Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25724 del 15/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 15/10/2018, (ud. 13/06/2018, dep. 15/10/2018), n.25724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23486-2013 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANTA MARIA MISERICORDIA UDINE

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRISCIANO 42,

presso lo studio dell’avvocato ENZO FOGLIANI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALFREDO ANTONINI;

– ricorrente –

contro

T.E., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BARNABA TORTOLINI 13, presso lo studio dell’avvocato MARIO ETTORE

VERINO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PIETRO

ZANFAGNINI, LUCA ZANFAGNINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 362/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 07/03/2013, R.G.N. 65/2010.

Fatto

RILEVATO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle domande proposte da T.E. nei confronti dell’Azienda Ospedaliera – Università di Udine.

2. La T. aveva chiesto la condanna dell’Azienda al risarcimento del danno conseguito al fatto che l’Azienda non aveva annullato il provvedimento di pensionamento del (OMISSIS) ripristinando il rapporto “ex tunc”, ma l’aveva solo riammessa in servizio con effetto ex nunc a partire dal (OMISSIS) con la conseguenza che nel (OMISSIS) l’INPDAP non le aveva liquidato un nuova unica pensione ma le aveva riattribuito la originaria pensione (determinata con le riduzioni previste per il prepensionamento) e aveva aggiunto una ulteriore quota ulteriore di pensione corrispondente al periodo di lavoro prestato dal (OMISSIS) in poi.

3. La Corte territoriale ha rilevato che la controversia non riguardava, se non incidentalmente, l’atto del (OMISSIS) che aveva accolto la domanda di pensionamento anticipato della T. nè la legittimità del provvedimento del (OMISSIS) con il quale era stata rigettata la domanda di riammissione in servizio e di quello del (OMISSIS) con il quale era stato ripristinato il rapporto con effetti ex nunc invece che con effetti ex tunc, ma l’esistenza di un danno pensionistico causato dall’inadempimento della datrice di lavoro con la conseguenza che la giurisdizione doveva essere individuata con riguardo al momento di cessazione del rapporto di lavoro (gennaio 2006) e di liquidazione del trattamento pensionistico.

4. Avverso questa sentenza l’Azienda Ospedaliero – Universitaria “Santa maria della Misericordia di Udine” ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi al quale resiste con controricorso T.E..

5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

6. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, l’erronea affermazione della giurisdizione del giudice ordinario.

7. Sostiene che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, il discrimine temporale va individuato con riferimento al dato storico costituito dall’avverarsi delle circostanze e dei fatti materiali posti a fondamento della pretesa azionata e che nei casi in cui la lesione del diritto del lavoratore sia prodotta da un atto provvedimentale o negoziale deve farsi riferimento alla data della sua emanazione;

8. Imputa alla Corte territoriale di avere errato nel ritenere determinante, ai fini dell’individuazione del momento costituente il discrimine temporale per la giurisdizione, il manifestarsi del danno nella sfera soggettiva del dipendente e nell’applicare i principi affermati da questa Corte in tema di risarcimento del danno per omessa o irregolare contribuzione assicurativa.

9. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3, in relazione D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, l’errata affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, per avere la corte territoriale ritenuto rilevante ai fini della individuazione del discrimine temporale per il riparto della giurisdizione il momento del prodursi dell’evento o della sua conoscenza da parte dell’interessato anzichè quello del fatto lesivo e per avere individuato tale evento nella percezione di una minore pensione anzichè nell’inadempimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Deduce che gli atti della cui illegittimità la lavoratrice si era lamentata erano stati adottati prima del (OMISSIS).

10. Assume che, pur a volere attribuire rilevanza all’effetto dell’inadempimento, il danno per la lavoratrice si era verificato nel momento in cui essa ricorrente era risultata inadempiente all’obbligo di mantenerla in servizio a seguito dalla revoca del prepensionamento (1994) ovvero di ricostituire retroattivamente l’originario rapporto (1998) e di corrispondere i contributi previdenziali.

11. In via preliminare va rilevato che con provvedimento presidenziale ex art. 374 c.p.c., comma 1, il ricorso è stato assegnato a questa Sezione per la decisione della questione di giurisdizione.

12. Entrambi i motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della connessione delle censure formulate, sono infondati. 13. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato reiteratamente che in tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69, comma 7, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicchè, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del (OMISSIS) radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia” (Cass. SSUU nn. 3183/2012, 8520/2012, 22782/2012, 20726/2012, 142/2013, 142/2013, 10918/2014, 23459/2015, 11851/2016, 225074/2016, 761/2017).

14. I principi, condivisi dal Collegio, sono stati di recente ribaditi dalle sezioni semplici di questa Corte nelle sentenze nn. 673 e 97 del 2018, relative a fattispecie in cui venivano in rilievo i danni derivati dall’inadempimento da parte della P.A. datrice di lavoro dell’obbligo di versare i contributi previdenziali, inadempimento iniziato prima del (OMISSIS) e protrattosi successivamente a tale data.

15. Di questi principi la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione alla fattispecie dedotta in giudizio ove si consideri che l’inadempimento agli obblighi previdenziali, iniziato in epoca antecedente il (OMISSIS), allorchè l’Azienda ((OMISSIS)) rifiutata la riammissione in servizio della ricorrente e dispostane, successivamente ((OMISSIS)) la riassunzione con effetto ex nunc e non dalla data di annullamento del pensionamento, non provvide alla regolarizzazione del rapporto e omise di versare i contributi relativi al periodo in cui era stata rifiutata la riammissione in servizio della T..

16. L’ inadempimento dell’Azienda dell’obbligo di versare i contributi, iniziato prima del (OMISSIS) si è protratto, incontestatamente, sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, avvenuta nel (OMISSIS).

17. Sulla scorta delle considerazioni svolte, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario e il ricorso va rigettato.

18. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

19. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte:

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfettarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 13 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2018

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