Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25722 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 08/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21612-2016 proposto da:

Z.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL MONTE

OPPIO N. 5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PASCUCCI,

rappresentata e difesa dagli avvocati GIANLUCA CALZAVARA, GIANCARLO

MAZZUETTO;

– ricorrente –

contro

CICLI ESPERIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati GIOVANNI SCUDIER, LUCIA CASELLA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 726/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DORONZO

ADRIANA.

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza pubblicata in data 17/2/2016 la Corte d’appello di Venezia ha accolto l’appello proposto da Cicli Esperia S.p.A. contro la sentenza resa dal Tribunale di Venezia e, per l’effetto, in parziale accoglimento dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ha dichiarato legittima la trattenuta a titolo di preavviso operata dall’appellante nei confronti di Z.A., che ha condannato alla restituzione di Euro 2009,02;

contro la sentenza, la Z. propone ricorso per cassazione;

resiste la società con controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata;

le parti hanno depositato memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato per via telematica ai procuratori della società controricorrente;

l’atto non risulta accettato;

tale circostanza, tuttavia, non rileva ai fini dell’estinzione del processo di cassazione, non trovando applicazione in questa sede l’art. 306 c.p.c.;

la rinuncia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere cosiddetto accettizio, che richiede, cioè, l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass. 23 dicembre 2005, n. 28675; Cass. 15 ottobre 2009, n. 21894; Cass. 5 maggio 2011, n. 9857; Cass. 26 febbraio 2015, n. 3971), ma carattere solo recettizio, esigendo l’art. 390 c.p.c. che essa sia notificata alle parti costituite o comunicata ai loro avvocati che vi appongono il visto (cfr. Cass. 9/1/2019, n. 266; cfr. Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3876; Cass. 31 gennaio 2013, n. 2259);

l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 2, che, in assenza di accettazione, la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese;

la pronuncia di estinzione prevale su quella di inammissibilità per tardività (Cass. Sez.Un. ord., 17/2/20(15, n. 3129; Cass. Sez.Un. ord., 22/12/20(14, n. 23737; Cass. ord. 19/2/2003, n. 2492, secondo cui qualunque valutazione sul ricorso presuppone che esso sia in atto e tanto è escluso dalla rinuncia; Cass. Sez.Un., ord. 16/07/2008, n. 19514);

non essendoci accettazione della rinuncia, deve farsi luogo al regolamento delle spese processuali nel presente giudizio che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico della ricorrente, considerando la tardiva proposizione del ricorso (avviato per la notificazione in data 14/9/2016, a fronte di sentenza pubblicata in data 17/2/2016 e non notificata) e, dunque, la inevitabile declaratoria di inammissibilità da cui sarebbe stato colpito il ricorso, ove non vi fosse stata l’anzidetta rinuncia;

la pronuncia di estinzione esclude invece l’obbligo del versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale, ed in quanto tale di stretta interpretazione (cfr. Cass. 30 settembre 2015, n. 19560; da ultimo, Cass. ord. 26/5/2017, n. 13408).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 1800,00 per compensi professionali e Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15 % per spese generali e altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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