Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25721 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6233-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE FEDERLAVORO TERRITORIALE SAN GIOVANNI IN PERSICETO, in

persona del legale rappresentante pro tempore, F.M.,

M.M., N.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell’avvocato SABINA CICCOTTI,

che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 688/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 20/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Commissione tributaria provinciale di Bologna, con sentenza n. 141/14, sez. 1, rigettava i ricorsi proposti dalla Associazione Federlavoro territoriale di San Giovanni in Persiceto, e da F.M., M.M. e N.L. avverso i seguenti avvisi di accertamento: (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS); provvedimento irrogazione sanzioni (OMISSIS);

Avverso detta decisione i contribuenti proponevano appello innanzi alla CTR Emilia Romagna che, con sentenza 688/2017, accoglieva l’impugnazione.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate sulla base di due motivi.

Hanno resistito con controricorso i contribuenti.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso l’Amministrazione contesta la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, poichè nel provvedimento di delega di firma prodotto sin dal giudizio di primo grado risultavano sia i nominativi del delegante con la rispettiva firma che dei delegati con l’indicazione delle rispettive funzioni.

Con il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti e, cioè, l’avvenuto deposito della delega.

Preliminarmente va dichiarata l’infondatezza della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività.

La sentenza è stata infatti depositata il 20.2.17 e non notificata. Il ricorso è stato notificato il 13.2.18 nel termine di un anno applicabile nel caso di specie a seguito della sospensione semestrale disposta dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 9, convertito con L. n. 96 del 2017.

Parimenti infondata è la seconda eccezione di inammissibilità, le doglianze poste dal ricorso infatti, a prescindere dalla loro fondatezza o meno, rivestono carattere di decisività.

Venendo al merito, i due motivi possono essere esaminati congiuntamente e gli stessi si rivelano fondati.

Va premesso che la Commissione regionale ha esaminato ai fini della decisione il provvedimento di delega di firma 2 aprile 2012, n. 31, che l’Agenzia risulta avere depositato sin dal primo grado. La sentenza impugnata riporta, infatti, per ben due volte a pagina 2 riferimenti al contenuto del predetto documento.

La predetta sentenza, dopo un excursus normativo e giurisprudenziale conclude nel seguente modo: “conclusivamente si deve affermare che l’Agenzia non ha assolto l’onere probatorio su di essa incombente poichè essendo indubitata l’appartenenza dei funzionari C. e Fi. alla carriera direttiva a terza area, nessun documento è stato prodotto per confermare la sussistenza di tale qualifica”.

Tale motivazione, che costituisce l’unica ratio decidendi della sentenza, è in contrasto con il più recente orientamento espresso da questa Corte al riguardo che ha affermato che la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, ha natura di delega di firma e non di funzioni – poichè realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante, con la conseguenza che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione di detta delega di firma può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale consente la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore e destinatario della delega stessa.(Cass. 11013/19 vedi anche Cass. 28850/19).

In particolare, la citata sentenza ha osservato che nel caso di delega di firma “il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (cfr. la citata Cass. n. 20628 del 2015) e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Ag. Entrate -, art. 11, comma 1, lett. c) e d), approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; Reg. Amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. Ne consegue che, pur dovendosi ribadire l’orientamento, sopra richiamato, in relazione agli oneri probatori in capo all’amministrazione in caso di contestazione della sottoscrizione dell’avviso di accertamento, deve affermarsi che non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè la sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c. d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (Cass., 20 giugno 2011, n. 13512) e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita” (Cass. 11013/19).

Risulta quindi con ogni chiarezza dalla giurisprudenza dianzi riportata che la delega in questione non è tenuta ad indicare alcun nominativo specifico essendo sufficiente l’indicazione della qualifica rivestita dal delegato.

Nel già citato provvedimento di delega n. 31 del 2 aprile 2012, trascritto integralmente nel ricorso in osservanza del principio di autosufficienza, risulta che il C. era Capo dell’ufficio controlli e la Fi. era capo Team ufficio controlli. Se dunque non è necessaria l’indicazione del nominativo del funzionario delegato, ma solo quello della sua qualifica, risulta di ogni evidenza che non occorre dimostrare l’appartenenza del funzionario in questione alla carriera direttiva o alla terza area.

Non appare quindi necessaria la documentazione relativa a tale appartenenza.

Ciò trova conferma anche in altra decisione di questa Corte laddove si è chiarito che “il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate. Tale rigore non si addice alla delega di firma, nella quale, come è stato già rilevato, il delegato non esercita alcun potere o competenza riservata al delegante (cfr. la citata Cass. n. 20628 del 2015) e che trova titolo nei poteri di ordine e direzione, coordinamento e controllo attribuiti al dirigente preposto all’ufficio (Statuto Ag. Entrate, art. 11, comma 1, lett. c) e d), approvato con Delib. 13 novembre 2000, n. 6; Reg. Amm. n. 4 del 2000, art. 14, comma 2) nell’ambito dello schema organizzativo della subordinazione gerarchica tra persone appartenenti al medesimo ufficio. (Cass. 8814/19).

Sotto un diverso profilo si osserva che l’Agenzia ha dedotto (pg. 14 del ricorso) che dal riportato provvedimento di delega emergeva la qualifica della appartenenza dei due funzionari delegati alle posizioni (C1, C2, C3) rientranti nella terza area funzionale equiparata ai dirigenti ai sensi del CCNL 20022005.

A tale proposito si rileva che laddove la sentenza impugnata ha affermato essere ” indubitata l’appartenenza dei funzionari C. e Fi. alla carriera direttiva o terza area”, sembra in realtà avere accertato la sussistenza di tale qualifica per cui del tutto contraddittoria appare la successiva affermazione che nessun documento era stato prodotto per provarla.

In conclusione non può contestarsi sotto i profili indicati la validità del provvedimento di delega.

Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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