Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25721 del 27/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 27/10/2017, (ud. 11/07/2017, dep.27/10/2017),  n. 25721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 6961/2016 proposto da:

P.G.A., P.L., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA OVIDIO, n. 32, presso lo studio dell’avvocato GUIDO BRUNO

CRASTOLLA, rappresentati e difesi dall’avvocato PIERO MONGELLI;

– ricorrenti –

contro

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del direttore Generale e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 67, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO BOTTO, rappresentata e difesa dall’avvocato ORNELLA

ROTINO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1848/23/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 10/09/2015;

letta la memoria ex art. 380-bis c.p.c., depositata da parte

ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella Camera di

consiglio non partecipata del 11/07/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA

VELLA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con riguardo a cartelle di pagamento recanti l’iscrizione a ruolo di somme dovute a titolo di imposte e sanzioni dell’anno 2005, a seguito di versamento tempestivo di solo alcune delle rate previste in sede di accertamento con adesione, e fi mancata prestazione della relativa fidejussione, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 218 del 1997, artt. 8 e 9, come modificato dal D.L. n. 98 del 2011, artt. 8 e 9, convertito dalla L. n. 111 del 2011, il quale dal 6 luglio 2011 ha eliminato la necessità della fideiussione ed inasprito il regime sanzionatorio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

2. all’esito della Camera di consiglio, il collegio ha ritenuto la causa di non pronta e immediata soluzione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5).

PQM

Dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2017

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