Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25723 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24517/2015 proposto da:

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA FEDERICO CESI

30, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI MANCUSO, rappresentato

e difeso dall’Avvocato RINALDO OCCHIPINTI, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 477/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

emessa il 12/03/2015 e depositata il 19/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che, nel separato giudizio scaturito da una domanda riconvenzionale di pagamento somme proposta originariamente nel giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da G.G. con M.A., la Corte d’appello di Catania, con sentenza depositata il 19 marzo 2015, ha, in accoglimento dell’appello principale del G., ridotto a Euro 9.443,75 (oltre interessi legali) il rimborso, dovuto pro quota dall’appellante, delle somme pagate dalla M. per debiti comuni, nonchè, in accoglimento dell’appello incidentale proposto da M.A., condannato G.G. al pagamento di Euro 23.500,00 (oltre interessi legali) per contributo alle spese di mantenimento del figlio sostenute dalla madre per circa otto anni a partire dal gennaio 1996;

che, con atto spedito per la notifica il 9 ottobre 2015, G.G. ha proposto ricorso per cassazione della sentenza;

che M.A. non ha svolto difese;

considerato che il ricorso per cassazione si fonda su tre motivi; con il primo si censura – per violazione dell’art. 155 C.C. (ante riforma di cui al D.Lgs. n. 154 del 2013), dell’art. 316 bis c.c. e art. 710 c.p.c., nonchè per contraddittorietà della motivazione – l’accoglimento dell’appello incidentale riguardo alla domanda, proposta dalla M., di condanna al rimborso della metà delle somme spese dalla medesima per il mantenimento del figlio dalla data in cui era andato a vivere con la madre, lasciando l’abitazione del padre cui era stato affidato dal giudice della separazione; con il secondo si torna a censurare tale pronuncia, con riguardo alla determinazione della somma dovuta pro quota da esso ricorrente, per omesso accertamento delle sue capacità economiche; con il terzo si denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la corte distrettuale condannato alle spese del giudizio d’appello l’odierno ricorrente, nonostante l’accoglimento dell’appello principale;

ritenuto che il primo ed il secondo motivo di ricorso, esaminabili congiuntamente stante la stretta connessione, paiono meritevoli di accoglimento, in parte qua;

che invero, quand’anche possa condividersi l’argomento, esposto nella sentenza impugnata, secondo cui la mancanza di una pronuncia di modifica delle condizioni della separazione con riguardo all’affidamento del figlio non possa di per sè precludere alla madre, che abbia pacificamente tenuto presso di sè il figlio e provveduto al suo mantenimento, di azionare giudizialmente un diritto (di regresso nei confronti del condebitore) che deriva direttamente dalla legge, senz’altro non condivisibile si mostra comunque l’ulteriore considerazione in diritto secondo la quale, in mancanza del suddetto provvedimento giudiziale di determinazione della misura del contributo di ciascuno dei genitori al mantenimento del figlio, possa applicarsi direttamente il criterio generale della ripartizione per metà del debito solidale; che, invero, tale statuizione pare in contrasto con quanto disposto dall’art. 148 c.c. (nel testo applicabile nella specie, peraltro non dissimile da quello attuale dell’art. 316 bis, richiamato dal art. 148) che prescrive la applicazione, ai fini della determinazione della misura del concorso dei genitori nell’obbligo di mantenimento, del duplice criterio basato sulle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e sulla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo: applicazione che risulta del tutto omessa nel provvedimento qui impugnato;

ritiene pertanto che il ricorso possa essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto, per quanto di ragione”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e udito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che, in accoglimento per quanto di ragione dei primi due motivi – assorbito il terzo -, la sentenza impugnata è cassata, con rinvio per un nuove esame alla Corte distrettuale, anche per il regolamento delle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, la causa alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Dà inoltre atto che, risultando dagli atti il processo esente, non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA