Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25722 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14437/2015 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE CARSO 63,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MARIA LOPRESTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato IMMACOLATA TROPIANO

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI BOLOGNA, MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza (R.G. 18486/2014) del TRIBUNALE di BOLOGNA,

emessa il 23/03/2015 depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

udito l’Avvocato Paolo Maria Lopresti, per il ricorrente, che si

riporta agli scritti ed insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che A.S., nato il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione della ordinanza, depositata il 24 marzo 2015 e comunicata il giorno successivo, con cui il Tribunale di Bologna ha dichiarato la propria incompetenza in ordine all’opposizione proposta da esso ricorrente avverso il decreto prefettizio d’espulsione adottato nei suoi confronti;

che l’intimato Prefetto di Bologna non ha svolto difese;

considerato che il tribunale ha rilevato che (come peraltro segnalato espressamente nel provvedimento espulsivo opposto) l’opposizione prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, doveva essere proposta al Giudice di Pace di Bologna, a nulla rilevando la circostanza che, nella specie, risulti instaurato dinanzi al Tribunale per i minorenni di Bologna l’autonomo procedimento diretto ad ottenere l’autorizzazione a permanere sul territorio nazionale ai sensi del citato D.Lgs. n. 286, art. 31, comma 3;

che il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della L. n. 271 del 2004, art. 1, comma 2 bis, sostenendo che la permanenza della competenza del tribunale in composizione monocratica, prevista da tale norma (non espressamente abrogata dal successivo D.Lgs. n. 150 del 2011, che ha attribuito al giudice di pace una competenza generale), varrebbe per ogni procedimento afferente il tema dell’unità familiare;

ritenuto che la denuncia di violazione di norme di diritto appare priva di fondamento;

che la norma che il ricorrente assume violata si riferisce alla specifica competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni in relazione ai procedimenti ivi indicati, previsti rispettivamente dall’art. 30, comma 6 (opposizione contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari) e art. 31, comma 3 (richiesta di autorizzazione a trattenersi nel territorio nazionale per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del figlio minore) del D.Lgs. n. 286 del 1998;

che appare condivisibile la statuizione qui impugnata secondo la quale si tratta di procedimenti autonomi e distinti da quello di opposizione avverso il decreto prefettizio di espulsione, per il quale l’art. 13, comma 8 dello stesso D.Lgs., prevede la competenza esclusiva del giudice di pace;

che del resto tale autonomia pare trovare implicita conferma nelle pronunce di questa Corte (cfr. n. 5080/13; n. 19334/15) nelle quali si è precisato come la pendenza di un procedimento (quale quello previsto dall’art. 31, sopra richiamato) volto all’accertamento valutativo dell’esistenza di un titolo idoneo al soggiorno non incida per ciò solo sulla validità del decreto di espulsione, nè sia idonea a sospenderne l’efficacia;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che la declaratoria di inammissibilità si impone, senza provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolte difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto che, risultando dagli atti il processo esente, non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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