Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25723 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 31/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BERNARDI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio

domiciliato in ROMA, via dei Portoghesi 12 presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

S.B.C.F. elett.te dom.ta in Roma via Panama 12

presso l’avvocato Persichelli Cesare che la rappresenta e difende,

unitamente agli avvocati Luigi Paolo Comoglio e Sergio Lazzarini del

Foro di Vercelli e del Foro di Como, per procura speciale in calce al

controricorso;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

S.B.C.F. (dom.ta rapp.ta e difesa c.s.);

– ricorrente incidentale –

contro

Ministero dell’ Economia e delle Finanze – Agenzia del Demanio;

– intimata –

avverso la sentenza n. 619 della Corte di Appello di Milano in data

27.02.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

uditi, per S.B., gli avv.ti Lazzarini e Persichelli che

hanno chiesto rigettarsi il principale ed accogliersi l’incidentale;

sentito il P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Pasquale

Figiani che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.B.F., proprietaria dal Novembre 1977 di una villa prospiciente il Lago di Como utilizzante aree già pertinenti al demanio lacuale, si oppose innanzi al Tribunale di Milano a due ingiunzioni emesse a suo carico dall’Ufficio del Registro di Como (per gli importi di L. 9.052.000 e 21.717.000) a titolo di indennità per l’utilizzo dal 1954 di dette aree. La S.B. sostenne che i canoni erano stati sempre corrisposti e che essi erano comunque prescritti nel mentre l’Amministrazione opposta dedusse l’inesistenza di alcuna concessione (dopo il 1954 ed il 1961) e la parzialità di alcuni pagamenti effettuati, quindi chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della opponente alla restituzione delle aree e dei manufatti ed al pagamento (ai sensi dell’art. 2043 c.c. o anche dell’art. 2041 c.c.) degli indennizzi indicati nelle ingiunzioni o di diverse somme ritenute spettare. Il Tribunale di Milano accolse la tesi dell’Amministrazione e condannò la S. B. alla restituzione delle aree della spiaggia lacustre e dei manufatti e, dichiarate illegittime le ingiunzioni, condannò la opponente a pagare quali indennizzi per le occupazioni sine titulo dal 1987 le somme indicate dal CTU. La Corte di Appello di Milano con sentenza n. 1826 del 1999 dimezzò l’indennizzo dovuto ma detta pronunzia, a seguito di ricorso della S.B., venne cassata con rinvio dalla Cassazione con la sentenza n. 809 del 2004 (per l’assorbente vizio di invalidità della stessa sentenza, in quanto non sottoscritta).

Riassunto il giudizio, ad iniziativa della Amministrazione, e costituitasi la S.B., la Corte di Milano con sentenza 27.2.2008 ha rigettato la domanda di restituzione dei beni demaniali ed ha condannato la appellante a corrispondere gli indennizzi dal 25.11.1977 dovuti ai sensi dell’art. 2041 c.c. per l’abusiva occupazione della spiaggia lacustre e dei manufatti in misura pari alla metà degli importi indicati dal CTU. In motivazione la Corte ha affermato:

che erano ammissibili le modificazioni delle domande e le integrazioni documentali effettuate alla stregua delle norme applicabili, che emergeva, ed era stato ammesso espressamente dall’Amministrazione, come la gestione del demanio lacustre fosse transitata dal 2000 alla Regione Lombardia e da questa assegnata ai Comuni ed in forza di tal quadro alla S.B. le aree in questione erano state attribuite in concessione dal Consorzio del Lario nel 2005 e sino al 31.12.2010 per il canone annuale di Euro 3.208,00, che tale sopravvenienza normativa e fattuale precludeva l’accoglimento della domanda di restituzione già proposta dall’Amministrazione, emergendo infatti la evidente attuale carenza di interesse della stessa a coltivarla nel mutato quadro, che a diverse conclusioni dovevasi invece pervenire con riguardo agli indennizzi pretesi dall’Amministrazione per tutto il periodo (dal 1954-1961 al 2005) durante il quale nessuna concessione con relativo disciplinare aveva regolato l’utilizzo delle aree e dei manufatti, che pertanto la domanda riguardava la S.B. fin dal suo subentro, nell’anno 1977, nel godimento sine titulo degli stessi, che però non di risarcimento dei danni poteva parlarsi, stante la conclamata tolleranza della P.A., ma di indennizzo per l’ingiustificato arricchimento realizzatosi con la abusiva occupazione effettuata in via esclusiva e con la realizzazione di consistenti opere e manufatti (transitati ex artt. 934 e 936 c.c. in proprietà dell’Amministrazione sin dalla data di stipula dei disciplinari del 1931 e 1932, posto che le opere erano a tali date ben anteriori), che di converso non avevano pregio le pretese della S.B. dirette a far affermare la inidoneità dell’area all’uso stante la inutilizzabilità della darsena per il basso livello delle acque (pretesa inammissibile per novità) od a far dichiarare la prescrizione (non applicabile quella ex art. 2948 c.c. ma quella decennale, interrotta nel 1986 dal suo inizio del 25.11.1977), che quanto alla quantificazione era giustificata la deduzione sulla base della non appetibilità alternativa delle aree, pertinenti al vicino immobile dell’appellante, che conduceva alla conferma della accertata misura della riduzione al 50% (senza che rilevasse il controcredito ex art. 936 c.c. stante la prescrizione decennale maturata dalla cessazione delle concessioni 1954-1961). Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso il 19.9.2008 il Ministero e l’Agenzia del Demanio, con sei motivi, resistito dalla S.B. con controricorso del 3.11.2008 contenente ricorso incidentale basato su tre motivi. S.B.F. ha depositato memoria finale ed i suoi difensori hanno discusso oralmente.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riunti i due ricorsi ex art. 335 c.p.c., ritiene il Collegio che essi debbano essere rigettati.

