Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25724 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. II, 22/09/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 22/09/2021), n.25724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27044-2019 proposto da:

C.Z.M.P., rappresentato e difeso dall’avv.

ULJANA GAZIDEDE;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI LECCE, IN PERSONA DEL PREFETTO PRO-TEMPORE, QUESTURA

LECCE, IN PERSONA DEL QUESTORE PRO-TEMPORE;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 301/2019 del GIUDICE DI PACE di LECCE,

depositata il 21/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. C.Z.M.P., cittadina dell'(OMISSIS), ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 21 giugno 2019, con il quale il Giudice di pace di Lecce ha respinto il ricorso fatto valere avverso il decreto di espulsione, emesso il 6 maggio 2019 dal Prefetto di Lecce.

Le intimate Prefettura e Questura di Lecce non hanno proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso che nei due motivi contesta che il Giudice di pace abbia rigettato la domanda con motivazione illogica, che non appare riferibile al caso concreto, è fondato.

Come sottolinea la ricorrente, l’originario ricorso al Giudice di pace anzitutto deduceva l’inesistenza del decreto di espulsione per mancanza della sottoscrizione del Prefetto. Il Giudice di pace invece ha affermato: “il primo motivo va disatteso, anche perché dopo i suddetti rigetti, non appellati dal ricorrente, quest’ultimo non ha presentato istanza di protezione internazionale nelle sedi competenti”, affermazione evidentemente del tutto slegata dalla censura fatta valere dalla ricorrente.

L’originario ricorso poi contestava l’illegittimità del provvedimento prefettizio, in particolare per violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 2, lett. c, e per la lesione del diritto all’unità familiare e dei diritti del fanciullo, in particolare segnalando l’esistenza di legami familiari con la figlia di tredici anni, con tre sorelle di cui una cittadina italiana, con la madre in possesso di regolare permesso di soggiorno. Al riguardo, il Giudice di pace si è limitato ad affermare: “si rigettano le istanze ed eccezioni sollevate dal ricorrente, perché dalla documentazione allegata dallo stesso non risultano fondate o accoglibili”, con motivazione apparente in quanto priva di alcun riferimento alle specifiche doglianze fatte valere dalla ricorrente.

II. Il ricorso va quindi accolto; il provvedimento impugnato va cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Lecce, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Lecce, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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