Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25725 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 27/09/2017, dep.27/10/2017),  n. 25725

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 9107-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

I.C., elettivamente domiciliato in ROMA piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato LUIGI D’ANIELLO;

– controricorrente –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5250/39/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il

07/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

Rilevato che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lazio indicata in epigrafe che rigettando l’appello dell’ufficio, ha confermato l’illegittimità della cartella inviata a I.C. in ragione della ritenuta irregolare notifica effettuata in luogo diverso dalla residenza anagrafica; Rilevato che la parte intimata si è costituita con controricorso, chiedendo con memoria tempestivamente depositata la sospensione del procedimento dichiarando di volersi avvalere del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8;

Rilevato che il procedimento va pertanto sospeso fino al 10.10.2017 in relazione a quanto previsto dall’art. 11 ult.cit.

PQM

La Corte,

Visto il D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 8 sospende il giudizio fino al 10.10.2017.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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