RICORSO PRINCIPALE. Primo e terzo motivo: essi si esaminano congiuntamente perchè connessi: si muove una duplice censura di carenza di motivazione e di violazione dell’art. 2043 c.c. a carico della decisione di escludere il risarcimento del danno e di accedere a credito ex art. 2041 c.c. in relazione ad una pretesa tolleranza della P.A.; la scelta di qualificare il comportamento illecito come induttivo di un arricchimento ingiustificato non sarebbe sostenibile, a criterio dell’Amministrazione, sol affermando una “tolleranza” della P.A. nella protratta occupazione abusiva (tale tolleranza non potendo avere ingresso nella vicenda ( dato che siffatto atteggiamento della P.A. avrebbe dovuto trovare riscontro in atti scritti) e non avvedendosi che la pretesa tolleranza non avrebbe escluso il dolo della parte nè tampoco l’ingiustizia del danno.

I motivi sono da ritenere inammissibili: da un canto essi deducono un vizio di motivazione senza proporre la necessaria sintesi conclusiva (per la quale ex multis S.U. 16528 del 2008, Cass. 27680 del 2009 e 2799 del 2011); dall’altro canto prospettano una violazione di legge totalmente astratta, posto che si formulano dimenticando che fu la stessa Amministrazione nella originaria comparsa di risposta a chiedere che gli indennizzi le venissero erogati a titolo di risarcimento dei danni o di arricchimento senza causa (vd. ricorso per cassazione pag. 3 primo cpv.). L’Amministrazione avrebbe dunque dovuto chiarire quale interesse vi sarebbe, al fine di conseguire un indennizzo superiore a quello liquidato, ad ottenere, attraverso la invalidazione del contestato dato della tolleranza, il mutamento del titolo della pretesa da quello di cui all’art. 2041 a quello ritraibile dall’ art. 2043 c.c. posto che la determinazione dell’indennizzo dimidiato (rispetto ai calcolo dei canoni virtuali elaborato dal CTU) non è stato dalla Corte di merito collegata altro che alla adozione di ineccepibili parametri di utilità specifica ed appetibilità generale dei manufatti in questione (pag. 10 sentenza), parametri dei quali i motivi in disamina neanche si avvedono.

Secondo motivo: con esso si censura di violazione dei limiti di cui all’art. 394 c.p.c. la decisione che ha valorizzato la sopravvenienza della L. 1 gennaio 2000 traslativa alle Regioni del demanio lacustre e quindi prima del ricorso per cassazione.

La doglianza appare affatto inconsistente perchè la sentenza ha rettamente valutato tanto il nuovo quadro normativo quanto la concessione alla S.B. del 2005 nell’ottica della valutazione, mai esclusa, dell’interesse a coltivare il ricorso anche in un suo solo capo ed ha esattamente concluso nel senso che le citate sopravvenienze (la concessione assentita dal delegato del gestore de bene demaniale) vanificavano l’interesse ad insistere nelle domande restitutorie. E non si scorge come possa ritenersi preclusa dal giudicato interno la valutazione di fatti sopravvenuti che escludano l’interesse a coltivare la pretesa restitutoria.

Quarto motivo: esso censura come vizio di motivazione l’affermazione per la quale l’attribuzione a Regione e Comuni della gestione del Demanio lacustre e quindi la stessa concessione operata dal Consorzio del Lario ne escluderebbe la titolarità in capo all’Amministrazione e quindi l’interesse recuperatorio.

