Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25726 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 04/11/2011, dep. 01/12/2011), n.25726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.I. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l’avvocato VOLTAGGIO

PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MOROSIN

ALESSIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

PREFETTURA DI VENEZIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 502/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 28/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/11/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che F.I., con ricorso del 18 marzo 2009, ha impugnato per cassazione – deducendo due motivi di censura -, nei confronti del Prefetto di Venezia e del Ministro dell’interno, la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 502/08 del 28 marzo 2008, con la quale la Corte – pronunciando sull’appello proposto dal F. avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 26/06 del 31 maggio 2006, che aveva rigettato il ricorso proposto dallo stesso F. avverso il diniego, oppostogli dall’ufficiale di anagrafe del Comune di (OMISSIS), di iscrizione nel registro della popolazione residente in quel Comune – ha respinto l’appello;

che resiste, con controricorso, il Ministro dell’interno;

che, in particolare, la Corte di Venezia ha osservato che: a) l’iscrizione nel registro della popolazione residente nel Comune di (OMISSIS) era stata negata al F., in quanto quest’ultimo non era stato rinvenuto dai vigili urbani di quel Comune in occasione di alcuni sopralluoghi effettuati all’indirizzo dallo stesso indicato come dimora abituale; b) il Tribunale di Venezia aveva valorizzato tale circostanza, unitamente all’altra concernente l’assenza di somministrazione di energia elettrica nel periodo considerato, ritenendole ambedue prevalenti rispetto alle deposizioni testimoniali che, in contrasto con la prova documentale, confortavano invece l’assunto del F.; c) tale valutazione del Tribunale appariva esente da censura alla luce del fatto oggettivo della mancata utilizzazione dell’utenza di energia elettrica, in quanto la mancata utilizzazione di un servizio di rilievo essenziale ad un insediamento abitativo e, perciò, da esso inseparabile valeva a conferire ai riferiti episodi di presenza del F. nell’appartamento o nelle pertinenze ed adiacenze dello stesso il carattere di sporadicità ed occasionante; d) In tale contesto, di nessun rilievo riuscivano nè le riferite lungaggini dell’ente erogatore del servizio nell’attivazione e regolarizzazione dell’utenza nè la circostanza che l’appartamento fruisse comunque di altri servizi essenziali, quali l’erogazione dell’acqua e del gas, tali circostanze non potendo comunque valere a travolgere l’argomento logico utilizzato dal primo giudice: le prime, perchè nulla toglievano al fatto che comunque non vi fosse stata erogazione di energia elettrica; la seconda perchè … l’energia elettrica è indispensabile per il funzionamento dell’impianto di riscaldamento.

Nessuna prova, infine, l’appellante aveva fornito del fatto, solo genericamente affacciato, che antecedentemente alla formale attivazione dell’utenza vi fosse stato un consumo di energia non registrato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo (con cui deduce: Art. 360 c.p.c., n. 3 – Violazione e/o falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 223 del 1989, art. 3, comma 2 anche alla luce dell’interpretazione fornita dalla giurisprudenza di legittimità in materia di concessione e mantenimento di residenza anagrafica), il ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno erroneamente fondato la decisione sull’unica circostanza del suo mancato rinvenimento nella abitazione al momento della visita di controllo dei vigili comunali, ciò senza considerare la circostanza che egli, svolgendo l’attività di agente di commercio, era spesso obbligato a rimanere fuori casa ma soltanto per periodi limitati, come del resto emerso dalla esperita prova per testimoni, dalla quale risultano entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, che connotano la nozione giuridica di residenza;

che, con il secondo motivo (con cui deduce: Art. 360 c.p.c., n. 5 – Illogica, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un fatto controverso e decisivo in relazione, in particolare, alla presenza effettiva e concreta e, soprattutto, alla dimora abituale del sig. F. nell’immobile di cui è causa, come emerso dalle risultanze probatorie e dagli atti), il ricorrente critica per altro verso la sentenza impugnata, sostenendo che i Giudici a quibus hanno omesso di considerare il fatto decisivo, documentalmente provato, che l’erogazione di fatto dell’energia elettrica era riconducibile ai mesi di marzo-aprile 2003, ed inoltre sono incorsi in contraddizione, laddove, pur riconoscendo che era stata attivata l’erogazione del gas metano e che erano stati conteggiati i relativi consumi, hanno negato che l’impianto di riscaldamento potesse funzionare senza l’erogazione dell’energia elettrica, essendo semmai vero il contrario;

che il ricorso non merita accoglimento;

che, come noto, la residenza di una persona è determinata dalla sua abituale e volontaria dimora in un determinato luogo, cioè dall’elemento obiettivo della permanenza in tale luogo e dall’elemento soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali (cfr., ex plurimis le sentenze nn. 1738 del 1986 e 791 del 1985);

che tale principio è conforme alla disciplina in materia e, in particolare, alla L. 24 dicembre 1954, n. 1228, art. 2, comma 1, – il quale fa obbligo ad ognuno di chiedere per sè … la iscrizione nell’anagrafe del Comune di dimora abituale … -, nonchè all’art. 3, comma 1, del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, il quale dispone che Per persone residenti nel comune si intendono quelle aventi la propria dimora abituale nel comune;

che, nella specie, la Corte veneziana, nell’applicare detto principio, ha valorizzato, con motivazione corretta sul piano logico e giuridico, sufficiente e priva di contraddizioni, circostanze – la ripetuta ed accertata assenza del F. in occasione degli accessi dei vigili urbani presso l’abitazione dallo stesso dichiarata e la mancanza della somministrazione di energia elettrica in tale abitazione – ambedue idonee a dimostrare l’insussistenza dei predetti elementi oggettivo e soggettivo necessari per qualificare come stabile ed abituale la permanenza del ricorrente nell’indicata dimora;

che, per altro verso, le critiche alla sentenza impugnata e, in particolare, l’omessa considerazione di altre circostanze favorevoli all’odierno ricorrente – come le deposizioni testimoniali assunte dai Giudici di primo grado – si risolvono, a ben vedere, in inammissibili richieste di una nuova valutazione delle prove acquisite, posto che, come già detto, la motivazione al riguardo della Corte di Venezia è del tutto esaustiva e priva di errori logico-giuridici;

che le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi Euro 400,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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