25726 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

SENTENZA
sul ricorso 19602-2008 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore, domiciliata in
ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 27, presso lo STUDIO TRIFIRO’
& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato
SALVATORE TRIFIRO’, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2638

RANCATI ROBERTA C.F. RNCRRT77P45G388Y;
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– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 15/11/2013

RANCATI ROBERTA C.F. RNCRRT77P45G388Y, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIOVANNI GENTILE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARTORIELLO MASSIMO,
rappresentato e difeso dall’avvocato COGO GIOVANNA,
giusta delega in atti;

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. 97103880585;
– intimata –

avverso la sentenza n. 656/2007 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 12/07/2007 R.G.N. 2100/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIO
FILABOZZI;
udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega
TRIFIRO’ SALVATORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del
ricorso incidentale.

– controricorrente e ricorrente incidentale –

r.g. n. 19602/08
udienza del 19.9.2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Roberta Rancati ha chiesto che fosse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro
stipulato con la società Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 14.8.1999 al 30.9.1999, ai sensi

assenze per ferie”.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Pavia con sentenza che, sull’appello della società, è
stata confermata dalla Corte d’appello di Milano che, con sentenza pubblicata il 12.7.2007, ha
ritenuto che la società non avesse fornito la prova della effettività della sostituzione del personale in
ferie presso la filiale alla quale era stato assegnato il lavoratore, ed in particolare del fatto che presso
la suddetta filiale il numero dei dipendenti assenti per ferie fosse almeno pari a quello dei
dipendenti assunti con contratto a tempo determinato, sicché il termine doveva ritenersi
illegittimamente apposto con il conseguente diritto del lavoratore alla riammissione in servizio e al
risarcimento del danno pari alla retribuzione globale di fatto dal momento della messa in mora
(coincidente con la richiesta del tentativo di conciliazione).
Avverso questa sentenza Poste Italiane propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi cui
resiste con controricorso Roberta Rancati, che ha proposto anche ricorso incidentale fondato su un
unico motivo.
La società Poste Italiane ha depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, deve essere disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale, ex
art. 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni proposte avverso la stessa sentenza.
1.- Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia il vizio di motivazione della sentenza
impugnata per avere la Corte territoriale ritenuto la validità della causale di cui all’art. 25 del c.c.nl.
2001 relativa al contratto per cui è causa e, allo stesso tempo, l’invalidità o comunque
l’insufficienza della stessa a determinare la legittimità della singola assunzione a termine.
2.- Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione degli artt. 23 della I. n.
56/87, 11 del d.lgs. n. 368/2001 e 1362 c.c. in connessione con l’art. 25 del c.c.n.l. 11 gennaio 2001,
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dell’art. 8 del CCNL Poste 26.11.94, “per necessità di espletamento del servizio in concomitanza di

nonché vizio di motivazione, chiedendo a questa Corte di stabilire se, ai fini della legittimità delle
assunzioni a termine effettuate ai sensi dell’accordo sindacale del 25.9.1997, integrativo dell’art. 8
del c.c.n.l. Poste 26.11.94, così come dell’art. 25 del c.c.n.l. Poste 2001, è sufficiente la prova da
parte della società della sussistenza delle esigenze di carattere generale dedotte nella causale dei
contratti individuali, senza che sia necessario fornire la dimostrazione del nesso causale tra dette
esigenze generali ed ogni singola assunzione.
3.- Con il terzo motivo, denunciando il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della

Italiane abbia fornito o meno la dimostrazione della sussistenza della esigenza sostitutiva dedotta
nel contratto individuale di lavoro.
4.- Con il quarto motivo si denuncia il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della
controversia, assumendo che la Corte territoriale non avrebbe fornito alcuna indicazione circa le
conseguenze della rinuncia della lavoratrice (comunicata con lettera del 22.2.2005) alla
riammissione in servizio.
5.- Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094, 2099 e
2697 c.c., nonché dell’art. 18 della 1. n. 300/70, chiedendo a questa Corte di stabilire “se, per il
principio di corrispettività della prestazione, il lavoratore – a seguito dell’accertamento giudiziale
dell ‘illegittimità del contratto a termine stipulato – ha diritto al pagamento delle retribuzioni
soltanto dalla data di riammissione in servizio, salvo che abbia costituito in mora il datore di
lavoro, offrendo espressamente la prestazione lavorativa nel rispetto della disciplina di cui agli
artt. 1206 e segg. c.c.”; se, in ogni caso, “il mero deposito del ricorso o la richiesta del tentativo di
conciliazione possano essere qualificati come messa in mora del datore di lavoro”; ed infine se “il
preteso diritto al pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla
data di lettura del dispositivo della sentenza”.
6.- Con il ricorso incidentale si denuncia violazione degli artt. 24 della 1. n. 794/42, 1, 4, 5 e 6 del
d.m. 8.4.04 n. 127, censurando la sentenza impugnata relativamente al capo concernente la
liquidazione delle spese di lite, assumendo che le stesse sarebbero state determinate in misura
inferiore a quella prevista dai minimi tabellari per le cause di valore indeterminato.
7.- I primi due motivi del ricorso principale devono ritenersi inammissibili in quanto le censure che
sono state svolte con gli stessi motivi attengono, in entrambi i casi, all’applicazione di norme di
legge (quali l’art. 11 del d.lgs. n.. 368/01) o di norme della contrattazione collettiva (art. 25 del
c.c.n.l. 11 gennaio 2001) od a causali (“esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi
di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul
territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
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controversia, la ricorrente deduce che la sentenza impugnata non avrebbe chiarito se la società Poste

sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”) che non sono applicabili alla fattispecie in
esame (che riguarda, invece, un contratto stipulato ai sensi dell’art. 8 del c.c.n.1 Poste del 1994 “per
necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie”) e che non risultano in
alcun modo ricollegabili o riferibili alle questioni che sono state trattate nella sentenza impugnata.
8.- Il terzo motivo del ricorso principale è infondato perché, contrariamente a quanto sostenuto
dalla ricorrente, i giudici d’appello hanno espressamente indicato nella motivazione della sentenza
che la società non aveva dimostrato l’effettività della esigenza sostitutiva dedotta nel contratto

riferimento alla effettività delle sostituzioni di personale in ferie presso il Centro areola di
Chignolo Po e alle mansioni di recapito, considerata altresì l’organizzazione dell’areola e, in
particolare, la funzione delle scorte”, aggiungendo che “la mancata prova delle ragioni che
giustificano l’apposizione del termine comporta la nullità dello stesso e la trasformazione del
contratto in contratto a tempo indeterminato”; sicché è manifestamente infondato l’assunto della
società secondo cui mancherebbe, a ben vedere, un capo sfavorevole della sentenza sul punto, così
come deve ritenersi del tutto infondata la censura con cui viene evidenziata l’assoluta carenza di
motivazione sullo stesso punto per non avere la Corte di merito “fornito alcuna indicazione in
ordine ai motivi della mancata dimostrazione della esigenza sostitutiva da parte di Poste”.
9.- Il quarto motivo, con cui si denuncia l’assoluta carenza di motivazione circa le conseguenze
della rinuncia della lavoratrice alla riammissione in servizio, è inammissibile per difetto del
requisito di specificità e di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo la ricorrente
riportato nel ricorso il contenuto della comunicazione con la quale la lavoratrice avrebbe rinunciato
alla riammissione in servizio e non avendo neppure spiegato in che modo tale rinuncia avrebbe
dovuto determinare la cessazione della materia del contendere con riferimento alle domande di cui
al ricorso introduttivo (di cui, pure, non è stato riportato, nel ricorso per cassazione, lo specifico
contenuto).
10.- Parimenti inammissibile deve ritenersi il quinto motivo per mancanza dei requisiti prescritti
dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
I l .- Ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le
sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n.
40/2006, e quindi anche al ricorso in esame, nei casi previsti dall’art. 360, primo comma, numeri 1),
2), 3) e 4) c.p.c., l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con
la formulazione di un quesito di diritto, che deve essere idoneo a far comprendere alla S.C., dalla
lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto
asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la
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individuale di lavoro, dovendo ritenersi generiche le allegazioni e i capitoli di prova “con

regola da applicare (Cass. n. 8463/2009). Per la realizzazione di tale finalità, il quesito deve
contenere la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito, la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice a quo e la diversa regola di diritto
che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuto applicare alla fattispecie. Nel suo contenuto, inoltre,
il quesito deve essere caratterizzato da un sufficienza dell’esposizione riassuntiva degli elementi di
fatto ad apprezzare la sua necessaria specificità e pertinenza e da una enunciazione in termini idonei
a consentire che la risposta ad esso comporti univocamente l’accoglimento o il rigetto del motivo al