Il motivo è del tutto inammissibile perchè, pur rubricato come insufficiente motivazione, in realtà denunzia soltanto malgoverno delle norme sostanziali (gli effetti “limitati” della attribuzione della gestione agli Enti Regionali e locali) ed avrebbe dovuto concludersi con specifico quesito di diritto, quesito che manca totalmente.

Quinto motivo: esso denunzia falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. per avere la Corte di Milano ignorato il permanente interesse dell’Amministrazione, quale proprietaria, a rientrare in possesso di beni anche se gestiti da altri enti. Il motivo ed i quesiti sono affatto fuorvianti dato che, come dianzi considerato, per affermare che sia stato violato il precetto di cui all’art. 100 c.p.c. (in tesi essendo stato negato un interesse invece esistente) si sarebbero dovute addurre le norme – che l’Amministrazione non prospetta – che individuavano la permanente titolarità ed i relativi poteri, che la errata sentenza avrebbe affermato non fossero più esercitabili.

La ricorrente Avvocatura nulla dice su quali norme avrebbero consentito al Demanio di far cessare ad libitum la concessione a privati data dal delegato del gestore dei beni (il Consorzio Lario delegato dalla Regione, ope legis gestore dei laghi lombardi): e di qui la evidente inconsistenza della censura.

Sesto motivo: con esso si dissente dalla condivisione in appello della prima decisione sul dimidiamento del parametro di indennizzo alla luce della scarsa “appetibilità” astratta della darsena (essa invece essendo assai appetibile per la interessata).

Il motivo è inammissibile perchè pone solo contestazioni delle valutazioni operate e difetta, altresì, di alcuna sintesi conclusiva.

RICORSO INCIDENTALE. Primo motivo: con esso si censura sia per contraddizione della motivazione sia per violazione di legge, anche processuale, la decisione di ritenere le darsene – realizzate in pendenza della occupazione abusiva delle aree demaniali – in proprietà dell’Amministrazione sin dalla data di redazione dei disciplinari, non trovando applicazione il R.D. n. 726 del 1895, art. 47 (relativo alle costruzioni effettuate durante la concessione) bensì gli artt. 934 e 936 c.c. (con la conseguente acquisizione in proprietà da parte della P.A. all’atto della sottoscrizione dei disciplinari implicanti rinunzia ad imporre lo jus tollendi). La censura è da rigettare.

La pretesa di censurare per travisamento dei fatti la sentenza – nella parte in cui si formula l’affermazione relativa alla costruzione della darsena prima della approvazione dei disciplinari di concessione del 1931 e 1932 (pag. 9 sentenza) – per essere invece i disciplinari consapevoli delle costruzioni e sananti le stesse, è questione di fatto posta senza autosufficienza (ma con meri “rinvii” alla lettura del disciplinare stesso: ne è eloquente attestazione la sintesi posta a pag. 15 del controricorso ove si riferisce di rinvii fatti dai disciplinari 1442 e 1447 ad annessi 2.1.1924 e 7.3.1931 che attesterebbero una volontà inclusiva ex tunc dell’Amministrazione.

Ma nulla consente a questa Corte, alla quale non è data alcuna lettura degli atti, di valutare l’esistenza di un fatto rilevante “travisato”.

Quanto alla questione di diritto, relativa al fatto che la Corte di Milano avrebbe erroneamente scelto l’art. 934 c.c. quale regula juris della sorte delle opere in questione, essa è da ritenersi affatto assorbita nella affermazione di una edificazione in regime di occupazione abusiva, affermazione che non è stata (ut supra) validamente contestata: di qui l’inapplicabilità del R.D. n. 726 del 1895, art. 47 previsione derogatoria dell’art. 934 c.c. se e quando si verta in tema di edificazioni in pendenza di concessione (come ribadito da Cass. 4504 del 1998).

Secondo motivo: con esso si censura la valutazione seppur dimidiata di un pregiudizio indennizzabile, valutazione da escludere stante la inesistenza di utilizzazioni diverse e la radicale inagibilità delle darsene per il livello del lago.

Il motivo è inammissibile perchè pretende di sindacare una non condivisa valutazione esponendo solo ragioni di dissenso astratte e perchè si conclude con quesiti (o sintesi conclusive) privi di alcuna pertinenza a decisum.

Terzo motivo: con esso si censura come illogica e non equa la regolamentazione delle spese (poste per 1/2 a carico della S. B.).

Il motivo non ha alcun fondamento perchè non evidenzia alcuna illogicità nella decisione di ritenere la S.B. parzialmente soccombente e di gravarla di 1/2 delle spese di lite.

L’esito delle due impugnazioni consiglia di compensare per intero tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa fra le parti per intero le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 31 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

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