Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25724 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNABEI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

R.A. (C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di socio amministratore della Ranieri Cantieri Nautici srl e

di socio accomandatario della Ranieri Group sas, P.I., in

proprio e nella qualità di socio accomandante della Ranieri Group,

R.C. (c.f. (OMISSIS)), R.A.R.

(C.F. (OMISSIS)), in proprio e nella qualità di soci della

Ranieri Cantieri Nautici srl, elettivamente domiciliati in ROMA, Via

DI VILLA ALBANI 8, presso l’avvocato LOMBARDO MASSIMILIANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato LARATTA FRANCESCO, giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

R.P. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di legale rappresentante p.t. della MOTONAUTICA FRATELLI

RANIERI SRL, R.S. (c.f. (OMISSIS)), in

proprio e nella qualità di socio della MOTONAUTICA FRATELLI RANIERI

SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANAPO 29, presso

l’avvocato COSCO GIUSEPPE (C/O STUDIO LEGALE DI GRAVIO DARIO),

rappresentati e difesi dagli avvocati SPADAFORA GIUSEPPE, DENICOLO’

ANTONIETTA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di CATANZARO depositata il

05/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/10/2011 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato DE NICOLO’ che ha chiesto

il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FIMIANI Pasquale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

R.A., P.I., R.A.R. e R.C. proponevano reclamo avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro del 19/6/2008 che aveva dichiarato esecutivo tra le parti il lodo arbitrale emesso il 12.5.2008 invocandone la revoca per effetto dell’incompetenza territoriale del giudice adito.

La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 3.9.08, dichiarava inammissibile il gravame osservando che il reclamo ex art. 825 c.p.c., comma 5 è espressamente previsto solo per le ipotesi di diniego dell’esecutorietà del lodo ed è proponibile innanzi al Tribunale in composizione collegiale e non presso la Corte di Appello.

Avverso detto provvedimento ricorrono per cassazione i R. e la P. sulla base di due motivi cui resistono con controricorso gli intimati R.P. e R.S., quest’ultimo in proprio e nella qualità di amministratore della Motonautica F.lli Ranieri srl.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di ricorso i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 825 c.p.c. sostenendo che per i procedimenti instaurati dopo il 2.3.06 è proponibile innanzi alla Corte d’appello il reclamo avverso il provvedimento che concede l’esecutorietà del lodo.

Va premesso che al caso di specie va applicato l’art. 825 c.c. nonchè gli altri articoli relativi all’arbitrato come risultano modificati dal D.Lgs. n. 40 del 2006 che, in particolare, nel modificare l’art. 825, comma 3, ha previsto che siano reclamabili innanzi alla Corte d’appello sia i provvedimenti che concedono il lodo e sia quelli che lo negano.

Fatta questa premessa, il ricorso deve ritenersi inammissibile.

L’art. 824 bis, introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, applicabile ratione temporis, prevede che ” salvo quanto disposto dall’art. 825 c.p.c. il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'”autorità giudiziaria”.

L’art. 825 c.p.c., invece, sempre nel testo attualmente vigente successivo alla riforma del 2006, stabilisce che la parte che intenda avvalersi del lodo deve depositarlo con la prescritta documentazione presso la cancelleria del tribunale e quest’ultimo, “accertata la regolarità formale del lodo lo dichiara esecutivo con decreto”.

La citata attuale normativa ha sostanzialmente reintrodotto nell’ordinamento processuale alcuni aspetti per certi versi assimilabili a quelli della vecchia normativa, applicabile dopo la novella del 1983 e fino alla riforma operata dalla L. n. 25 del 1994, laddove ha riconosciuto al lodo efficacia di sentenza alla pari di quella emessa dall’autorità giudiziaria, sia pure anticipando i predetti effetti al momento dell’ultima sottoscrizione da parte degli arbitri, mentre la novella del 1983 attribuiva siffatto effetto al momento in cui il Pretore emanava il decreto di esecutività.

Tuttavia, poichè anche la novella del 1983 attribuiva (art. 823 u.c.) al lodo “efficacia vincolante fra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione”, la rilevanza dell’exequatur restava anche all’epoca, nella sostanza, confinata al profilo della esecutività del lodo.

In tal senso ben può ritenersi applicabile al caso di specie quanto già affermato dalla giurisprudenza nel vigore della citata novella del 1983 (v. Cass. 4986/98; Cass. 6407/96).

A tale proposito deve escludersi che il decreto di esecutorietà sia in alcun modo assistito dal requisito della decisorietà, questa pertinendo alla sentenza arbitrale, nè da quello della definitività, esistendo diversi strumenti per rimuoverne la efficacia.

Quanto a tale ultimo requisito, si osserva che, da un canto, è esperibile l’impugnazione della sentenza arbitrale ai sensi dell’art. 829 c.p.c., n. 5 (in tal sede potendosi dedurre il vizio del “procedimento costitutivo”) in cui si potrà dibattere dell’esistenza dei requisiti di cui all’art. 823 (in particolare di quello di cui al n. 7),e controvertere quindi sulla effettiva acquisizione della natura di sentenza da parte del lodo in un ordinario giudizio di cognizione, con conseguente esclusione dell’attitudine del provvedimento di concessione dall’exequator a pregiudicare i diritti soggettivi scaturenti dal rapporto definito con il lodo arbitrale (v.

Cass 4986/98; Cass 6407/96).

Per altro verso, sono esperibili, ricorrendone i presupposti, i rimedi della opposizione alla esecuzione od agli atti esecutivi (Cass. 7761/03, Cass. 7268/01, Cass. 4986/98).

Quanto poi ancora alla decisorietà, dal combinato disposto degli artt. 824 bis e 825 c.p.c. risulta evidente che, una volta che il lodo produce gli effetti della sentenza dell’autorità giudiziaria dalla data dell’ultima sottoscrizione e che solo successivamente il tribunale ne dichiara l’esecutorietà, quest’ultimo provvedimento è privo di qualunque carattere decisorio risultando la sua rilevanza relativa alla sola possibilità di mettere in esecuzione il lodo.

In tal senso, come già ricordato, l’exequatur apposto dal tribunale al lodo, in caso di rigetto del reclamo da parte della Corte d’appello, potrà essere impugnato in sede di opposizione all’esecuzione trattandosi di un provvedimento del tutto distinto rispetto al lodo.

Dalla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali (liquidate in Euro 2000,00 per onorari oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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