ricorso nel quale il suddetto quesito manchi, ma anche quello nel quale sia formulato in modo
inconferente rispetto alla illustrazione dei motivi d’impugnazione; ovvero sia formulato in modo
implicito o in modo tale da richiedere alla S.C. un inammissibile accertamento di fatto o, infine, sia
formulato in modo del tutto generico (Cass. sez. unite n. 20360/2007). E’ stato altresì precisato che
il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l’individuazione del principio di diritto
censurato posto dal giudice a quo alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, del
principio, diverso da quello, la cui auspicata applicazione da parte della S.C. possa condurre a una
decisione di segno inverso; ove tale articolazione logico-giuridica mancasse, infatti, il quesito si
risolverebbe in una astratta petizione di principio, inidonea sia a evidenziare il nesso tra la
fattispecie e il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia ad agevolare la successiva
enunciazione di tale principio a opera della S.C. in funzione nomofilattica (Cass. sez. unite n.
27368/2009).
12.- Nella fattispecie in esame il quesito formulato dalla ricorrente risulta del tutto astratto e privo
di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta, risolvendosi, in sostanza, nella mera enunciazione
astratta del principio invocato dalla società, senza enucleare il momento e le ragioni di conflitto
rispetto ad esso del concreto accertamento operato dai giudici di merito, e deve pertanto ritenersi
inammissibile (evidenziando altresì che l’ultima parte del quesito di diritto – “se il preteso diritto al
pagamento delle retribuzioni perdute si riferisca anche al periodo successivo alla data di lettura
del dispositivo della sentenza” – deve ritenersi inammissibile anche perché non trova alcun riscontro
nell’esposizione delle censure che è contenuta nel corrispondente motivo di ricorso).
13.- Peraltro, neppure può ignorarsi che, nella fattispecie, anche l’esposizione del motivo risulta del
tutto generica e priva di autosufficienza. In particolare, la ricorrente contesta che la richiesta di
esperimento del tentativo di conciliazione contenesse una messa in mora – laddove la sentenza
impugnata ha ravvisato in tale atto, sostanzialmente, una offerta della prestazione da parte del
lavoratore – senza tuttavia riportare nel ricorso per cassazione il contenuto di tale richiesta. E’ stato,

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quale attiene (Cass. n. 5779/2010, Cass. n. 5208/2010). Ne consegue che è inammissibile non solo il

inoltre, fatto nuovamente cenno alla rinuncia espressa dalla lavoratrice alla riammissione in
servizio, senza, tuttavia, ancora una volta, riportarne il contenuto.
14.- Così risultato inammissibile il quarto motivo, riguardante le conseguenze economiche della
nullità del termine, neppure potrebbe incidere in qualche modo nel presente giudizio lo ius
superveniens rappresentato dall’art. 32, commi 5 0 , 6° e 7° della legge 4 novembre 2010 n. 183, in
vigore dal 24 novembre 2010.
15.- In ordine alla problematica relativa alla possibilità di applicare nel giudizio di legittimità i

via di principio, che, come già ripetutamente affermato da questa corte (cfr. ex plurimis Cass. n.
6638/2011), costituisce condizione necessaria per poter applicare nel giudizio di legittimità lo ius
superveniens, che abbia introdotto, con efficacia retroattiva, una nuova disciplina del rapporto
controverso, il fatto che quest’ultima sia in qualche modo pertinente rispetto alle questioni oggetto
di censura nel ricorso, in ragione della natura del controllo di legittimità, il cui perimetro è limitato
dagli specifici motivi di ricorso (cfr. Cass. 8 maggio 2006 n. 10547, Cass. 27 febbraio 2004 n.
4070). In tale contesto, è altresì necessario che il motivo di ricorso che investe, anche
indirettamente, il tema coinvolto dalla disciplina sopravvenuta, oltre ad essere sussistente, sia altresì
ammissibile secondo la disciplina sua propria (cfr. ex plurimis Cass. n. 4 gennaio 2011 n. 80, Cass.
26 luglio 2011 n. 16266), condizione che non si riscontra nella fattispecie in esame.
16.- Il ricorso principale deve essere pertanto respinto.
17.- Il ricorso incidentale, con cui viene impugnato il capo della sentenza relativo alla liquidazione
delle spese giudiziali, è fondato. Invero, tenuto conto che la causa va ritenuta (incontestatamente) di
valore indeterminabile, risulta evidente dalla analitica specificazione delle voci della tariffa
professionale che si assumono violate e degli importi considerati – pur tenendo conto della necessità
di verificare in base agli atti di causa l’effettiva prestazione di alcune delle attività indicate (come la
partecipazione all’udienza di discussione) – che gli importi liquidati in sentenza per diritti ed onorari
(rispettivamente pari a € 250,00 ed a € 350,00) risultano sensibilmente inferiori a quelli previsti
dalla tariffa professionale applicabile alla fattispecie per cui è causa (d.m. n. 127/2004), senza che
sia stata indicata da parte dei giudici di merito l’eventuale esistenza di condizioni che consentono,
in determinati casi (come quello previsto dall’art. 4 della 1. n. 794/42), di scendere al di sotto dei
limiti fissati dalle tariffe professionali.
18.- L’accoglimento del ricorso incidentale comporta la cassazione della sentenza impugnata in
relazione alle censure accolte e la rimessione della definitiva liquidazione delle spese processuali
del grado d’appello ad altro giudice, che si designa nella Corte d’appello di Milano, in diversa

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nuovi criteri di determinazione del danno introdotti dalle disposizioni sopra citate, va premesso, in

composizione, cui si demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di
cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il principale, accoglie l’incidentale, cassa la sentenza impugnata
in relazione al ricorso accolto e rinvia la causa anche per le spese alla Corte d’appello di Milano in

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 settembre 2013.

diversa composizione.

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