Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25724 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3716/2014 proposto da:

BANCA MONTE PASCHI SIENA SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE ARNALDO

DA BRESCIA 9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO MANNOCCHI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ELENA IOZZELLI giusta procura

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) S.p.a., in persona del curatore

fallimentare, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI

267, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO DI IULIO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5435/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa l’11/10/2013 e depositata il 11/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Antonio Di Iulio, per la parte controricorrente, che

si riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. (definitasi in epigrafe “già Banca Toscana s.p.a.”) ha proposto ricorso per cassazione della sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il gravame da essa proposto avverso la sentenza di accoglimento della domanda, proposta dal Fallimento (OMISSIS) s.p.a., di revocatoria L. Fall., ex art. 67, comma 2 (nella formulazione anteriore alla riforma attuata con la L. n. 80 del 2005) delle rimesse effettuate dalla (OMISSIS) s.p.a. in bonis nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento su conto corrente bancario da quest’ultima intrattenuto presso la Banca Toscana; che l’intimato) Fallimento resiste con controricorso;

considerato che, in via preliminare, deve, in attuazione del disposto dell’art. 182 c.p.c., invitarsi la odierna ricorrente, subentrata solo in questa sede nel processo, ad assolvere all’onere su di essa gravante di precisare e documentare la sua legittimazione processuale in sostituzione della Banca Toscana, in difetto di che il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile;

che, nel merito, con il primo motivo di ricorso la Banca denunzia l’omesso esame da parte della corte d’appello del fatto che il rapporto di conto corrente dedotto in giudizio fosse riferibile ad altro istituto di credito;

che con il secondo mezzo la Banca denunzia: a) la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (nella versione ratione temporis applicabile) in quanto la corte distrettuale avrebbe errato nell’esaminare la documentazione in atti, disponendo la revoca di un movimento (datato 26 marzo 2002) che, sebbene registrato come accredito, costituirebbe la rappresentazione contabile della chiusura del conto, con il passaggio a sofferenza della posizione; b) un vizio di motivazione apparente; c) l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio atteso che la corte distrettuale, relativamente al suddetto movimento datato 26 marzo 2002, avrebbe mancato di considerare la costituzione di altro conto corrente da parte della (OMISSIS) s.p.a. presso la stessa banca (che recherebbe un addebito di importo pari al suddetto movimento datato 26 marzo 2002) e l’insinuazione al passivo della fallita (OMISSIS) s.p.a. da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. per un importo simile a quello del suddetto movimento;

che con il terzo motivo di ricorso denunzia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 (nella versione ratione temporis applicabile) deducendo che la corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto solutoria – e quindi revocabile – la rimessa datata 26 marzo 2002 in quanto non sarebbe in realtà stato effettuato alcun accredito in tale data, costituendo tale movimento solo la rappresentazione contabile della revoca dei rapporti, con contestuale accensione di altro conto corrente addebitato dello stesso importo;

ritenuto che il primo motivo appare inammissibile in quanto non intercetta la statuizione espressa sul punto nella sentenza impugnata, con la quale la corte romana ha ritenuto non già infondata bensì inammissibile, perchè nuova, la questione concernente la titolarità del rapporto di conto corrente in questione;

che anche il secondo motivo di ricorso pare inammissibile, atteso che: a) il vizio di violazione di norme di diritto appare meramente enunciato, l’illustrazione del motivo limitandosi a criticare la errata lettura delle prove documentali, quindi l’accertamento di fatto, non già l’individuazione ed interpretazione della norma astratta da applicarsi; b) la generica denuncia relativa alla motivazione apparente pare inammissibile per mancanza dei necessari elementi di specificità essendo priva di una vera e propria articolazione; c) la denunciata omissione di esame di fatti decisivi appare inammissibile ove si consideri come il ricorso non indichi se e quando, nel corso del giudizio di merito, i fatti che ivi si indicano come decisivi per il giudizio siano stati oggetto di allegazione e quindi discussione tra le parti (cfr. art. 360 c.p.c., n. 5);

che il terzo motivo di ricorso appare inammissibile in quanto il ricorrente pare proporre in effetti una nuova valutazione del quadro probatorio estranea alla verifica di legittimità consentita a questa Corte; ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e la memoria di parte ricorrente (con, a chiarimento della questione preliminare, l’allegato atto di fusione per incorporazione di Banca Toscana in Monte Paschi), sentito il difensore del resistente, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione. Che peraltro non risultano validamente contrastate nella memoria, atteso che: a) il primo motivo, pur indicando la ratio decidendi della statuizione censurata (la novità della questione posta, che non attiene alla legittimazione ma alla titolarità della situazione giuridica sostanziale), non la contesta; b) il secondo motivo denuncia, fra l’altro, l’omesso esame di fatti (l’essere stato aperto presso la medesima banca lo stesso giorno del bonifico altro conto corrente a nome della fallita denominato “conto per partite incagliate”, addebitato di pari importo; l’avere Monte Paschi di Siena chiesto l’ammissione al passivo di un credito di importo simile a quello dell’accredito revocato) che la ricorrente assume, oltre che decisivi, essere stati oggetto di discussione tra le parti nel corso del giudizio di merito senza tuttavia esporre specifica indicazione di come ed in quale atto tali fatti siano stati utilmente allegati in giudizio, limitandosi il ricorso a riportare parzialmente due frasi della consulenza d’ufficio espletata in primo grado, ove peraltro figura l’affermazione (che non risulta essere stata contestata tempestivamente) secondo la quale il bonifico proveniva da soggetto non identificato.

La declaratoria di inammissibilità si impone dunque, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore della parte resistente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 12.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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