Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. I, 14/12/2016, (ud. 13/07/2016, dep.14/12/2016),  n. 25726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18363/2014 proposto da:

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A., in persona dei Curatori avv.

P.M., S.G. e L.M., elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PIAVE 52, presso l’avvocato RENATO CARCIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMO FRICANO, giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CINISI, COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA, COMUNE DI

CAMPOFIORITO, COMUNE DI MEZZOJUSO, COMUNE DI TERRASINI, COMUNE DI

VILLAFRATI, COMUNE DI TERMINI IMERESE, COMUNE DI VICARI, COMUNE DI

POLLINA, in persona dei rispettivi Sindaci pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA 19,

presso l’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentati e difesi

dall’avvocato ACCURSIO GALLO, giusta procure in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

COMUNE DI TRAPPETO;

– intimato –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di PALERMO, notificata il

03/06/2014 e depositata il 5/5/14 n. 45/14;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato RENATO CARCIONE, con delega avv.

FRICANO, che si riporta;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato GALLO ACCURSIO che si

riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 29-10-2013 il tribunale di Palermo disponeva la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria della società (OMISSIS), gerente, su base convenzionale, il servizio idrico integrato per i comuni dell’Ambito territoriale ottimale (Ato) 1.

Contestualmente autorizzava l’esercizio provvisorio dell’impresa.

Durante l’esercizio provvisorio la regione Sicilia chiedeva al tribunale di sospendere le operazioni di restituzione degli impianti idrici ai comuni proprietari, affinchè fosse garantita l’efficienza del servizio idrico integrato. Dopodichè tra l’assessorato regionale competente, la curatela del fallimento e alcuni comuni veniva concluso un accordo finalizzato a consentire ai commissari straordinari dell’Ato 1 di riprendere le reti idriche e fognarie e gli impianti di depurazione con unica consegna entro il 5-2-2014.

Su istanza della curatela fallimentare, il tribunale, con ordinanza in data 31-1-2014, ratificava l’accordo e disponeva non farsi luogo alla restituzione frazionata di reti e impianti ai comuni che ne avevano fatto richiesta, così da consegnarli invece all’Ato.

Il provvedimento veniva reclamato dai comuni di Cinisi, Campofiorito, Castronovo di Sicilia, Mezzojuso, Terrasini, Trappeto, Villafrati, Termini Imerese, Vicari e Pollina, e veniva revocato dalla corte d’appello di Palermo sul rilievo che l’esercizio provvisorio era scaduto il 29-1-2014 e che la mancata restituzione ai comuni non appariva giustificata e poteva essere fonte di danni, considerato che i comuni avevano dovuto provvedere a proprie spese al fine di consentire l’erogazione dell’acqua.

Ricorre adesso per cassazione la curatela del fallimento, deducendo cinque motivi illustrati da successiva memoria. Resistono i comuni con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – La ricorrente deduce nell’ordine:

(1) violazione e falsa applicazione della L. Fall. artt. 26, 52 e 93, avendo la corte d’appello pronunciato su materia di competenza del solo tribunale fallimentare e su domanda non spiegata in prime cure;

(2) conseguente nullità del provvedimento, non essendo la domanda dei comuni transitata per lo speciale procedimento di cui alla L. Fall., art. 93;

(3) violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in ordine alla eccepita (dai comuni) risoluzione della convenzione intercorsa con l’Ato;

(4) violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 c.c., circa la funzione pratica dell’accordo posto a base della consegna degli impianti all’Ato;

(5) violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c. e nullità del provvedimento, atteso che la regione Sicilia non era stata parte del giudizio di reclamo.

– Deve essere premesso che il provvedimento di cui si discute ha avuto la limitata funzione di revocare un’ordinanza con cui era stata sospesa, nel corso dell’esercizio provvisorio, la restituzione degli impianti ai comuni proprietari.

La corte d’appello ha ritenuto semplicemente “opportuno” che gli impianti e le reti idriche e fognarie fossero restituite ai comuni, “nulla ostando” che gli stessi venissero “in seguito riconsegnati al soggetto eventualmente individutato per la gestione”.

L’esplicito riferimento dell’ordinanza a profili di opportunità, quale elemento fondativo della disposta restituzione, rende chiaro che essa non ha avuto per oggetto la questione afferente l’accertamento di esistenza di un diritto soggettivo sostanziale.

L’ordinanza è rimasta incentrata su una statuizione temporanea e specificamente finalizzata.

3. – Un provvedimento siffatto non possiede carattere decisorio, giacchè non incide, appunto, direttamente su diritti soggettivi, nè possiede carattere definitivo, essendo sempre a sua volta revocabile.

Come tale non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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