Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25721 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016), n. 25721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10530/2015 proposto da:
T.C., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO TRIESTE
109, presso lo studio dell’avvocato DONATO MONDELLI, rappresentato e
difeso dall’avvocato CATERINA MURGO giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA PROVINCIA DI BOLOGNA;
– intimata –
avverso l’ordinanza n. 111/2015 del GIUDICE DI PACE di BOLOGNA,
emessa il 06/11/2014 e depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
IN FATTO E IN DIRITTO
1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che T.C., nato il (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione della ordinanza con cui il Giudice di pace di Bologna ha rigettato l’opposizione proposta da esso ricorrente avverso il decreto prefettizio d’espulsione adottato nei suoi confronti in (pianto sprovvisto di passaporto o altro titolo valido per il soggiorno sul territorio nazionale;
che l’intimato Prefetto di Bologna non ha svolto difese;
considerato che il ricorso per cassazione risulta sottoscritto dall’avv. Caterina Murgo nella dichiarata (in epigrafe) qualità di procuratore speciale del T. “giusto mandato in calce al ricorso D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 8”, cioè in calce al ricorso in opposizione proposto dinanzi al Giudice di pace;
ritenuto che la procura richiamata non appare munita del requisito della specialità prescritto, a pena di inammissibilità (insanabile: cfr. ex multis Cass. n. 9464/12) del ricorso per cassazione, dall’art. 365 c.p.c.; che invero la procura rilasciata in calce al ricorso in opposizione è evidentemente stata rilasciata in data anteriore alla emissione del provvedimento giudiziale impugnato per cassazione (cfr. ex multis Cass. n. 17145/08), oltre ad avere espressamente ad oggetto la rappresentanza del mandante “in ogni fase e grado del giudizio di cui al suesteso atto”;
ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis c.p.c., per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere dichiarato inammissibile”.
2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e sentito il relatore, condivide le considerazioni esposte nella relazione, sì che la declaratoria di inammissibilità si impone, senza provvedere sulle spese di giudizio non avendo parte intimata svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto che, risultando dagli atti il processo esente, non si applica il disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016