Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25723 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13844-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER ADA VITA

SCIPLINO, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO,

GIUSEPPE MATANO, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BONCOMPAGNI

16, presso lo studio dell’avvocato MARIA PAOLA GENTILI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4761/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LEONE

MARGHERITA MARIA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Roma con la sentenza n. 4761/2017, aveva confermato la pronuncia con la quale il tribunale aveva accolto la domanda di C.S. nei confronti dell’Inps, diretta all’accertamento che nulla era dovuto a titolo di contributi alla Gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, in relazione all’attività libero-professionale svolta in concomitanza con l’attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di censura;

che il C. ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che risulta preliminare valutare la eccezione di tardività del ricorso sollevata dal controricorrente. Quest’ultimo ha rilevato che il ricorso era stato notificato dopo il decorso del termine perentorio previsto dall’art. 327 c.p.c. ed in particolare il 24 maggio 2018, oltre il termine semestrale dalla pubblicazione della sentenza della corte di appello avvenuta il 30.10.2017. Ha poi specificato che comunque l’Inps aveva tentato una prima notifica il 27 aprile 2018 non perfezionata per il trasferimento dello studio dell’Avvocato Gentili.

L’eccezione risulta infondata. Questa Corte ha rilevato che “In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa” (Cass. SU. n. 14594/2016; Cass. n. 19059/2017; Cass. n. 20700/2018);

che in osservanza degli esposti principi la notifica del ricorso effettuata dall’Inps in data 24 maggio 2018 e, quindi, entro il termine dimezzato (30 giorni) previsto dall’art. 325 c.p.c. per la proposizione del ricorso in cassazione, decorrente dalla tentata notifica avvenuta il 27 aprile 2018, deve ritenersi tempestiva;

2) che, con il primo motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, e del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), entrambi in relazione alla L. n. 179 del 1958, art. 3, alla L. n. 6 del 1981, artt. 10 e 21, e allo Statuto INARCASSA approvato con D.I. 20 dicembre 1995, n. 1189700, artt. 7, 23 e 37, per avere la Corte di merito ritenuto che non sussista alcun obbligo di iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS a carico degli ingegneri e degli architetti che, pur esercitando abitualmente la libera professione, non possano iscriversi all’INARCASSA per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria;

3) Che con il secondo motivo denunciava la violazione e falsa applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3 comma 9, del D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12, del D.P.R. n. 322 del 1998, artt. 2 e 8, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in riferimento alla eccezione di prescrizione del credito sollevata non considerata dalla corte di appello in quanto assorbita dalla decisione di non dovutezza delle somme in questione;

che il primo motivo è manifestamente fondato, essendosi ormai consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all’INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest’ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l’INPS, in quanto la ratio universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato la L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione di cui alla norma d’interpretazione autentica contenuta nel D.L. n. 98 del 2011, art. 18, comma 12 (conv. con L. n. 111 del 2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018);

che, non essendosi la Corte di merito conformata all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Roma, che dovrà accertare se sussistano in punto di fatto gli estremi per l’iscrizione presso la Gestione separata tenendo conto del fatto che l’obbligo di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante non solo dall’esercizio abituale (ancorchè non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato dal D.L. n. 269 del 2003, art. 44, comma 2, conv. con L. n. 326 del 2003) di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge altra diversa attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione (cfr., in termini, Cass. n. 32166 del 2018, cit.);

che il secondo motivo relativo alla eccezione di prescrizione del credito risulta assorbito in questa sede dall’accoglimento del primo motivo e dal rinvio al giudice del merito che rivaluterà l’intera controversia alla luce dei principi esposti ed anche in punto di prescrizione del credito (credo che non essendoci mai stata una pronuncia della corte di appello e neppure del tribunale sul punto, non ci possa essere pronuncia di legittimità);

che il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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