Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25725 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 22/09/2021), n.25725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21107-2015 proposto da:

CASA DI CURA T. & C S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CUNFIDA 20 presso lo studio dell’avvocato MONICA BATTAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO GRATTAROLA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

avverso la sentenza n. 42/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 14/01/2015 R.G.N. 1266/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza n. 42 del 2015, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto inammissibile, per tardività, l’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito per omissioni contributive;

2. la Corte di merito riteneva perfezionata la notificazione dell’avviso di addebito a mezzo posta, modalità prescelta direttamente dall’INPS anziché dal concessionario, sia perché la legittimazione esclusiva di altri soggetti concerneva forme di notificazione diverse da quella nella specie adottata (spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento), sia perché, quanto alla dedotta mancata specificazione della qualità del consegnatario dell’atto, non era stato assolto l’onere, a carico del notificando, di provare l’assoluta estraneità del consegnatario;

3. avverso tale sentenza la s.n.c. Casa di Cura Dottor T. di V.T. & C. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi, ulteriormente illustrato con memoria, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia notificata del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. la parte ricorrente, deducendo violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 890 del 1992, art. 1 e ss. e dell’art. 2697 c.c., assume che in assenza di specificazione, nell’avviso di ricevimento, del rapporto tra consegnatario e persona giuridica, il notificante sia onerato della prova del rapporto fra consegnatario e destinatario, o almeno della deduzione della qualità del predetto rapporto, e il destinatario della prova contraria; violazione dell’art. 160 c.p.c. e nullità della notificazione dell’avviso di addebito, per l’assoluta incertezza delle generalità e qualità della persona che ha ricevuto la notifica, identificata solo con il cognome, comunissimo nell’ambito provinciale ove è avvenuta la notificazione, senza cenni alla qualifica rivestita; omessa pronuncia su un punto decisivo e incostituzionalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e del D.L. n. 78 del 2010, art. 30 per contrasto con gli artt. 3,24,111 Cost., per non avere la Corte di merito motivato sulla denunciata incostituzionalità per violazione dell’art. 24 Cost., per non essere la procedura di notificazione semplificata assistita dalle medesima garanzie di difesa prescritte per il destinatario degli atti notificati con la procedura di cui alla L. n. 890 del 1992, art. 7; si chiede, infine, di sollevare questione di legittimità costituzionale delle predette disposizioni nella parte in cui non prevedono, al pari della notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1992, art. 7 che la ricevuta di consegna sia corredata dell’indicazione della qualità della persona che riceve il plico e sia inviata altra comunicazione al destinatario per renderlo edotto della notificazione dell’atto a persona diversa;

5. il ricorso è da rigettare;

6. con giurisprudenza consolidata si è stabilito, in tema di riscossione delle imposte, che la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, in quanto il D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, seconda parte, prevede una modalità di notificazione, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione, e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati;

7. nel caso appena indicato, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare, per cinque anni, la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (fra tante, Cass. n. 19575 del 2019 e ivi ulteriori precedenti);

8. tanto vale anche per l’avviso di addebito dell’INPS che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010);

9. in particolare, il D.L. n. 78 del 2010, art. 30, comma 4, prevede che: “L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”;

10. la semplificazione insita nella notificazione diretta va applicata, in assenza di espresse restrizioni soggettive prescritte dal legislatore, anche qualora l’INPS decida di non avvalersi del concessionario ma di procedere direttamente alla notifica;

11. con il ricorso ora all’esame della Corte, la parte non solo non si è premurata di produrre in giudizio la copia della notificazione in questione, a pena di inammissibilità del motivo, ma la positiva affermazione della Corte territoriale, dell’onere, non assolto dal notificando, di dimostrare l’assoluta estraneità del consegnatario alla propria sfera personale o familiare, non è stata fatta cenno di censura, per cui risultano del tutto inconferenti le critiche che avversano esclusivamente il prudente apprezzamento del giudice, nel ritenere avvenuta la conoscenza dell’atto impositivo, anziché devolvere adeguata censura incentrata sul puntuale assolvimento del predetto onere (di allegazione e prova) nei gradi di merito, indicando gli elementi tempestivamente introdotti e dai quali trarre contezza della predicata estraneità del consegnatario, a prescindere dalla visura camerale la cui produzione è stata ritenuta superflua dalla Corte territoriale;

12. quanto alla censura di omessa pronuncia, la questione di legittimità costituzionale di una norma, in quanto strumentale rispetto alla domanda che implichi l’applicazione della norma medesima, non può costituire oggetto di un’autonoma istanza rispetto alla quale, in difetto di esame, sia configurabile un vizio di omessa pronuncia, ovvero (nel caso di censure concernenti le argomentazioni svolte dal giudice di merito) un vizio di motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, giacché la relativa questione è deducibile e rilevabile nei successivi stati e gradi del giudizio, ove rilevante ai fini della decisione (v., fra le altre, Cass. n. 8777 del 2018);

13. in ogni caso, non si ravvisano i prospettati dubbi di legittimità costituzionale della notificazione diretta, da parte dell’INPS, dell’avviso di addebito a mezzo del servizio postale, dovendo ritenersi che la mancata previsione di un obbligo di comunicazione di avvenuta notifica non costituisce, nella disciplina della notificazione, come affermato da Corte Cost. n. 175 del 2018, una condizione indefettibile della tutela costituzionalmente necessaria del pur fondamentale diritto di azione e di difesa (v., per analoghi rilievi, in tema di notificazione diretta, a mezzo del servizio postale, da parte dell’agente della riscossione, Cass. n. 20527 del 2019);

14. non si provvede alla regolazione delle spese per non avere la parte intimata svolto attività difensiva;

15. ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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