Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 14/10/2019, (ud. 20/03/2019, dep. 14/10/2019), n.25726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10697-2018 proposto da:

T.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO XII N.

416, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CLEMENTI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

JASER EL KEBABBARO SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5374/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 13/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’eccezione sollevata dalla Società Jaser el Kebabbaro s.r.l., chiamata in giudizio da T.J. per sentir accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la stessa con ogni conseguenza di legge, ha dichiarato improcedibile l’appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, la quale aveva rigettato la domanda del lavoratore;

la Corte territoriale ha affermato che l’atto introduttivo del giudizio, notificato presso il domicilio del fratello del procuratore costituito, rendesse la notifica inesistente, atteso che, non rivestendo alcuna rilevanza il vincolo di parentela fra il ricevente e lo stesso procuratore, la notificazione era affetta da un vizio insanabile;

la cassazione della sentenza è domandata da T.J. sulla base di tre motivi; la Società Jaser el Kebabbaro s.r.l. rimane intimata;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. circa la nullità della notifica dell’atto di appello in relazione all’art. 156 c.p.c., u.c.”; sostiene che il legame di parentela tra il ricevente e il procuratore costituito invererebbe quel collegamento col destinatario dell’atto idoneo a sanarne il vizio;

col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 330 c.p.c. in relazione all’art. 435 c.p.c. per il mancato ordine di rinnovo della notifica dell’atto di appello”;

il giudice dell’appello, ritenendo insanabilmente viziato l’atto, avrebbe erroneamente negato all’appellante un nuovo termine per la rinnovazione dello stesso, considerata anche la costituzione della Società la quale aveva prodotto le proprie difese ed eccepito il vizio;

con il terzo motivo, sempre formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce “Erronea e falsa applicazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. in relazione all’art. 420 c.p.c., comma 5, in ordine alla mancata ammissione delle prove testimoniali”; la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto assorbito il motivo di ricorso concernente il diniego, da parte del Tribunale, della domanda di ammissione della prova testimoniale;

i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione, meritano accoglimento;

il caso in esame sollecita questa Corte al richiamo di alcuni principi di diritto affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis: Sez. Un. 22641 del 2007; Cass. n. 12478 del 2013; Cass. n. 6183 del 2009; Cass. n. 10817 del 2008);

nel sistema vigente la categoria dell’inesistenza della notificazione riveste carattere residuale, e ciò comporta – sul piano interpretativo – la necessità di rimanere aderenti al criterio di strumentalità della forma degli atti processuali;

in tale contesto, particolare rilevanza assume la previsione di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, il quale pone un preciso vincolo alla declaratoria di nullità della notifica, disponendo che la stessa non può essere pronunciata se l’atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato;

inoltre, la costituzione in giudizio del convenuto ha effetto sanante ex tunc ai sensi dell’art. 291 codice di rito, di tal che essa non può considerarsi mai tardiva, in quanto la nullità della notificazione impedisce la decorrenza del termine;

pertanto, sussiste una fattispecie legale minima della notificazione, la quale presuppone la presenza di due requisiti strutturali, il primo riferito alla trasmissione dell’atto, e consistente nel potere giuridico di svolgere l’attività da parte del soggetto che notifica; il secondo riguardante la fase di consegna dell’atto, con cui si ritiene sanato ogni vizio qualora la notifica abbia raggiunto uno qualsiasi degli esiti positivi ad essa riferiti;

ancora con riferimento al momento della consegna, l’esclusione del relativo requisito di legittimità concerne soltanto i casi in cui l’atto sia restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata e non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;

in merito al riferimento del luogo della notificazione al suo destinatario, tale elemento si pone fuori dal perimetro strutturale del tipo legale, e, pertanto, detta mancanza di collegamento non può essere riferita ad un vizio di inesistenza dell’atto, bensì ad una nullità della notifica, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell’intimato o mediante la rinnovazione dell’atto, spontaneo o su ordine del giudice (In tal senso cfr. Cass. n. 14916 del 2016);

in definitiva, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio;

in virtù dell’accoglimento del ricorso non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 20 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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