Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25724 del 27/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.27/10/2017), n. 25724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 29879-2015 proposto da:
ARCONFRATERNITA DEI SANTI AGOSTINO E MONICA, SOTTO IL TITOLO
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE, in persona del legale rappresentante,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato CLAUDIO FABRICATO RE;
– ricorrente –
contro
COMUNE di TORRE ANNUNZIATA; SOGET;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4594/7/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di NAPOLI, depositata il 15/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 26/09/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte:
rilevato che il ricorso per cassazione è stato notificato alla sola SO.G.E.T. S.p.A. in qualità di concessionaria per la riscossione del Comune di Torre Annunziata e non anche nei confronti del predetto Comune, sebbene esso fosse stato parte del doppio grado del giudizio di merito, quantunque non costituita;
ritenuto che occorra disporre previamente l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Torre Annunziata, quale litisconsorte sul piano processuale.
PQM
Visto l’art. 331 c.p.c.;
Ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Torre Annunziata concedendo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per il relativo adempimento e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017