Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25720 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 29/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6132-2018 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo STUDIO LEGALE PLACIDI, rappresentata e difesa da se

medesima;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE –

RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona dei rispettivi Direttori pro

tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6581/5/2017 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 13/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO

RAGONESI.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania, sez. dist. Salerno.

Avverso detta decisione la contribuente proponeva appello innanzi alla CTR Campania, sez. dist. Salerno.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 6581/17, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Il giudice di seconde cure, con sentenza 6581/17, rigettava l’impugnazione confermando l’orientamento espresso dal giudice di primo grado.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

per Iva 2001; n. (OMISSIS) per imp. Ipotecaria 2003; n. (OMISSIS) per Irpef ed Iva 2003; n. (OMISSIS) per Irpef, Iva e Irap 2004; n. (OMISSIS) per Irpef, Iva e Irap 2005; n. (OMISSIS) per Irpef, Iva 2006; n. (OMISSIS) per Irpef, Iva 2007.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La causa è stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la mancanza di motivazione da parte della sentenza impugnata in ordine alle censure proposte con l’appello riguardo a dieci degli avvisi di intimazione per cui è causa.

Con il secondo motivo lamenta, ai sensi ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia sulla dedotta prescrizione quinquennale dei crediti tributari fatti valere dall’Agenzia.

Con il terzo motivo lamenta l’omessa pronuncia relativamente alle sanzioni ed agli interessi ed alla loro prescrizione nonchè in relazione ad altre istanze subordinate.

Il primo motivo è inammissibile prima ancora che manifestamente infondato.

Si premette che la sentenza impugnata, dopo avere esposto che con il ricorso introduttivo la contribuente aveva dedotto “la nullità delle intimazioni per violazione della L. n. 241 del 1990, la mancata notifica dell’atto presupposto; l’intervenuta prescrizione sia del presunto credito che della riscossione” e che il contribuente aveva riproposto tali censure con l’atto d’appello, ha motivato la propria decisione nel modo che segue.

“Osserva la Commissione che le doglianze dell’appellate relative alle eccezioni preliminari in punto di notifica e carenza di motivazione appaiono meramente ripropositive delle doglianze già formulate in primo grado per cui appare sufficiente richiamare integralmente le argomentazioni già esplicitate nella sentenza impugnata che ha dato conto della intervenuta notificazione degli atti presupposti e della correttezza dell’iter motivazionale degli atti impositivi.

Quanto poi all’eccezione di prescrizione, deve rilevarsi che il termine di legge per la riscossione è spirato esclusivamente per le cartelle di cui alla pagina n. 2 punto IV dell’atto di appello relative a canone di abbonamento 1998 e tassa concessioni governative 1997, che risultano notificate oltre i termini di legge, mentre per tutti gli altri atti impositivi l’intervenuta dimostrata notificazione ha interrotto il termine decennale non ancora decorso alla data di notifica delle intimazioni”.

La predetta motivazione, ancorchè alquanto scarna, appare tuttavia sufficiente in quanto dà risposta ai motivi di appello dando conto del fatto che gli atti presupposti erano stati notificati e che, quanto alla prescrizione, ad eccezione di alcune cartelle notificate oltre i termini di legge, le restanti erano state regolarmente notificate con interruzione del termine di prescrizione.

Questa Corte ha già affermato che al fine di assolvere l’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione così da doversi ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse. (Cass. 25509/14).

Ciò chiarito, era onere del ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, svolgere censure adeguatamente argomentate in ordine alla dedotta mancanza o irregolarità delle diverse notifiche enunciando in ragione a ciascuna cartella ancora in contestazione le ragioni della mancanza o della irregolarità della notifica riportando nel ricorso i vari brani dell’atto di appello ove le predette censure esano state avanzate per evidenziare che sul punto vi era stata carenza di motivazione.

La motivazione nel suo complesso deve quindi ritenersi adeguata, salvo un aspetto specifico di cui si dirà esaminando il secondo motivo ed il terzo motivo.

Il secondo motivo è infondato in ordine alla durata della prescrizione dei crediti erariali. Quest’ultima ha infatti, come correttamente affermato dalla sentenza, durata decennale.

Sul punto questa Corte ha già chiarito che in tema di IRPEF, IVA, IRAP ed imposta di registro, il credito erariale per la loro riscossione si prescrive nell’ordinario termine decennale assumendo rilievo, quanto all’imposta di registro, l’espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l’assenza di un’espressa previsione, con conseguente applicabilità dell’art. 2946 c.c., non potendosi applicarsi l’estinzione per decorso quinquennale prevista dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, in quanto l’obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti bensì risente di nuove ed autonome valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi. (Cass. 12740/20; Cass. 32308/19; Cass. 32266/19).

Il motivo risulta, invece, fondato in riferimento alla prescrizione delle sanzioni e degli interessi di cui si assume la durata quinquennale.

La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, ritenuto che il termine di prescrizione breve quinquennale per i crediti tributari deve ritenersi applicabile per le sanzioni, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2013, comma, in forza del quale il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni e per gli interessi moratori in virtù di quanto previsto dall’art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 (Cass. 12740/20).

Sul punto osserva il Collegio che non si rinviene alcuna motivazione da parte della sentenza impugnata che ha applicato indiscriminatamente il termine prescrizionale decennale senza alcuna distinzione nonostante sul punto sussistessero specifiche censure proposte con l’appello.

Il motivo va quindi accolto nei termini di cui sopra.

Il terzo motivo risulta fondato nella parte in cui lamenta la mancata specifica pronuncia in ordine alla prescrizione degli interessi e sanzioni di cui si è detto nell’esame del secondo motivo.

Va invece dichiarato assorbito per le restanti doglianze circa alcune istanze subordinate.

La sentenza impugnata va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo nei termini di cui in motivazione, assorbito il terzo relativamente alle ulteriori istanze subordinate, cassa la sentenza impugnata nei limiti di quanto accolto del ricorso e rinvia alla CTR Campania in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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