Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25723 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. II, 22/09/2021, (ud. 23/02/2021, dep. 22/09/2021), n.25723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26169-2019 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BARNABA

TORTOLINI 30, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI ROMA IN PERSONA DEEL PREFETTO PRO-TEMPORE;

– intimata –

avverso l’ordinanza del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il

08/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/02/2021 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

B.D., cittadino del (OMISSIS) ricorre per cassazione avverso il provvedimento depositato l’8 luglio 2019, con il quale il Giudice di pace di Roma ha respinto la sua domanda di annullamento del decreto di espulsione, emesso il 13 novembre 2018 dal Prefetto di Roma.

L’intimata Prefettura di Roma non ha proposto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in un motivo, con tre specificazioni relative ai tre motivi dell’originario ricorso, con cui si contesta la “violazione e mancata applicazione del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18 e art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza e del procedimento” per avere l’ordinanza impugnata palesemente eluso i motivi di ricorso.

Il ricorso è fondato.

Come deduce il ricorrente, a fronte di un primo motivo di ricorso volto a censurare l’avvenuta espulsione del ricorrente pur essendo ancora in corso il procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari, il Giudice di pace parla di “carenza di motivazione”; il Giudice di pace poi si è concentrato sul diritto alla partenza volontaria di derivazione Eurounitaria, mai invocato nel ricorso, laddove era stata invocata la violazione del diritto di difesa per non essere stata data la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo; infine, a fronte di un motivo che censurava l’operato della Prefettura – in quanto in base alla normativa denunciata non era possibile adottare la decisione di rimpatrio – il Giudice di pace ha invece fatto riferimento alla violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

La motivazione del provvedimento impugnato, essendo pertanto del tutto slegata dai motivi di ricorso, è da definirsi come motivazione meramente apparente, con conseguente nullità del provvedimento.

II. Il provvedimento impugnato va pertanto cassato e la causa deve essere rinviata al Giudice di pace di Roma, che provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 23 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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