Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25721 del 11/10/2019

Cassazione civile sez. VI, 11/10/2019, (ud. 07/05/2019, dep. 11/10/2019), n.25721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23415-2017 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Direttore generale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA

82, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PENNISI, rappresentata e

difesa dall’avvocato FRANCESCO LOPEZ;

– ricorrente –

contro

R.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

APOLLODORO 26, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITTORIO LELLI,

rappresentato e difeso dagli avvocati BASILIO IUCULANO, GIOACCHINO

VILLANTI;

– controricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO,

ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 405/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.4.2017, la Corte d’appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato l’insussistenza, per intervenuta prescrizione dei crediti, del diritto di Riscossione Sicilia s.p.a. di riscuotere le somme portate da talune cartelle esattoriali notificate a R.S.;

che avverso tale pronuncia Riscossione Sicilia s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei motivi di censura;

che R.S. ha resistito con controricorso, mentre l’INPS, anche nella spiegata qualità meglio indicata in epigrafe, ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, il secondo motivo del suo appello incidentale volto censurare la sentenza di prime cure per non aver considerato la sussistenza, in specie, di atti interruttivi della prescrizione;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione degli artt. 416 e 437 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso conseguentemente l’esame degli atti interruttivi prodotti in giudizio; che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9-10, per avere la Corte di merito ritenuto che fosse maturata la prescrizione dei crediti oggetto delle cartelle opposte;

che, con il quarto motivo, la ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso la pronuncia sul terzo motivo dell’appello principale proposto dall’INPS e relativo anch’esso alla prescrizione dei crediti già ritenuta dal primo giudice; che, con il quinto e il sesto motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 91 c.p.c. e rispettivamente della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per avere la Corte di merito compensato le spese di lite, nonostante che il suo appello incidentale andasse accolto, e posto a suo carico il raddoppio del contributo unificato;

che, con riguardo al primo motivo, va rilevato che la Corte di merito ha argomentato l’inammissibilità del secondo motivo del gravame incidentale dell’odierna ricorrente sul rilievo che esso si limitava a riproporre le difese svolte in primo grado circa la sussistenza degli atti interruttivi della prescrizione senza tuttavia appuntarsi sulla critica della ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva “ritenuto motivatamente la insussistenza di atti interruttivi della prescrizione” in considerazione della “tardività della (sua) costituzione in giudizio (…)rilevandone la decadenza dalla produzione documentale” (così la sentenza impugnata, pag. 3);

che, a fronte di codesta statuizione, la ricorrente ha affermato di avere “legittimamente riproposto in via incidentale le argomentazioni già svolte in primo grado” concernenti l’esistenza degli atti interruttivi della prescrizione, in considerazione del fatto che “l’appellante principale (ossia l’INPS, n.d.e.) aveva espressamente censurato l’operato del primo decidente, laddove questo aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardiva, la documentazione prodotta dall’Agente della Riscossione” (così il ricorso per cassazione, pagg. 7-8);

che codesta (invero, poco perspicua) argomentazione, nella misura in cui si limita a ribadire la piena legittimità della propria condotta processuale senza in nessun modo evidenziare quale scostamento la Corte territoriale abbia compiuto rispetto al paradigma dell’art. 342 c.p.c. (secondo il quale, è appena il caso di ricordarlo, la motivazione dell’appello deve contenere, a pena d’inammissibilità, l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata: che è per l’appunto ciò che i giudici di merito hanno rettamente constatato) si rivela affatto estranea alla ratio decidendi della pronuncia impugnata, onde non può che darsi continuità al principio di diritto secondo cui la proposizione con il ricorso per cassazione di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, non potendo quest’ultimo essere configurato quale impugnazione rispettosa del canone di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4 (Cass. n. 17125 del 2007; nello stesso senso, più recentemente, Cass. nn. 11637 del 2016 e 24765 del 2017);

che l’inammissibilità del primo motivo determina logicamente l’assorbimento del secondo e del terzo, essendo la doglianza di violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. costruita quale conseguenza dell’asseritamente erronea declaratoria d’inammissibilità del gravame incidentale (cfr. pag. 8 del ricorso per cassazione) e quella di violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, in relazione all’omessa considerazione degli atti interruttivi della prescrizione;

che il quarto motivo è viceversa inammissibile per difetto di specificità, dal momento che l’appello principale dell’INPS, che in ipotesi riguardava “la prescrizione del credito dichiarato dal giudice di prime cure” (così il ricorso per cassazione, pag. 11), non è stato trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nelle parti all’uopo essenziali, così contravvenendosi al principio secondo cui, qualora venga denunciato un error in procedendo, il potere-dovere di questa Corte di esaminare gli atti processuali non esime la parte dall’onere di indicare puntualmente gli elementi individuanti e caratterizzanti il fatto processuale di cui richiede il riesame (cfr. fra le tante Cass. nn. 19410 del 2015 e 11738 del 2016);

che, assorbiti conseguentemente il quinto e il sesto motivo, il ricorso va conclusivamente dichiarato inammissibile;

che, in considerazione della soccombenza, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese nei confronti del controricorrente, liquidate come da dispositivo, mentre nulla va pronunciato nei confronti dell’INPS, non avendo esso svolto alcuna attività difensiva apprezzabile oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificato;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore di parte controricorrente, che si liquidano in Euro, 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2019

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