Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25722 del 01/12/2011

Cassazione civile sez. I, 01/12/2011, (ud. 26/10/2011, dep. 01/12/2011), n.25722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

VINCENZO ZENGA S.P.A. (P.I. (OMISSIS)), in persona

dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA OMBRONE 12 -PAL. C – INT. 13, presso l’avvocato MORONI

IGNAZIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BISCEGLIA ROBERTO

MARIA, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA A. CATALANI 26, presso l’avvocato CANNIBALE

ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BARONE EDOARDO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2151/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/10/2011 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ROBERTO M. BISCEGLIA che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La controversia verte su un contratto d’appalto stipulato il 5 marzo 1993 tra il Comune di Napoli e la Vincenzo Zenga S.p.a.. La società appaltatrice citò l’ente appaltante davanti al Tribunale di Napoli, chiedendone la condanna al pagamento: a) delle maggiori spese generali sostenute fino alla data 31 luglio 1999 per il mancato collaudo dei lavori; b) dell’ultima rata di saldo; C) del risarcimento danni per il mancato svincolo delle polizze fideiussorie stipulate con riferimento all’appalto, e d) dei maggiori costi sostenuti per la proroga delle medesime polizze. Il Tribunale accolse la domanda limitatamente all’ultima rata di saldo dei lavori e alle spese aggiuntive sostenute per l’ingiustificata protrazione delle polizze fideiussorie, e respinse le altre domande per mancanza di prova.

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza 6 luglio 2005, respinse il gravame della società, vertente esclusivamente sui danni per il mancato svincolo delle polizze, e sulle spese generali sostenute a causa del mancato collaudo. Sul primo punto osservò che nè le testimonianze raccolte, generiche, nè la documentazione prodotta – nella quale non erano presenti i contratti stipulati con le compagnie assicuratrici; l’art. 4 del contratto di appalto, inoltre, dava atto di una sola polizza fideiussoria con l’Assitalia s.p.a. – offrivano la prova del preteso esaurimento del castelletto di affidamento fideiussorio che avrebbe ostacolato il rilascio di altre fideiussioni per nuovi appalti. Sul secondo punto ritenne assorbente – rispetto alla denunciata nullità della clausola contrattuale in materia di termine per il collaudo, incompatibile con il disposto della L. n. 741 del 1981, art. 5 – il rilievo che la parte non aveva provato il danno.

2. Per la cassazione della sentenza ricorre la società per tre motivi, illustrati anche con memoria.

Resiste il Comune di Napoli con controricorso notificato il 20 novembre 2006.

3. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1, per aver la corte territoriale ritenuto la domanda, in ordine al risarcimento del danno generato dall’ingiustificato protrarsi delle polizze fideiussorie stipulate per l’appalto in questione, carente di prova a causa della mancata produzione delle polizze in parola. La corte non avrebbe tenuto conto del documento depositato, nel quale il Servizio edilizia scolastica dello stesso comune di Napoli certificava che l’impresa Zenga aveva ultimato i lavori e pertanto, in base alla L. n. 741 del 1981, poteva provvedere allo svincolo della polizza fideiussoria.

3.1. In ordine al modo in cui è formulato il motivo si deve preliminarmente ricordare che è inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 115 c.p.c. per censurare l’omesso esame di un documento. E’ appena il caso di rilevare che nella specie non è indicata alcuna affermazione, nella sentenza impugnata, che si ponga in contrasto con la norma indicata. L’omissione denunciata è sindacabile nel giudizio di legittimità sotto il solo profilo del vizio di motivazione, con il corredo degli elementi richiesti per questo tipo di vizio, e, in particolare, con l’illustrazione del carattere decisivo del documento nel contesto della motivazione (v., tra le tante, Cass. settembre 2000 n. 11859) la quale – nel caso in esame – è articolata su elementi di valutazione molteplici e diversi. Nella specie non è peraltro neppure indicata la ragione per la quale il contenuto del documento invocato dovrebbe costituire la prova del fatto controverso, che nell’impugnata sentenza è indicato nel supposto esaurimento del castelletto di affidamento fideiussorio.

4. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia con riguardo al medesimo punto, nonchè con riguardo all’altro punto concernente il danno costituito dalle spese generali sostenute dalla sede centrale dell’impresa a causa dell’omesso collaudo, la violazione dell’art. 116 c.p.c. per avere la corte territoriale messo in dubbio circostanze di fatto, quali la stipulazione delle polizze fideiussorie o l’esistenza della sede centrale dell’impresa, che non erano state contestate, e che per questa ragione non richiedevano di essere provate documentalmente.

4.1. Anche a questo riguardo si deve ricordare che è inammissibile la denuncia di violazione dell’art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove raccolte in corso di causa e della loro validità o sufficienza. Tali valutazioni, infatti, sono sindacabili nel giudizio di legittimità sotto il solo profilo del vizio di motivazione, al qual fine, come s’è già osservato, è indispensabile l’illustrazione della decisività del punto censurato.

Il motivo è del tutto carente a questo riguardo, e per il primo punto è sufficiente richiamare quanto già osservato a proposito del motivo precedente. Quanto all’esistenza di una sede centrale dell’impresa, l’osservazione del giudice di merito non può essere considerata in modo isolato dal contesto, nel quale è sottolineata la mancanza di prova sia del lamentato “impegno in attesa della definizione della vicenda contrattuale”, e sia del supposto sollecito “alla chiusura del rapporto”; punti, entrambi, ignorati nel ricorso.

5. Con il terzo motivo si censura per vizio di motivazione la valutazione fatta dal giudice di merito delle testimonianze raccolte in primo grado. Si tratta di una censura di puro merito, come tale inammissibile nel presente giudizio di legittimità.

6. Il conclusione il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 26 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA