Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25720 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6238/2014 proposto da:

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA’ COOPERATIVA, C.F. (OMISSIS),

in persona del suo legale rappresentante e presidente del consiglio

di amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIROLI,

8, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE GITTO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO TENTI, LORENZA

MIGLIORINI giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimato –

avverso il decreto numero 368/2014 del TRIBUNALI di FERRARA, emessa

il 29/01/2014 e depositata il 03/02/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito l’Avvocato Salvatore Gitto, per la parte ricorrente, che

insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. E’ stata depositata in Cancelleria, e regolarmente comunicata, la seguente relazione: “Il consigliere relatore, letti gli atti depositati, rilevato che Emil Banca, con notifica effettuata in data 4 marzo 2014, ha proposto ricorso per cassazione del decreto emesso dal Tribunale di Ferrara e comunicato in data 3 febbraio 2014, con cui veniva accolta solo parzialmente l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta dalla banca stessa per l’ammissione, negata dal giudice delegato, in via privilegiata di crediti riconducibili a scoperto di conto corrente e a contratto di mutuo, in forza dei quali erano state iscritte delle ipoteche a seguito della emissione di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;

che l’intimato Fallimento non ha svolto difese;

considerato che il tribunale non ha ammesso gli importi di cui sopra in via privilegiata poichè il decreto ingiuntivo non era stato dichiarato definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento; ha ammesso tuttavia in chirografo il credito pari al saldo debitorio risultante dall’ultimo estratto) di conto corrente;

che con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione delle norme di cui all’art. 2909 c.c., artt. 641, 642 e 647 c.p.c. e L. Fall., art. 95, deducendo che il tribunale avrebbe errato nel non ritenere opponibile al fallimento il decreto ingiuntivo di cui sopra, atteso che esso avrebbe acquisito l’efficacia di cosa giudicata a seguito della mancata opposizione al decorrere del termine previsto dall’art. 641 c.p.c., senza necessità di pronuncia del giudice sul punto; che con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1832, 2697 c.c. e della L. Fall., art. 99, deducendo che il tribunale avrebbe errato nel negare qualsivoglia valore probatorio all’estratto del conto corrente (datato 31 dicembre 2011), dal cui saldo debitorio di Euro 128.962,64 ha detratto l’importo del credito, già riconosciuto dal giudice delegato, di Euro 107.491,37 per mutuo fondiario che non era tuttavia regolato in conto corrente;

che il terzo motivo di ricorso denunzia sia l’omessa pronuncia relativamente alla richiesta di ammissione al passivo del credito maturato in forza del mutuo chirografario, sia l’omesso esame da parte del Tribunale di Ferrara del fatto decisivo costituito dall’avvenuto accreditamento della relativa somma in conto corrente;

ritenuto che il primo motivo di ricorso appare infondato in quanto il giudice di merito pare aver correttamente escluso l’opponibilità del decreto ingiuntivo alla massa dei creditori, atteso che, concordemente con la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nonostante l’eventuale assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo non munito del decreto di esecutorietà prima della dichiarazione di fallimento non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento (cfr.: Cass. n. 1650/14, n. 3987/16);

che il secondo motivo di ricorso pare infondato sotto il profilo dedotto della violazione delle norme di diritto indicate, avendo il giudice di merito fondato il proprio convincimento proprio sulle risultanze degli estratti conto, che ha considerato non contestate dalla Curatela; pare d’altra parte inammissibile sotto il profilo (peraltro meramente accennato) dell’omessa considerazione della circostanza di fatto secondo la quale il credito fondiario non fosse regolato in conto corrente, non risultando specificato in ricorso se e come tale circostanza fosse stata oggetto di discussione tra le parti in sede di merito (cfr. art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nel testo vigente);

che parimenti infondato appare il terzo motivo di ricorso atteso che: a) dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 1) pare risultare evidente come il giudice di merito abbia tenuto conto del motivo di opposizione relativo al mancato riconoscimento del credito da restituzione della somma oggetto del mutuo chirografario per mancanza di prova della erogazione della somma stessa; 2) che la motivazione del provvedimento qui impugnato si incentra proprio sulla valenza probatoria delle risultanze degli estratti del conto corrente, tra le quali la stessa odierna ricorrente comprende la annotazione in conto dell’accredito della somma mutuata; 3) che dunque con il riconoscimento del credito per somma corrispondente al saldo debitorio del conto corrente risultante dall’ultimo estratto conto il tribunale pare, da un lato, aver provveduto anche sulla domanda di ammissione del credito per mutuo chirografario (il che escluderebbe la omessa pronuncia), e d’altra parte ciò avrebbe deciso proprio nella implicita considerazione del fatto (annotazione in conto dell’accredito suddetto) di cui la ricorrente lamenta l’omesso esame;

ritiene pertanto che il ricorso può essere trattato in Camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis, per ivi, qualora il collegio condivida i rilievi che precedono, essere rigettato”.

2. In esito alla odierna adunanza camerale, il Collegio, letti gli atti e sentito il relatore, condivide integralmente le considerazioni esposte nella relazione, sì che il rigetto del ricorso si impone senza provvedere sulle spese di questo giudizio non avendo l’intimato svolto difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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